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52012PC0614 | 52012PC0614 |
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures /* COM/2012/0614 final - 2012/0299 (COD) */ | Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure /* COM/2012/0614 final - 2012/0299 (COD) */ |
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EXPLANATORY MEMORANDUM | RELAZIONE |
1. CONTEXT OF THE PROPOSAL | 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA |
Background | Antefatti |
Company boards in the EU are characterised by
persistent gender imbalances, as evidenced by the fact that only 13.7% of
corporate seats in the largest listed companies are currently held by women
(15% among non-executive directors).[1]
Compared to other areas of society, especially to the public sector[2], the under-representation of
women on the boards of publicly listed companies is particularly significant. | I consigli delle società nell’UE sono
caratterizzati da persistenti disparità di genere, come dimostra il fatto che
solo il 13,7% dei posti di amministratore nelle maggiori società quotate in
Borsa sono attualmente occupati da donne (il 15% per quanto riguarda gli
amministratori non esecutivi)[1].
Rispetto ad altri settori della società, specialmente al settore pubblico[2], la sotto-rappresentanza delle
donne nei consigli delle imprese quotate è considerevole. |
Member States and the EU institutions have
undertaken numerous efforts in the course of several decades to promote gender
equality in economic decision-making, notably to enhance female presence in
company boards, by adopting recommendations and encouraging self-regulation. Two
Council Recommendations (in 1984 and 1996) encouraged the
private sector to increase the presence of women at all levels of
decision-making, notably by positive action programmes, and called upon the Commission to take steps to achieve balanced gender
participation in this regard.[3]
National self-regulation and corporate governance initiatives were aimed at
encouraging companies to appoint more women into top-level positions. | Da decenni gli Stati membri e le istituzioni
dell’UE si impegnano a fondo per promuovere la parità di genere nel processo
decisionale dell'economia, in particolare per rafforzare la presenza femminile
nei consigli delle società, adottando raccomandazioni e incoraggiando
l’auto-regolamentazione. Due raccomandazioni del Consiglio (del 1984 e del 1996)
hanno incitato il settore privato ad aumentare la presenza delle donne a tutti
i livelli del processo decisionale, in particolare con programmi d’azioni
positive, ed hanno invitato la Commissione a prendere provvedimenti per
raggiungere una partecipazione di genere equilibrata al riguardo[3]. A livello nazionale, sono
state prese iniziative in materia di auto-regolamentazione e di governo
societario per spingere le imprese a nominare un maggior numero di donne ai
posti di responsabilità. |
However, progress in increasing the
presence of women on company boards has been very slow, with an average annual
increase in the past years of just 0.6 percentage points.[4] The
rate of improvement in individual Member States has been unequal and has
produced highly divergent results. The most significant progress was
noted in those Member States and other countries where binding measures had been
introduced.[5]
Self-regulatory initiatives in a number of Member States have not yielded any similarly
noticeable changes. At the current pace it would take
several decades to approach gender balance throughout the EU. | I progressi verso una maggiore percentuale di
donne nei consigli delle società sono stati tuttavia molto lenti: negli anni
passati si è registrato un incremento medio annuo di soli 0,6 punti
percentuali[4].
Il tasso di miglioramento nei singoli Stati membri è stato diseguale e ha
prodotto risultati estremamente divergenti. Il progresso più significativo è
stato registrato negli Stati membri, e in altri paesi, in cui sono state
introdotte misure vincolanti[5].
Le iniziative di auto-regolamentazione intraprese in una serie di Stati membri
non hanno prodotto cambiamenti altrettanto significativi. A questo ritmo,
sarebbero necessari vari decenni per avvicinarsi alla parità di genere in tutta
l’UE. |
Growing discrepancies
between Member States are likely to increase given the very different
approaches pursued by individual Member States. Some Member States have
developed national legislation but addressed different groups of companies and
with differing legal approaches. National legislations, if they address the
problem at all, are evolving in different directions. Some Member States have
privileged a "comply or explain" model, where companies not complying
with a gender balance objective have to disclose the reasons for not doing so.
Others establish an outright binding legal gender balance objective with
sanctions. Some Member States target listed companies, while others focus on
large companies (regardless of listing) or state-owned companies only. Some
Member States are focusing their measures on non-executive board members of
listed companies while others cover both executive and non-executive board
members of listed companies. | Dati gli approcci molto
diversi messi in atto dai singoli Stati membri, le crescenti discrepanze fra di
essi rischiano di accentuarsi. Alcuni di essi hanno legiferato in materia, ma
rivolgendosi a categorie di imprese differenti e con diversi approcci
giuridici. Le legislazioni nazionali, se mai affrontano il problema, evolvono
in direzioni diverse. Alcuni Stati membri hanno privilegiato un modello
“conformità o spiegazione”, in base al quale le società che non si attengono
all’obiettivo dell’equilibrio di genere sono tenute a spiegarne i motivi,
mentre altri hanno stabilito un obiettivo di equilibrio di genere assolutamente
vincolante dal punto di vista giuridico e corredato da sanzioni. Alcuni Stati
membri si rivolgono alle società quotate in Borsa, mentre altri si concentrano
sulle grandi imprese (quotate o meno), o solo sulle imprese pubbliche. Le
misure di alcuni Stati membri riguardano gli amministratori senza incarichi
esecutivi delle società quotate, mentre quelle di altri interessano gli amministratori
sia esecutivi che non esecutivi. |
The divergence or the absence of regulation at national level does not only lead
to the discrepancies in the number of women among executive and non-executive
directors and different rates of improvement across Member States, but also
poses barriers to the internal market by imposing divergent corporate
governance requirements on European listed companies. This varied evolution of
national legislations has led to a fragmentation of the legislative frameworks
across the EU, which translates into inconsistent legal obligations of
difficult comparability, confusion and higher costs for companies, investors
and other stakeholders, and, ultimately, hinders the proper functioning of the internal
market. In particular, these differences in legal and self-regulatory
requirements for the composition of corporate boards can lead to practical
complications for listed companies operating across borders, notably when
establishing subsidiaries or in mergers and acquisitions, as well as for
candidates for board positions. The current lack of transparency of the
selection procedures and qualification criteria for board positions in most
Member States represents an important barrier to more diversity of board
members and negatively affects both board candidates' careers and their freedom
of movement, as well as investor decisions. The opacity of board appointments
makes it more difficult for women with the necessary qualifications for board
positions to apply for such positions in general and even more so in another
Member State. Lack of transparency on qualification criteria for company directors
may also have a negative impact on investors' confidence in a company, in
particular in cross-border situations. Disclosing relevant information on
gender composition of boards would also translate into better accountability of
companies, better informed and sounder decision-making, better allocation of
capital, and, ultimately, higher and more sustainable growth and employment in
the EU. | L’assenza di
regolamentazione a livello nazionale o la differenza tra le normative non solo
portano a discrepanze nel numero di donne fra gli amministratori esecutivi e
non esecutivi, e a tassi di miglioramento diversi fra gli Stati membri, ma
costituiscono anche un problema a livello di mercato interno, imponendo alle
società europee quotate in Borsa requisiti divergenti in materia di governo
societario. Questi divari nell’evoluzione delle normative nazionali hanno
prodotto una frammentazione del quadro normativo nell’UE, che si traduce
nell’esistenza di obblighi giuridici incoerenti e difficilmente comparabili, in
una situazione confusa e in costi più elevati per le società, gli investitori e
le altre parti interessate, e che in ultima analisi ostacola il buon
funzionamento del mercato interno. In particolare, queste differenze negli
obblighi delle società, siano essi imposti per legge o auto-regolamentati,
possono causare complicazioni pratiche per le società quotate che operano a
livello transfrontaliero, specialmente in occasione della
costituzione di controllate o di fusioni e acquisizioni, così come per i
candidati ai posti nei consigli. L’attuale mancanza di trasparenza nelle
procedure di selezione e nei criteri di qualificazione per l’assegnazione dei
posti nei consigli nella maggior parte degli Stati membri costituisce una
grossa barriera all’introduzione di una maggiore diversità di genere fra i
membri dei consigli, e incide negativamente sulle carriere dei candidati a tali
posti e sulla loro libertà di circolazione, così come sulle decisioni degli
investitori. L'opacità dei procedimenti di nomina rende più difficile alle
donne in possesso delle qualifiche necessarie candidarsi nei consigli,
soprattutto in un altro Stato membro. La mancanza di trasparenza nei criteri di
qualificazione per i posti di amministratore può anche avere ripercussioni
negative sulla fiducia di coloro che investono in una società, specialmente in
situazioni transfrontaliere. La diffusione di informazioni rilevanti sulla
composizione di genere dei consigli si tradurrebbe in una maggiore
responsabilizzazione dell’impresa, in un processo decisionale più consapevole e
più solido, in un migliore stanziamento dei capitali e, in ultimo, in una crescita
e in un'occupazione maggiori e più sostenibili nell’UE. |
The under-utilisation of the skills of highly
qualified women’s constitutes a loss of economic growth potential. Fully mobilising
all available human resources will be a key element to addressing the EU's
demographic challenges, competing successfully in a globalised economy and
ensuring a comparative advantage vis-à-vis third countries. Moreover, gender
imbalance in the boards of publicly listed companies in the EU can be a missed
opportunity at company level in terms of both corporate governance and
financial company performance[6].
The core of the problem lies in the persistence of multiple barriers faced by the
constantly growing number of highly qualified women who are available for board
seats[7]
on their way to the top positions in corporations. The reluctance to appoint
female candidates to board positions is often rooted in gender stereotypes in
recruitment and promotion, a male-dominated business culture and the lack of
transparency in board appointment processes. These elements, which are often referred
to in their entirety as a 'glass ceiling', undermine the optimal functioning of
the labour market for top management positions throughout the EU. | Il ricorso insufficiente alle capacità di
donne altamente qualificate costituisce una perdita in termini di potenziale di
crescita economica. Mobilitare pienamente tutte le risorse umane disponibili
sarebbe un elemento fondamentale per affrontare le sfide demografiche dell’UE,
per competere con successo in un’economia globalizzata e per garantire un
vantaggio comparativo nei confronti dei paesi terzi. Inoltre, lo squilibrio di
genere nei consigli delle società quotate dell’UE può essere un’occasione
mancata a livello dell’impresa in termini sia di governo societario che di
risultati finanziari dell’impresa[6].
Il nodo del problema è il persistere delle molteplici barriere che impediscono
alle donne altamente qualificate disponibili a svolgere compiti di
amministratore, sempre più numerose[7],
di ascendere agli alti livelli gerarchici delle società. La riluttanza a
nominare candidate donne nei consigli trova spesso le sue radici negli
stereotipi di genere in materia di assunzioni e promozioni, in una cultura
imprenditoriale dominata dagli uomini e nella mancanza di trasparenza delle
procedure di nomina nei consigli. Questi elementi, che, presi nel loro insieme,
vengono spesso indicati come il “soffitto di cristallo”, pregiudicano il
funzionamento ottimale del mercato del lavoro nell’UE per quanto riguarda i
quadri dirigenti. |
The persistent under-representation of
women on boards is a key element of a broader lack of board diversity in
general with its negative consequences. In boards with a predominance of
members of one sex there is a considerably higher likelihood of a narrow
"group think". This can contribute to the failure of an effective
challenge of the management decisions, as the lack of diverse views, values,
and competences may lead to less debate, ideas and challenge in the boardroom.
Insufficient board diversity is linked above all to insufficient market
incentives for companies to change the situation. In this respect, inadequate
recruitment practices for board members contribute to perpetuating the
selection of members with similar profiles. The selection often draws on a too
narrow pool of people, non-executive directors are still often recruited
through an “old boys' network” from among business and personal contacts of the
current board members. The inadequate transparency on board diversity is
reinforcing the problem, as the level of information and the extent to which
this information is available to the public at large is often insufficient. | La persistente sotto-rappresentanza delle
donne è una componente cruciale di una generale mancanza di varietà nella
composizione dei consigli, con le relative conseguenze negative. Nei consigli
caratterizzati dalla predominanza di membri di un solo sesso è molto più
probabile riscontrare un “pensiero di gruppo” di scarsa apertura. Ciò può
contribuire a impedire che le decisioni di gestione siano effettivamente messe
in discussione, poiché la mancanza di punti di vista, valori e competenze
diversificati rischia di smorzare i dibattiti, impoverire le idee e scoraggiare
le critiche. L’insufficiente varietà nei consigli è legata principalmente al
fatto che il mercato non offre incentivi sufficienti affinché la situazione
cambi. A tale riguardo, l'inadeguatezza delle pratiche di nomina degli
amministratori contribuisce a perpetuare la scelta di candidati dal profilo
simile. La selezione spesso attinge a un gruppo troppo ristretto di persone:
gli amministratori non esecutivi sono spesso nominati attraverso una rete di
“vecchi amici”, ossia fra le conoscenze professionali e personali degli attuali
membri del consiglio. Il problema è accentuato dalla mancanza di trasparenza in
materia di diversità di genere: il livello delle informazioni, e la loro
disponibilità per i cittadini, sono spesso insufficienti. |
As far as the objectives for board
composition, the transparency of recruitment and reporting on gender diversity
of boards are concerned, the identified problems affect the overall performance
of companies, their accountability, the ability of investors to assess and
factor appropriately and timely all relevant information, and the efficiency of
the EU financial markets. As a consequence, the internal market potential for
sustainable growth and employment may not be fully exploited. Clear
requirements as regards the targets to be achieved by companies as regards the
gender of the non-executive directors, the transparency of the recruitment
process (qualifications criteria) and reporting obligations as regards gender
diversity of boards are therefore necessary. | Per quanto riguarda gli obiettivi in materia
di composizione dei consigli, la trasparenza delle assunzioni e la
comunicazione di informazioni sulla diversità di genere, i problemi individuati
pregiudicano le prestazioni generali delle imprese, la loro
responsabilizzazione, la capacità degli investitori di valutare adeguatamente e
opportunamente tutte le informazioni rilevanti e di tenerne conto, e
l’efficienza dei mercati finanziari dell’UE. Di conseguenza, il potenziale del
mercato interno in termini di crescita e di occupazione sostenibili rischia di
non venire pienamente sfruttato. Sono quindi necessarie condizioni chiare che
disciplinino le soglie che le imprese devono raggiungere per quanto concerne la
rappresentanza di genere degli amministratori senza incarichi esecutivi, la
trasparenza delle procedure d’assunzione (criteri di qualificazione) e gli
obblighi di comunicazione sulla situazione relativa alla diversità di genere
nei consigli. |
Policy context | Contesto politico |
Recently, the issue of enhancing female
participation in economic decision-making has become increasingly prominent in
the national, European and international arenas, focusing particularly on the
economic dimension of gender diversity. | Negli ultimi tempi, la questione del
rafforzamento della partecipazione delle donne ai processi decisionali in
ambito economico è diventata sempre più rilevante sulle scene nazionali,
europea e internazionale, soprattutto sotto l'aspetto della dimensione
economica della diversità di genere. |
The European Commission reaffirmed its
support for an increased participation of women in positions of responsibility,
both in its Women's Charter[8]
and its Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015,[9] whilst also publishing several
reports taking stock of the situation.[10] | La Commissione europea ha ribadito il proprio
sostegno a una maggiore presenza delle donne nelle posizioni di responsabilità,
sia nella Carta per le donne[8]
che nella Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015[9]. Ha inoltre pubblicato varie
relazioni sullo stato della situazione[10]. |
In the European Pact for Gender Equality
2011-2020, adopted on 7 March 2011, the Council acknowledged that gender
equality policies are vital to economic growth, prosperity and competitiveness
and urged action to promote the equal participation of women and men in
decision-making at all levels and in all fields, in order to make full use of
all the talents. | Nel Patto europeo per la parità di genere 2011-2020,
adottato il 7 marzo 2011, il Consiglio ha riconosciuto che le politiche volte a
promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la
prosperità e la competitività, e ha sollecitato azioni di promozione della pari
partecipazione di donne e uomini ai processi decisionali a tutti i livelli e in
tutti i settori, allo scopo di utilizzare pienamente tutti i talenti
disponibili. |
The European Parliament repeatedly called upon companies and Member States to increase female
representation of women in decision-making bodies and invited the Commission to
propose legislative quotas to attain the
critical threshold of 30 per cent female membership of management bodies by
2015 and 40 per cent by 2020.[11] | Il Parlamento europeo ha ripetutamente
esortato le imprese e gli Stati membri a incrementare la rappresentanza delle
donne negli organi decisionali e ha invitato la Commissione a proporre per via
legislativa delle quote per raggiungere la soglia fondamentale del 30% di presenza femminile negli organi di gestione entro il 2015, e del
40% entro il 2020[11]. |
The European social partners have
reaffirmed their commitment to further action in this
area in their work programme for 2012-2014. | Le parti sociali europee hanno ribadito il
proprio impegno a favore di ulteriori azioni in
quest’ambito nel loro programma di lavoro 2012-2014. |
Purpose of the proposal | Oggetto della proposta |
The purpose of the proposal is to
substantially increase the number of women on corporate boards throughout the
EU by setting a minimum objective of a 40% presence of the under-represented
sex among the non-executive directors of companies listed on stock exchanges
and by requiring companies with a lower share of the under-represented sex
among the non-executive directors to introduce pre-established, clear,
neutrally formulated and unambiguous criteria in selection procedures for those
positions in order to attain that objective. | La proposta è intesa ad aumentare
sostanzialmente il numero delle donne nei consigli delle imprese nell’insieme
dell’UE, fissando un obiettivo minimo del 40% di presenza del sesso
sotto-rappresentato fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle
società quotate in Borsa e imponendo alle società che presentano una quota
inferiore di introdurre, nelle procedure di selezione per tali posti, criteri
prestabiliti, chiari, univoci e formulati in modo neutro, allo scopo di
raggiungere tale obiettivo. |
The proposal seeks to promote gender
equality in economic decision-making and to fully exploit the existing talent
pool of candidates for more equal gender representation on company boards,
thereby contributing to the Europe 2020 objectives. The proposed Directive will
lead to breaking down the barriers that women face when aiming for board
positions and to improved corporate governance, as well as enhanced company
performance. | Scopo della proposta è promuovere la parità di
genere nei processi decisionali e permettere di utilizzare pienamente il vivaio
di competenze dei candidati ai fini di una rappresentanza più equilibrata di
uomini e donne nei consigli, contribuendo così agli obiettivi di Europa 2020.
La direttiva consentirà di infrangere le barriere che impediscono alle donne di
raggiungere posizioni di dirigenza, migliorando il governo societario e le
prestazioni delle imprese. |
Minimum harmonisation as
regards both a requirement for listed companies to take appointment decisions
on the basis of an objective comparative assessment of the qualifications of
candidates and the setting of a quantitative objective
for the gender balance among non-executives directors seems essential to ensure
a competitive playing field and to avoid practical complications for listed
companies in the internal market. | Per garantire condizioni
uniformi ed evitare complicazioni pratiche per le società quotate nel mercato
interno è fondamentale introdurre un’armonizzazione minima, sia per quanto
riguarda l’obbligo, per le imprese quotate, di prendere le decisioni di nomina
in base a una valutazione comparativa oggettiva delle qualifiche dei candidati,
sia per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo quantitativo relativo
all’equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi. |
The quantified objective of 40% set by this
Directive only applies to non-executive directors in order to strike the right
balance between the necessity to increase the gender diversity of boards on the
one hand and the need to minimise interference with day-to-day
management of a company on the other hand. Non-executive directors and
supervisory boards have an essential role in appointing the highest level of
management and shaping the company's human resources policy. A stronger
presence of the under-represented sex among non-executive directors will
therefore have positive ripple effects for gender diversity throughout the career
ladder. | L’obiettivo quantificato del 40% stabilito
dalla presente direttiva si applica solo agli amministratori senza incarichi
esecutivi, per raggiungere un compromesso fra l’esigenza di incrementare la
diversità di genere nei consigli, da un lato, e, dall’altro, la necessità di
ridurre al minimo l’ingerenza con la gestione quotidiana di una società. Gli
amministratori senza incarichi esecutivi e i consigli di sorveglianza hanno un
ruolo fondamentale nelle nomine ai massimi livelli di gestione e
nell’elaborazione della politica dell’impresa in materia di risorse umane. Una
maggiore presenza del sesso sotto-rappresentato fra gli amministratori senza
incarichi esecutivi avrà quindi positivi effetti a cascata sulla diversità di
genere in tutta la scala gerarchica. |
The proposal focuses on publicly listed
companies, due to their economic importance and high visibility. They set
standards for the private sector at large. Moreover, they tend to have larger
boards and have a similar legal status across the EU, providing the necessary
comparability of situations. | La proposta interessa le società quotate, per
la loro importanza economica e per la loro alta visibilità. Sono tali società a
fissare le norme del settore privato in generale. Esse tendono inoltre ad avere
consigli di maggiori dimensioni e hanno uno status giuridico simile in tutta
l’Unione, il che consente la necessaria comparabilità delle situazioni. |
The proposed objective of 40% for the
minimum share of both sexes is in line with the targets currently under
discussion and set out in a number of EU Member States/EEA countries. This
figure is situated between the minimum of the 'critical mass' of 30%, which has
been found necessary in order to have a sustainable impact on board performance
and full gender parity (50%). | L'obiettivo del 40% proposto come percentuale
minima per entrambi i sessi è in linea con le soglie attualmente in discussione
o già fissate in una serie di Stati membri dell’UE/paesi del SEE. Questa cifra
si colloca fra la “massa critica” minima del 30%, ritenuta necessaria per
sortire un effetto sostenibile sulle attività dei consigli, e la piena parità
di genere (50%). |
Consistency with other policies and
objectives of the Union and with the Charter of Fundamental Rights of the
European Union | Coerenza con altre politiche e
obiettivi dell’Unione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea |
Equality between women and men is one of
the Union's founding values and core aims under Articles 2 and 3(3) TEU. In
accordance with Article 8 TFEU the Union shall aim to eliminate inequalities,
and to promote equality, between men and women in all its activities. | La parità tra donne e uomini è uno dei valori
fondanti dell’Unione e uno dei suoi obiettivi fondamentali ai sensi dell’articolo
2 e dell’articolo 3, paragrafo 3, del TUE. Ai sensi dell’articolo 8 del TFUE,
in tutte le sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a
promuovere la parità, tra uomini e donne. |
There are several important legal measures in
place to promote equal treatment and equal opportunities of men and women in
matters of employment and occupation, including self-employment[12]. | Importanti strumenti giuridici sono in vigore
per promuovere pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego, anche per quanto riguarda il lavoro autonomo[12]. |
The proposal is consistent with the Charter
of Fundamental Rights of the European Union ('Charter'). It will help to promote fundamental rights,
particularly those related to equality between women and men (Article 23) and
to the freedom to choose an
occupation (Article 15). The proposal also touches upon the freedom to
conduct a business (Article 16) and on the right to property (Article 17). It
does so in a justified manner: in line with the principle of proportionality the
proposal's focus is on non-executive board members who – while being important
actors in particular in relation to corporate governance – are not involved in
the day-to-day running of operations. | La proposta è coerente con la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (in appresso: la "Carta").
Contribuirà a promuovere i diritti fondamentali, in particolare quelli relativi
alla parità fra uomini e donne (articolo 23) e alla libertà professionale
(articolo 15). La proposta tocca anche la libertà
d’impresa (articolo 16) e il diritto di proprietà
(articolo 17), ma lo fa in modo giustificato: in linea col principio di
proporzionalità essa riguarda gli amministratori senza incarichi esecutivi,
che, pur svolgendo un ruolo importante, in particolare in relazione al governo
societario, non si occupano della gestione quotidiana delle attività. |
Article 21(1) of the Charter prohibits, in
principle, any discrimination based on sex. Article 23 recognises, however,
that the principle of equality does not prevent the maintenance or adoption of
measures providing for specific advantages in favour of the under-represented
sex. | L’articolo 21, paragrafo 1, della Carta vieta,
in linea di principio, qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso.
L’articolo 23 riconosce, tuttavia, che il principio della parità non osta al
mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore
del sesso sotto-rappresentato. |
This principle of positive action is
also recognised in Article 157(4) TFEU. | Questo principio di azione positiva è
riconosciuto anche dall’articolo 157, paragrafo 4, del TFUE. |
The Court of Justice of the European Union
(CJEU) has established the criteria that need to be met in order to reconcile
the two concepts of formal equality of treatment and positive action aimed at
bringing about de facto equality, both of which are recognised in the Charter
as well as in Article 157 TFEU and in Article 3 of
Directive 2006/54/EC. | La Corte di giustizia dell’Unione europea ha
stabilito i criteri da osservare per conciliare i due concetti di parità
formale di trattamento e di azione positiva volta a determinare una parità di
fatto. Entrambi questi concetti sono riconosciuti nella Carta così come
all’articolo 157 del TFUE e all’articolo 3 della direttiva
2006/54/CE. |
The criteria are: | I criteri sono i seguenti: |
(1)
the measures must concern a sector in which
women are under-represented; | (1)
le misure devono riguardare un settore in cui le
donne siano sotto-rappresentate; |
(2)
they can only give priority to equally
qualified female candidates over male candidates: | (2)
si può dare la priorità alle candidate donne solo
se queste sono ugualmente qualificate rispetto ai candidati uomini; |
(3)
they must not give automatic and
unconditional priority to equally qualified candidates, but must include a "saving
clause" which includes the possibility of granting exceptions in
justified cases which take the individual situation into account, in particular
the personal situation of each candidate. | (3)
la priorità alle candidate donne ugualmente
qualificate non deve essere automatica e incondizionata: occorre
prevedere una “clausola di salvaguardia” che contempli la possibilità di
accordare eccezioni in casi giustificati che tengano conto delle circostanze
individuali, in particolare della situazione personale dei candidati. |
The proposal is in compliance with these criteria
(see Article 4(3)). | La proposta rispetta questi criteri (si veda
l’articolo 4, paragrafo 3). |
2. RESULTS OF CONSULTATIONS WITH THE
INTERESTED PARTIES AND IMPACT ASSESSMENTS | 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO |
Consultation and expertise | Consultazione e ricorso al parere di
esperti |
From 5 March to 28 May 2012, the
Commission organised a public consultation to gather stakeholders' views on
whether any action should be taken to tackle gender imbalance on corporate
boards, and, if so, what kind of action. Of the total number of 485 replies,
161 were sent by individual citizens and 324 were sent by organisations. These
included 13 Member States, 3 regional governments, 6 cities or municipalities,
79 companies (both large listed companies and SMEs), 56 business associations
at EU and national level, 53 NGOs (most of them women's organisations), trade
unions, professional associations, political parties, associations of investors
and shareholders, actors involved in corporate governance and others. | Dal 5 marzo al 28 maggio 2012 la Commissione
ha organizzato una consultazione pubblica per raccogliere i pareri delle parti
interessate sull’opportunità di intraprendere una qualche azione per affrontare
il problema dello squilibrio di genere nei consigli delle società e, in caso
affermativo, che tipo d’azione. Delle 485 risposte, 161 sono state inviate da
privati cittadini e le restanti 324 erano ripartite come segue: 13 Stati
membri, 3 governi regionali, 6 città o comuni, 79 imprese (sia grandi imprese
quotate che PMI), 56 associazioni di imprese a livello UE e nazionale, 53 ONG
(la maggior parte organizzazioni femminili) e inoltre sindacati, associazioni
professionali, partiti politici, associazioni di investitori e azionisti,
attori del governo societario e altri. |
There was a broad consensus on the
urgent need to increase the share of women on company boards. By far the
majority of respondents agreed that a gender-diverse workforce and board
structure is a driver of innovation, creativity, good governance and market
expansion for companies and that it would be short-sighted to leave untapped
the economic potential of qualified women. Views varied among stakeholders as
to the appropriate means to bring about change. While some, predominantly the
business stakeholders, favoured continued self-regulation, other stakeholders,
including trade unions, women organisations, other NGOs and a number of
regional and municipal authorities, advocated a more ambitious approach in the
form of binding objectives. Some stakeholders suggested focusing in the first
place on non-executive board members and supervisory boards, as this would
constitute a less significant interference with the daily management of
companies, while executive board members should follow later. | È emerso un ampio consenso quanto all’urgente
necessità di aumentare la proporzione delle donne nei consigli delle società.
La stragrande maggioranza di coloro che hanno risposto ha convenuto sul fatto
che la diversità di genere fra i dipendenti delle imprese e nelle strutture dei
consigli è un motore di innovazione, creatività, buona governance ed espansione
di mercato delle imprese, e che sarebbe miope lasciare inutilizzato il
potenziale economico rappresentato dalle donne qualificate. Diversi sono i
punti di vista delle parti interessate quanto al modo appropriato per apportare
un cambiamento: mentre alcuni – soprattutto esponenti del mondo imprenditoriale
– sono a favore del mantenimento di un’auto-regolamentazione, altri, fra cui
sindacati, organizzazioni femminili, altre ONG e un certo numero di autorità
regionali e municipali, sostengono un approccio più ambizioso che rivesta la
forma di obiettivi vincolanti. Alcuni hanno suggerito di concentrarsi in primo
luogo sugli amministratori senza incarichi esecutivi e sui consigli di
sorveglianza, poiché ciò costituirebbe un’ingerenza meno significativa nella
gestione quotidiana delle imprese, rimandando a una fase successiva la
questione degli amministratori con incarichi esecutivi. |
A 2011 Eurobarometer survey[13] revealed that 88% of Europeans
think that women should be equally represented in company leadership positions.
When given the possibility to choose between three options to achieve gender
balance on company boards, opinion is divided between self-regulation by
companies (31%), binding legal measures (26%), and non-binding measures such as
Corporate Governance Codes and Charters (20%). Nevertheless, 75% of Europeans
are in favour of legislation provided that it takes qualifications into account
and does not automatically favour members of one sex. | Da un sondaggio Eurobarometro del 2011[13] è emerso che l’88% degli
europei pensa che le donne debbano essere equamente rappresentate negli organi
direttivi delle imprese. Davanti alla possibilità di scegliere fra tre opzioni
per raggiungere l’equilibrio di genere nei consigli delle imprese, i pareri si
dividono fra l'auto-regolamentazione delle imprese stesse (31%), misure
giuridicamente vincolanti (26%), e misure non vincolanti come Carte e Codici di
governo societario (20%). Il 75% degli europei è comunque a favore
dell’adozione di una normativa, purché vengano prese in considerazione le
qualifiche e non sia automaticamente favorito uno dei sessi. |
Impact assessment | Valutazione d’impatto |
The Impact Assessment (IA) analysed
five policy options, fully described in the IA Report: | La valutazione d’impatto ha analizzato cinque
opzioni, ampiamente descritte nella corrispondente relazione: |
–
Option 1: the baseline
scenario (i.e. no further action at EU level); | –
opzione 1: scenario di
base (cioè nessuna ulteriore azione a livello UE); |
–
Option 2: a Commission
Recommendation encouraging Member States to achieve the objective of at least
40% of board members of each gender by 2020; | –
opzione 2:
raccomandazione della Commissione che incoraggi gli Stati membri a raggiungere,
entro il 2020, l’obiettivo del 40% almeno di rappresentanza di entrambi i sessi
nei consigli di amministrazione; |
–
Option 3: a Directive
introducing a binding objective of at least 40% of each gender by 2020 for
non-executive directors; | –
opzione 3: direttiva
che introduca come obiettivo vincolante, entro il 2020, il 40% almeno di
rappresentanza di entrambi i sessi fra gli amministratori senza incarichi
esecutivi; |
–
Option 4: a Directive
introducing a binding objective of at least 40% of board members of each gender
by 2020 for non-executive directors and a flexible objective for executive
directors, which would be set by the companies themselves; | –
opzione 4: direttiva
che introduca, come obiettivo vincolante, il 40% almeno di rappresentanza di
entrambi i sessi, entro il 2020, per gli amministratori senza incarichi
esecutivi, e un obiettivo flessibile per gli amministratori con incarichi
esecutivi, che sarebbe fissato dalle stesse società; |
–
Option 5: a Directive
introducing a binding objective of at least 40% of board members of each gender
by 2020 for both executive and non-executive directors. | –
opzione 5: direttiva
che introduca come obiettivo vincolante, entro il 2020, il 40% di
rappresentanza di entrambi i sessi nei consigli, per gli amministratori sia
esecutivi che non esecutivi. |
The outcome of the comparison of the
consequences of the different policy options was that (i) binding measures are
more effective in meeting the policy objectives than non-binding measures, (ii)
measures that target both executive and non-executive board members are more
effective than measures only targeting one group and (iii) binding measures
will generate more societal and economic benefits than non-binding measures. | Dal confronto tra le conseguenze delle varie
opzioni è emerso che: (i) le misure vincolanti sono più efficaci per realizzare
gli obiettivi rispetto alle misure non vincolanti; (ii) le misure che
interessano gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi sono più
efficaci delle misure che riguardano un solo gruppo; (iii) le misure vincolanti
producono maggiori vantaggi a livello sociale ed economico rispetto alle misure
non vincolanti. |
At the same time the effectiveness of
the different policy options is directly linked to the extent of interference
with the rights of the companies and the shareholders as their owners,
including their fundamental rights. Compared to a non-binding measure with a tangible
yet limited effect, a substantial increase of the impact in terms of the policy
objectives would require an instrument with binding force, which would prescribe
minimum requirements for the composition of boards. | Al tempo stesso, l’efficacia delle varie
opzioni è direttamente legata a quanto esse interferiscono con i diritti delle
società e degli azionisti in quanto proprietari, ivi compresi i loro diritti
fondamentali. Rispetto a una misura non vincolante con un effetto concreto, ma
comunque limitato, uno strumento vincolante che prescriva requisiti minimi per
la composizione dei consigli eserciterebbe un impatto più sostanziale in
termini di obiettivi perseguiti. |
Binding measures would entail comparatively
larger costs and administrative burdens which, however, remain rather modest in
comparison to the projected economic benefits. The administrative burden is
expected to be minimal for all policy options, given that these options would
cover only publicly listed companies which are expected to be able to use
existing reporting mechanisms. | Misure vincolanti comporterebbero costi e
oneri amministrativi comparativamente più significativi, che rimarrebbero
comunque piuttosto modesti considerati i benefici economici previsti. Si
prevedono oneri amministrativi minimi per tutte le opzioni, dato che queste
riguarderebbero solo le società quotate, che dovrebbero potersi avvalere di
meccanismi già esistenti per gli obblighi di comunicazione e di informazione. |
The current proposal opts for the
increased effectiveness of fixed objectives and the resulting economic and
wider societal benefits in relation to non-executive board members which
justify a higher degree of interference with fundamental rights. The proposal
refrains from establishing a fixed binding objective for executive board
members, due to the greater need for sector-specific knowledge and experience in
the day-to-day management of a company. However, companies should be obliged to
make commitments in relation to executive directors that reflect their specific
circumstances, and to report on the compliance with these commitments. The
proposal is therefore based on Option 4. | La presente proposta opta per la maggiore
efficacia degli obiettivi fissi, e per i benefici economici e sociali più ampi
che ne deriverebbero, per quanto riguarda gli amministratori senza incarichi
esecutivi: tali vantaggi giustificano un maggiore livello di interferenza con i
diritti fondamentali. La proposta non intende invece stabilire un obiettivo
vincolante fisso per gli amministratori con incarichi esecutivi, data la
maggiore necessità di conoscenze ed esperienze specifiche che richiede la
gestione quotidiana di un’impresa. Tuttavia, le imprese dovrebbero essere
tenute ad assumere impegni per quanto riguarda gli amministratori con incarichi
esecutivi, che rispecchino le loro specificità, e a riferire in merito
all’osservanza di tali impegni. La proposta si basa quindi sull’opzione 4. |
3. LEGAL ASPECTS OF THE PROPOSAL | 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |
Legal base | Base giuridica |
Article 157(3) TFEU is the legal basis for
any binding measures aimed at ensuring the application of the principle of
equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment
and occupation, including positive action. | L’articolo 157, paragrafo 3, del TFUE è la
base giuridica per ogni misura vincolante volta ad assicurare l’applicazione
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego, inclusa l’azione positiva. |
The proposal is based on Article 157(3)
TFEU. | La proposta si basa sull’articolo 157,
paragrafo 3, del TFUE. |
Subsidiarity | Sussidiarietà |
Measures introduced by some Member States to
strengthen the gender balance on company boards vary widely, and a substantial
number of Member States, in particular those where the share of women among
directors is particularly low, have not taken any action in this area. They do
not show any willingness or face resistance to act on their own initiative. At
the same time, there are discrepancies in terms of the numbers of women on
boards in Member States, with the key indicator ranging from 3% to 27% - a
situation which jeopardises the attainment of the fundamental objective of
gender equality in economic decision-making across the Union. | Le misure introdotte da alcuni Stati membri
per rafforzare l’equilibrio di genere nei consigli delle società sono molto
diverse tra loro; molti Stati membri, soprattutto quelli in cui la proporzione
di donne fra gli amministratori è molto bassa, non hanno intrapreso alcuna
azione in proposito, per mancanza di volontà o per le resistenze incontrate.
Variano tra uno Stato membro e l'altro anche le percentuali di donne nei
consigli (l’indicatore chiave va dal 3% al 27%), il che compromette il
raggiungimento dell’obiettivo fondamentale della parità di genere nei processi
decisionali in ambito economico nell’insieme dell’Unione. |
The projections in the IA report based on
comprehensive information on existing or planned legislative and
self-regulatory initiatives in this area in all Member States show that without
EU action the female representation in boards of publicly listed companies is
expected to evolve from 13.7% in 2012 to 20.4% (20.84% excluding SMEs) in 2020
for the EU. Only one Member State (France) will have achieved a 40% female
representation in boards by 2020 as the result of national binding quota
legislation. Only 7 more Member States - Finland,
Latvia, the Netherlands, Slovakia, Spain, Denmark and Sweden - are estimated to reach 40% before 2035. In addition to being
unsatisfactory from a gender equality perspective, this would not be sufficient
to bring about the “critical mass” of women on boards across the Union which,
as research shows, is needed to generate positive effects on company
performance. Based on this scenario, the EU as a whole is not expected to even achieve
40% of women on boards by 2040. Irrespective of the general possibility for
Member States to act efficiently, the concrete indications of Member States regarding
their intentions, including their replies to the public consultation and the
projections based on all available information, clearly demonstrate that action
by Member States individually will not achieve the objective of a more balanced
gender representation on company boards in line with the policy objectives set
out in this proposal by 2020 or at any point in the foreseeable future. | Le proiezioni presentate nella relazione della
valutazione d’impatto - basate su ampie informazioni sulle iniziative
legislative e di auto-regolamentazione esistenti o previste in quest’ambito in
tutti gli Stati membri - mostrano che, in assenza di un’azione dell’UE, la
rappresentanza femminile nei consigli delle società quotate passerebbe
presumibilmente dal 13,7% nel 2012 al 20,4% (20,84% escludendo le PMI) nel 2020
in tutta l’UE. Solo uno Stato membro (la Francia) avrà raggiunto una
percentuale di rappresentanza femminile nei consigli del 40% entro il 2020, e
questo a seguito dell’adozione di una normativa nazionale che impone
l’osservanza di una quota. Si prevede che solo altri 7 Stati membri - Finlandia, Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna, Danimarca e
Svezia – raggiungano il 40% entro il 2035. Oltre ad essere
insoddisfacente in una prospettiva di parità di genere, questa situazione non
sarebbe sufficiente a far raggiungere, nei consigli dell’Unione, la “massa critica”
di donne che, come mostrano gli studi, è necessaria per generare effetti
positivi sulle prestazioni delle imprese. In base a questo scenario, nell’UE
nel suo insieme probabilmente non si raggiungerebbe la proporzione del 40% di
donne nei consigli neanche entro il 2040. Indipendentemente dal fatto che gli
Stati membri possano in generale prendere iniziative efficaci, le loro
indicazioni concrete quanto alle loro intenzioni, comprese le loro risposte
alla consultazione pubblica e le proiezioni basate su tutte le informazioni
disponibili, dimostrano chiaramente che le azioni intraprese da ognuno di essi
singolarmente non permetteranno di raggiungere l’obiettivo di una più
equilibrata rappresentanza uomo-donna nei consigli in linea con gli obiettivi
fissati nella presente proposta, né entro il 2020 né in un prossimo futuro. |
This situation entails a certain number of
risks for the attainment of the fundamental objective of gender equality across
the Union. The Founding Treaties intended to create a competitive level-playing
field between Member States by enshrining the principle of equal pay and of
gender equality on the labour market, to avoid any downward competition between
Member States in labour and equal treatment matters. Member States may indeed
hesitate to regulate in this area on their own, as they could perceive a risk
of putting their own companies at a disadvantage with companies from other
Member States. This perception, reinforced by pressure from the business
community, represents an additional major obstacle preventing Member States
from taking adequate action. | Questa situazione comporta un certo numero di
rischi per il raggiungimento dell’obiettivo fondamentale della parità di genere
nell’Unione. I trattati istitutivi intendevano creare condizioni di concorrenza
uniformi fra gli Stati membri sancendo il principio della parità di
retribuzione e della parità di genere sul mercato del lavoro, per evitare ogni
concorrenza al ribasso fra di essi in materia di lavoro e di pari trattamento.
Gli Stati membri, in effetti, possono essere riluttanti a legiferare di loro
propria iniziativa in questo settore, poiché avvertono il rischio che le loro
imprese si trovino svantaggiate rispetto a quelle di altri Stati membri. Questa
percezione, rafforzata dalla pressione esercitata dal mondo imprenditoriale,
rappresenta un ulteriore grosso ostacolo che frena gli Stati membri
nell’adozione di misure adeguate. |
Furthermore, scattered and divergent
regulation at national level is bound to create practical problems in the
functioning of the internal market. Different company law rules and sanctions
for not complying with a national binding quota, such as exclusion from public
procurement, could lead to complications in business life and have a deterrent
effect on companies' cross-border investments and the establishment of
subsidiaries in other Member States. Diverging rules or the absence of rules on
the selection procedure for the key positions of non-executive board members without
any minimum standards and the impact of these differences for corporate
governance and the assessment of corporate governance by investors could
further lead to problems in the functioning of the internal market. | Inoltre, normative nazionali frammentarie e
divergenti causano inevitabilmente problemi pratici per il funzionamento del
mercato interno. L’esistenza di disposizioni di diritto societario diverse e di
sanzioni differenti in caso di inosservanza di eventuali quote nazionali
vincolanti (ad esempio l’esclusione dalle gare pubbliche d’appalto) potrebbero
complicare la vita aziendale e avere un effetto deterrente sugli investimenti
transfrontalieri delle imprese e sulla creazione di controllate in altri Stati
membri. Norme divergenti, o l’assenza di regole sulle procedure di selezione
per le posizioni chiave di amministratore non esecutivo, senza alcuna norma
minima, e l’effetto di tali discrepanze sul governo societario e sulla
valutazione del governo societario da parte degli investitori, potrebbero
provocare ulteriori problemi per il funzionamento del mercato interno. |
The potential for competitiveness and
growth inherent in making full use of the talent pool of the best qualified
women for board positions can be realised more effectively, by reasons of
scale, if all Member States engage in that direction, in particular those where
figures are currently low and no action has been taken or even envisaged. Only
an EU-level measure can effectively help to ensure a competitive level-playing
field throughout the Union and avoid practical complications in business life
by means of minimum harmonisation of corporate governance requirements relating
to appointment decisions based on objective qualifications criteria in order to
attain gender balance among non-executives directors. | Il potenziale di competitività e di crescita
insito nel pieno utilizzo del serbatoio di talenti rappresentato dalle donne
più qualificate per i posti di amministratore potrebbe essere sfruttato più
efficacemente, per motivi di scala, se tutti gli Stati membri si impegnassero
in tale direzione, specialmente quelli che registrano attualmente risultati
esigui e in cui non è stata assunta, o presa in considerazione, alcuna
iniziativa. Solo una misura a livello dell’UE può contribuire effettivamente a
garantire condizioni uniformi in tutta l’Unione e ad evitare complicazioni
pratiche nella vita aziendale, grazie a un’armonizzazione minima dei requisiti
di governo societario che pongano criteri obiettivi di qualificazione alla base
delle decisioni di nomina, allo scopo di raggiungere l’equilibrio di genere fra
gli amministratori senza incarichi esecutivi. |
It can therefore be concluded that the objectives
of the envisaged action cannot be sufficiently achieved by the Member States on
their own and may be better achieved through coordinated action at EU level
rather than through national initiatives of varying scope, ambition and
effectiveness. The proposal therefore complies with the principle of
subsidiarity. | Si può pertanto concludere che gli obiettivi
dell’azione prevista non possono essere raggiunti in modo sufficiente dai
singoli Stati membri e possono essere realizzati meglio attraverso un’azione
coordinata a livello UE piuttosto che con iniziative nazionali di portata,
ambizione ed efficacia diverse. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. |
Proportionality | Proporzionalità |
Non-binding measures such as past EU-level
recommendations and calls for self-regulation have not achieved and cannot be
expected to achieve the objective of improving gender equality in economic
decision-making throughout the EU. Further-reaching action to be taken at
EU-level is therefore necessary to achieve those aims. This should, however,
not go beyond what is strictly required to achieve sustainable progress in the
share of women on company boards, without impinging on the functioning of
private companies and the market economy. | Le misure non vincolanti, come le precedenti
raccomandazioni dell’UE e gli inviti all’auto-regolamentazione, non hanno
realizzato – né ci si può aspettare che realizzino – l’obiettivo di migliorare
la parità di genere nei processi decisionali in ambito economico dell’Unione.
Per raggiungere questi scopi è quindi necessario intraprendere, a livello
dell’UE, un’azione di più vasta portata. Ciò non dovrebbe comunque andare al di
là di quanto strettamente necessario per ottenere un progresso sostenibile
nella percentuale di donne nei consigli, senza ingerenze nel funzionamento
delle società private e nell’economia di mercato. |
This minimum harmonisation proposal is
limited to setting common objectives, giving Member States sufficient freedom
to determine how they should be best achieved at national level, taking into
account national, regional or local circumstances including national
company law and company board recruitment practices. In particular, the
proposal requires only such changes to national company law that are strictly
necessary for the minimum harmonisation of requirements for the appointment
decisions and it respects the different board structures across Member States.
It does not cover small and medium-sized enterprises (SMEs), for which such
measures could represent a disproportionate burden. In addition, as explained
above, the proposal establishes quantitative objectives only for non-executive
board members, thereby considerably limiting interference in the daily
management of the company. As non-executive directors perform mainly supervisory
tasks, it is also easier to recruit qualified candidates from outside the
company or the specific sector – a consideration which is of importance for
areas of the economy where members of a particular sex are especially under-represented
in the workforce. | La presente proposta di armonizzazione minima
si limita a fissare obiettivi comuni, lasciando agli Stati membri sufficiente
libertà di stabilire come realizzarli al meglio a livello nazionale tenuto
conto del contesto nazionale, regionale e locale, compreso il diritto
societario e le prassi di nomina nei consigli. In particolare, si prevede di
apportare al diritto societario nazionale solo le modifiche strettamente necessarie
per un’armonizzazione minima dei requisiti per le decisioni di nomina, e
rispettando le diverse strutture dei consigli delle imprese negli Stati membri.
La proposta non riguarda le piccole e medie imprese (PMI), per le quali tali
misure potrebbero rappresentare un onere sproporzionato. Inoltre, come spiegato
sopra, la proposta fissa obiettivi quantitativi solo per gli amministratori
senza incarichi esecutivi, limitando quindi considerevolmente l’ingerenza nella
gestione quotidiana delle imprese. Poiché gli amministratori senza incarichi
esecutivi svolgono principalmente funzioni di sorveglianza, è anche più facile
sceglierli tra candidati qualificati esterni all’impresa o allo specifico
settore – considerazione importante per le aree economiche in cui un
determinato sesso è particolarmente sotto-rappresentato nell'ambito del
personale. |
The temporary nature of the proposed
Directive (see Article 10) underpins its compliance with the principles of
subsidiarity and proportionality. | La natura temporanea della direttiva proposta
(vedi articolo 10) rafforza il rispetto dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità. |
Choice of instrument | Scelta dello strumento |
A directive is the instrument that best
ensures a coherent minimum level of gender diversity among non-executive
directors in boards of publicly listed companies across the EU, whilst allowing
Member States to adjust the detailed regulation to their specific situations in
terms of national company law and to choose the most appropriate means of
enforcement and sanctions. It also allows individual Member States to go beyond
the minimum standard, on a voluntary basis. | La direttiva è lo strumento che meglio
garantisce un livello minimo e uniforme di diversità di genere fra gli
amministratori senza incarichi esecutivi nei consigli delle società quotate
nell’UE, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di adattare i dettagli
della normativa alle loro specifiche situazioni in termini di diritto
societario nazionale e di scegliere le modalità di attuazione e le sanzioni più
opportune. Essa consente inoltre ai singoli Stati membri che lo desiderano di
andare oltre le norme minime. |
European Economic Area | Spazio economico europeo |
This is a text of relevance to the European
Economic Area and the Directive will be applicable to the non-EU member States
of the European Economic Area following a decision of the EEA Joint Committee. | Il testo presenta interesse per lo Spazio
economico europeo e la direttiva sarà applicabile agli Stati non UE dello
Spazio economico europeo a seguito di una decisione del comitato misto SEE. |
4. BUDGETARY IMPLICATION | 4. INCIDENZA SUL BILANCIO |
The proposal has no implications for
the Union budget. | Nessuna. |
5. DETAILED EXPLANATION OF THE SPECIFIC
PROVISIONS | 5. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLE
DISPOSIZIONI SPECIFICHE |
Article 1: Purpose | Articolo 1 - Scopo |
This provision states the aim of this
Directive. | Questa disposizione enuncia lo scopo della
direttiva. |
Article 2: Definitions | Articolo 2 - Definizioni |
This Article sets out the key definitions,
which are based on those in Commission Recommendation 2005/162/EC on the role
of non-executive or supervisory directors of listed companies and of the
Committees of the (supervisory) board[14],
on Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the
definition of micro, small and medium-sized enterprises[15] in
relation to the definition of SMEs, and on Commission Directive 2006/111/EC of
16 November 2006 on the transparency of financial relations between Member
States and public undertakings, as well as on financial transparency within
certain undertakings[16]
in relation to the definition of public undertakings. | L’articolo 2 contiene le principali
definizioni, che sono basate su quelle figuranti nella raccomandazione 2005/162/CE
della Commissione sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o
dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati
del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza[14], nella raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese[15]
per quanto riguarda la definizione delle PMI, e nella direttiva 2006/111/CE
della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla
trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese[16], per quanto attiene alla
definizione di imprese pubbliche. |
The definitions ensure in particular that
the Directive is equally applicable to various systems of board structures for
listed companies that exist in the Member States, i.e. to a dual ('two-tier')
system in which there are separate management and supervisory boards, to a
unitary ('one-tier') system combining the management and supervisory functions
in one single board, as well as to mixed systems featuring elements of
'one-tier' and 'two-tier' systems or giving companies an option between different
models. | Le definizioni garantiscono in particolare che
la direttiva si applichi uniformemente ai vari tipi di strutture dei consigli
delle società quotate esistenti negli Stati membri, cioè ai sistemi dualistici
in cui vi sono consigli separati di gestione e di sorveglianza, ai sistemi
monistici in cui le funzioni di gestione e di sorveglianza convergono in un
solo consiglio, così come a strutture miste che presentano elementi del sistema
monistico e del sistema dualistico o che permettono alle imprese di scegliere
fra vari modelli. |
The definition of 'director' clarifies that
the objectives set by the directive cover all non-executive directors,
including employee representatives in those Member States where a certain
proportion of the non-executive directors can or must be appointed or elected
by the company's workforce and/or organisations of workers pursuant to national
law or practice while the practical procedures for ensuring that the objectives
provided for in this Directive are attained should be defined by the Member
States concerned (see Recital 21). | La definizione di “amministratore” precisa che
gli obiettivi fissati dalla direttiva riguardano tutti gli amministratori senza
incarichi esecutivi, compresi i rappresentanti dei lavoratori, negli Stati
membri in cui una certa proporzione di amministratori senza incarichi esecutivi
può o deve essere nominata o eletta dal personale della società e/o dalle
organizzazioni dei lavoratori conformemente al diritto interno o alle prassi
nazionali, mentre le procedure pratiche per garantire la realizzazione degli
obiettivi della direttiva dovrebbero essere definite dagli Stati membri
interessati (vedi considerando 21). |
Article 3: Exclusion of small and
medium-sized enterprises | Articolo 3 - Esclusione delle piccole e
medie imprese |
This Article excludes from
the scope of the Directive listed companies which are small and medium-sized enterprises (SMEs), as defined by Commission
Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro,
small and medium-sized enterprises.[17] | L’articolo esclude dal campo d’applicazione
della direttiva società quotate che siano piccole e medie imprese (“PMI”) ai
sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[17]. |
Article 4: Objectives with regard to
non-executive directors | Articolo 4 - Obiettivi riguardanti gli
amministratori senza incarichi esecutivi |
Paragraph 1 imposes on listed companies
which do not have a presence of the under-represented sex of at least 40 per
cent of non-executive directors an obligation to make the appointments to those
positions on the basis of a comparative analysis of the qualifications of each
candidate, by applying pre-established, clear, neutrally formulated and
unambiguous criteria, in order to attain the said percentage at the latest by 1
January 2020. A shorter deadline for achieving the objective (1 January 2018)
is set for listed companies which are public undertakings within the meaning of
Article 2(b) of Commission Directive 2006/111/EC of 16 November 2006 on the
transparency of financial relations between Member States and public
undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings.[18] Member States exercise a
dominant influence over such companies and therefore have more instruments to
bring about the change more rapidly. | Il paragrafo 1 obbliga le società quotate in
cui la presenza del sesso sotto-rappresentato, fra gli amministratori senza
incarichi esecutivi, non raggiunga almeno il 40% a procedere alle nomine per
tali posti sulla base di un’analisi comparativa delle qualifiche di ciascun
candidato, applicando criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati in modo
neutro, per raggiungere la percentuale sopra indicata entro il 1° gennaio 2020.
Un termine più breve (1° gennaio 2018) per il raggiungimento di questo
obiettivo è fissato per le società quotate che siano imprese pubbliche ai sensi
dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del
16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli
Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria
all’interno di talune imprese[18].
Gli Stati membri esercitano un’influenza dominante sulle imprese pubbliche e
hanno quindi a disposizione un maggior numero di strumenti per produrre
cambiamenti in modo più rapido. |
Paragraph 2 specifies the method of
calculation of the exact number of non-executive director positions necessary
to meet the objective mentioned in paragraph 1. The exact number of board
positions necessary to comply with the objective should be the number closest
to 40 per cent, whether below or above that threshold, but at the same time
listed companies should not be obliged to appoint members of the under-represented
sex to half or more of the non-executive board positions in order to avoid
excessive constraints. | Il paragrafo 2 specifica il metodo di calcolo
del numero esatto dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi
necessari per raggiungere l’obiettivo di cui al paragrafo 1. Tale numero
dev’essere quello più vicino al 40%, al di sotto o al di sopra di tale soglia.
Al tempo stesso, tuttavia, per evitare eccessive costrizioni, le società
quotate non devono essere obbligate a destinare al sesso sotto-rappresentato la
metà o più dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi. |
Paragraph 3 imposes a preference rule with
the aim of meeting the objective laid down in paragraph 1. This preference rule
provides that, in the presence of equally qualified candidates of both sexes priority
shall be given to the candidate of the under-represented sex unless an
objective assessment taking account of all criteria specific to the individual
candidates tilts the balance in favour of the candidate of the other sex. This procedural
requirement is necessary to ensure that the objectives comply with the case-law[19] of the Court of Justice of the
European Union concerning positive action. The requirements laid down in this paragraph should be met at the
appropriate stage of the selection process depending on national law and the
articles of association of listed companies. | Il paragrafo 3 impone una regola di preferenza
per raggiungere l’obiettivo di cui al paragrafo 1. Conformemente a tale
regola, in presenza di candidati di entrambi i sessi aventi pari qualifiche
verrà data la priorità al candidato del sesso sotto-rappresentato, a meno che
una valutazione obiettiva che tenga conto di tutti i criteri relativi ai
singoli candidati non faccia propendere per il candidato dell’altro sesso.
Questo requisito procedurale è necessario per garantire la conformità degli
obiettivi con la giurisprudenza[19]
della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di azione positiva. Le
condizioni stabilite in questo paragrafo dovranno essere soddisfatte a uno
stadio adeguato della procedura di selezione, a seconda delle disposizioni di
diritto nazionale e dello statuto delle società quotate. |
Paragraph 4 imposes a disclosure obligation
and a burden of proof rule applicable in cases of challenges to the selection
procedure by an unsuccessful candidate. | Il paragrafo 4 impone un obbligo di
comunicazione e una disposizione in materia di onere della prova applicabile in
caso di contestazione della procedura di selezione da parte di un candidato
respinto. |
Paragraph 5 provides for a possibility of
justifying non-compliance with the objective where the members of the
under-represented sex represent less than 10 per cent of the workforce. | Il paragrafo 5 prevede la possibilità di
giustificare l’inosservanza dell’obiettivo qualora il sesso sotto-rappresentato
costituisca meno del 10% del personale. |
Paragraph 6 provides that the objective
laid down in Paragraph 1 can also be met where the members of the
under-represented sex hold at least one third of all director positions,
irrespective of whether they are executive or non-executive. | Il paragrafo 6 prevede che l’obiettivo di cui
al paragrafo 1 possa essere considerato realizzato quando gli appartenenti al
sesso sotto-rappresentato occupano almeno un terzo di tutti i posti di
amministratore, che si tratti di amministratori con incarichi esecutivi o senza
incarichi esecutivi. |
Article 5: Additional measures by
companies and reporting | Articolo 5 – Misure supplementari da parte
delle società e obblighi di informazione |
Paragraph 1 imposes an obligation for
listed companies to undertake individual commitments regarding the
representation of both sexes among executive directors to be achieved by 1
January 2020, or by 1 January 2018 in the case of listed companies which are
public undertakings. | Il paragrafo 1 impone alle società quotate di
assumere impegni individuali in materia di rappresentanza di entrambi i sessi
fra gli amministratori con incarichi esecutivi e di realizzarli entro il 1°
gennaio 2020, o entro il 1° gennaio 2018 nel caso di società quotate che sono
imprese pubbliche. |
Paragraph 2 imposes an obligation for
listed companies to provide and publish information on the gender composition
of their boards and on compliance with Article 4(1) and Article 5(1) on a
yearly basis. | Il paragrafo 2 fa obbligo alle società quotate
di fornire e pubblicare informazioni, su base annuale, sulla composizione di
genere dei loro consigli e sull’osservanza dell’articolo 4, paragrafo 1, e
dell’articolo 5, paragrafo 1. |
Paragraph 3 imposes on listed companies which
fail to meet the objectives concerning the non-executive directors or
commitments concerning executive directors an additional obligation to explain the
reasons and to include the description of measures taken and planned in order to
meet the objectives or commitments in the future. | Il paragrafo 3 impone alle società quotate che
non soddisfano gli obiettivi relativi agli amministratori senza incarichi
esecutivi o gli impegni riguardanti gli amministratori con incarichi esecutivi
l’obbligo supplementare di spiegarne le ragioni e di descrivere le misure prese
e previste per rispettare gli obiettivi o gli impegni in futuro. |
Paragraph 4 concerns the competences of the
national equality bodies established under Directive 2006/54/EC. | Il paragrafo 4 riguarda le competenze degli
organismi nazionali per la parità previsti dalla direttiva 2006/54/CE. |
Article 6: Sanctions | Articolo 6 - Sanzioni |
This Article obliges Member States to lay
down rules on sanctions applicable in case of breach of this Directive. These sanctions
must be effective, proportionate and dissuasive. A non-exhaustive list of
possible concrete measures is set out in paragraph 2. | L’articolo fa obbligo agli Stati membri di
definire un regime di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
applicabile in caso di violazione della direttiva. Un elenco non esaustivo di
possibili misure concrete figura al paragrafo 2. |
Article 7: Minimum requirements | Articolo 7 - Requisiti minimi |
This provision states the minimum harmonisation
nature of the Directive. | Questa disposizione enuncia la natura di
armonizzazione minima della direttiva. |
Article 8: Implementation | Articolo 8 – Attuazione |
Member States are under an obligation to adopt
the relevant transposition measures within two years from the date of adoption
of the Directive. The Article further specifies the obligations concerning
those measures and their communication to the Commission. Paragraph 3 enables
Member States which before the entry into force of this Directive have already
taken measures to ensure a more balanced representation of women and men among
the non-executive directors of listed companies to suspend the application of
the procedural requirements related to appointments contained in Article 4(1),
(3), (4) and (5), provided that they can demonstrate that the measures taken
are of equivalent efficacy in order to attain the objective set in Article
4(1). | Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le
misure di attuazione della direttiva entro due anni dalla data di adozione di
quest'ultima. L’articolo specifica poi gli obblighi relativi a tali misure, che
devono essere comunicate alla Commissione. Il paragrafo 3 consente agli Stati
membri che prima dell'entrata in vigore della direttiva hanno già adottato
misure ai fini di una più equilibrata rappresentanza uomo-donna fra gli amministratori
senza incarichi esecutivi delle società quotate, di sospendere l'applicazione
dei requisiti procedurali relativi alle nomine di cui all'articolo 4, paragrafi
1, 3, 4 e 5, purché possano dimostrare che le misure adottate siano di
efficacia equivalente ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui
all'articolo 4, paragrafo 1. |
Articles 9, 10 and 11: Review; Entry
into force and expiry; Addressees | Articoli 9, 10 e 11 - Riesame; entrata in
vigore e scadenza; destinatari |
The Directive imposes a reporting
obligation on Member States. The Commission is obliged to review and report on
the application of the Directive every two years, in particular on whether the
aims of the Directive have been achieved. | La direttiva impone agli Stati membri
l’obbligo di presentare relazioni. La Commissione è tenuta a riesaminare
l’applicazione della direttiva ed a riferire al riguardo ogni due anni,
specificando in particolare se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti. |
The objectives remain in force only until
sustainable progress in gender composition of boards has been achieved and the
Directive includes a 'sunset clause' to that effect. | Gli obiettivi restano validi solo fino a
quando non si realizzino progressi sostenibili nella composizione di genere dei
consigli. La direttiva contiene a tal fine una “clausola di caducità”. |
2012/0299 (COD) | 2012/0299 (COD) |
Proposal for a | Proposta di |
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL | DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO |
on improving the gender balance among
non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related
measures | riguardante il miglioramento dell’equilibrio
di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società
quotate in Borsa e relative misure |
(Text with EEA relevance) | (Testo rilevante ai fini del SEE) |
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, | IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, |
Having regard to the Treaty on the
Functioning of the European Union, and in particular Articles 157(3) thereof, | visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 157, paragrafo 3, |
Having regard to the proposal from the
European Commission, | vista la proposta della Commissione
europea, |
After transmission of the draft
legislative act to the national Parliaments, | previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, |
Having regard to the opinion of the
European Economic and Social Committee,[20] | visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[20], |
Acting in accordance with the ordinary
legislative procedure, | deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, |
Whereas: | considerando quanto segue: |
(1) Equality between women and
men is one of the Union's founding values and core aims under Article 2 and
Article 3(3) of the Treaty on European Union. Under the terms of Article 8 of
the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as
the Treaty), the Union shall aim to eliminate inequalities, and to promote
equality, between men and women in all its activities. Article 157(3) of the
Treaty provides a legal basis for the adoption of Union measures to ensure the
application of the principle of equal opportunities and equal treatment of men
and women in matters of employment and occupation. | (1) La parità tra donne e uomini
è uno dei valori fondanti dell’Unione e uno dei suoi obiettivi fondamentali ai
sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione
europea. Ai sensi dell’articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (in appresso “il trattato”), nelle sue azioni l’Unione mira ad
eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
L’articolo 157, paragrafo 3, del trattato fornisce la base giuridica per l’adozione
di misure dell’Unione volte ad assicurare l’applicazione del principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego. |
(2) The principle of positive
action and its importance for achieving effective equality between women and
men in practice are recognised in Article 157(4) of the Treaty and in Article
23 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which provides
that equality between women and men must be ensured in all areas and that the
principle of equality shall not prevent the maintenance or adoption of measures
providing for specific advantages in favour of the under-represented sex. | (2) Il principio dell’azione
positiva e la sua importanza per l’instaurazione di un’effettiva e concreta
parità fra donne e uomini sono riconosciuti all’articolo 157, paragrafo 4, del
trattato e all’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, secondo il quale la parità tra uomini e donne deve essere assicurata
in tutti i campi e il principio della parità non osta al mantenimento o
all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sotto-rappresentato. |
(3) Council
Recommendation 84/635/EEC of 13 December 1984 on the promotion of positive
action for women[21] recommended that Member States should take steps to ensure that
positive action includes, as far as possible, actions having a bearing on
active participation by women in decision-making bodies. Council Recommendation 96/694/EC of 2 December 1996 on the balanced
participation of women and men in the decision-making process[22] recommended that Member States
should encourage the private sector to increase the presence of women at all
levels of decision-making, notably by the adoption of, or within the framework
of, equality plans and positive action programmes. | (3) La raccomandazione 84/635/CEE
del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a
favore delle donne[21],
ha esortato gli Stati membri a fare in modo che l’azione positiva comprenda,
per quanto possibile, azioni riguardanti la partecipazione attiva delle donne
agli organi decisionali. Secondo la raccomandazione 96/694/CE del Consiglio,
del 2 dicembre 1996, riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini
al processo decisionale[22],
gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il settore privato a rafforzare la
presenza femminile a tutti i livelli decisionali, soprattutto mediante
l'adozione di piani di parità e programmi di azioni positive o nel quadro dei
medesimi. |
(4) In recent years the
European Commission has presented several reports taking stock of the situation
concerning gender diversity in economic decision-making.[23] The Commission has encouraged
publicly listed companies in the European Union to increase the number of women
on their boards by self-regulatory measures and to make concrete voluntary
commitments in that regard. [24]
In its Women's Charter[25]
of 5 March 2010, the European Commission underlined that women still do not
have full access to the sharing of power and decision-making in political and
economic life and reaffirmed its commitment to use its powers to promote a
fairer representation of women and men in positions of responsibility. Improving
the gender balance in decision-making was defined by the Commission's strategy
for equality between women and men 2010-2015[26]
as one of its priority tasks. | (4) Negli ultimi anni la
Commissione europea ha presentato varie relazioni sulla situazione relativa
alla diversità di genere nei processi decisionali in ambito economico[23]. La Commissione ha
incoraggiato le società quotate dell’Unione europea ad aumentare il numero di
donne nei loro consigli attraverso misure di auto-regolamentazione e ad
assumere su base volontaria impegni concreti al riguardo[24]. Nella Carta per le donne[25] del 5 marzo 2010, la
Commissione europea ha sottolineato che le donne non hanno ancora pieno accesso
alla condivisione del potere e della capacità decisionale nella vita politica
ed economica, e ha ribadito l’impegno a fare uso delle sue competenze per
promuovere una rappresentanza più equa di donne e uomini ai posti di
responsabilità. Il miglioramento dell’equilibrio di genere nei processi
decisionali figura fra le azioni prioritarie della Strategia della Commissione
per la parità tra donne e uomini 2010-2015[26]. |
(5) In the European Pact for
Gender Equality 2011-2020, which was adopted on 7 March 2011, the Council
acknowledged that gender equality policies are vital to economic growth,
prosperity and competitiveness, reaffirmed its commitment to close the gender
gaps with a view to meeting the objectives of the Europe 2020 Strategy,
especially in three areas of great relevance to gender equality, namely
employment, education and social inclusion, and urged action to promote the
equal participation of women and men in decision-making at all levels and in
all fields, in order to make full use of all available talent. | (5) Nel Patto europeo per la
parità di genere 2011-2020, adottato il 7 marzo 2011, il Consiglio ha
riconosciuto che le politiche volte a promuovere la parità di genere sono
vitali per la crescita economica, la prosperità e la competitività, ha ribadito
l’impegno a colmare i divari di genere per realizzare gli obiettivi della
strategia Europa 2020, soprattutto in tre settori di grande importanza per la
parità di genere, vale a dire l’occupazione, l’istruzione e la promozione
dell’inclusione sociale, e ha sollecitato azioni dirette a promuovere la pari
partecipazione di donne e uomini ai processi decisionali a tutti i livelli e in
tutti i settori, per utilizzare pienamente tutti i talenti disponibili. |
(6) The European Parliament,
in its resolution on women and business leadership of 6 July 2011[27], urged companies to attain the
critical threshold of 30 per cent female membership of management bodies by
2015 and 40 per cent by 2020. It called on the Commission, if the steps taken
by companies and the Member States were found to be inadequate, to propose
legislation by 2012, including quotas. The European Parliament reiterated that
call for legislation in its resolution of 13 March 2012 on equality between
women and men in the European Union – 2011.[28] | (6) Il Parlamento europeo, nella
sua risoluzione del 6 luglio 2011[27]
sulle donne e la direzione delle imprese, ha incitato le imprese a raggiungere
entro il 2015 la soglia critica del 30% di donne negli organi di gestione ed
entro il 2020 quella del 40%, e ha chiesto alla Commissione di proporre entro
il 2012 un intervento legislativo (quote incluse) nel caso in cui le misure
adottate dalle imprese e dagli Stati membri risultassero inadeguate. Il
Parlamento europeo ha ribadito tale richiesta d’intervento normativo nella sua
risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione
europea – 2011[28]. |
(7) The efficient use of human
capital is the most important determinant of an economy's competitiveness and
is key to addressing the EU's demographic challenges, to competing successfully
in a globalised economy and to ensuring a comparative advantage vis-à-vis third
countries. The pool of highly trained and qualified women is constantly growing
as evidenced by the fact that 60 per cent of university graduates are female. A
continued failure to draw on this pool in appointments to economic
decision-making positions would amount to a failure to fully exploit skilled
human capital. | (7) L’utilizzo efficiente del
capitale umano è il fattore più importante della competitività di un’economia
ed è fondamentale per affrontare le sfide demografiche dell’UE, per competere
con successo in un’economia globalizzata e per garantire un vantaggio
comparativo rispetto ai paesi terzi. Il numero di donne dotate di un elevato
livello di istruzione e di qualifiche cresce sempre di più, come dimostra il
fatto che il 60% delle persone laureate è di sesso femminile. Continuare a non
attingere a questo vivaio nell’ambito dei procedimenti di nomina ai posti
decisionali in campo economico significherebbe rinunciare a sfruttare appieno
un capitale umano di grande competenza. |
(8) At company level, it is
widely acknowledged that the presence of women on boards improves corporate
governance, because team performance and the quality of decision-making are
enhanced due to a more diverse and collective mind-set incorporating a wider
range of perspectives and therefore reaching more balanced decisions. Numerous
studies have also shown that there is a positive relationship between gender
diversity at top management level and a company's financial performance and
profitability. Enhancing female representation on the boards of publicly listed
companies in the Union can therefore have a positive impact on the performance
of companies concerned. | (8) A livello delle imprese è
largamente riconosciuto che la presenza di donne nei consigli migliora il
governo societario: i risultati di squadra e la qualità del processo
decisionale sono difatti rafforzati da una mentalità più collettiva e più
diversificata, che assorbe una gamma più ampia di prospettive e permette quindi
di raggiungere decisioni più equilibrate. Numerosi studi hanno inoltre mostrato
che esiste una correlazione positiva fra la diversità di genere a livello di
alta dirigenza e i risultati finanziari e la redditività di un’impresa.
Aumentare la rappresentanza delle donne nei consigli delle società quotate
nell’Unione può quindi avere un impatto positivo sul loro andamento. |
(9) Existing evidence also shows
that labour market equality can improve economic growth substantially.
Enhancing female presence in the boardrooms of listed companies in the Union
not only affects the women appointed to boards, but also contributes to
attracting female talent to the company and ensuring a greater presence of
women at all levels of management and in the workforce. Therefore, a higher
share of women on company boards has a positive impact on closing both the
gender employment gap and the gender pay gap. Making full use of the existing
female talent pool would constitute a marked improvement in terms of return on
education for both individuals and the public sector. Female under-representation
in the board rooms of publicly listed companies in the EU is a missed
opportunity in terms of achieving long-term sustainable growth for Member
States' economies at large. | (9) Esistono inoltre elementi che
dimostrano che l’uguaglianza sul mercato del lavoro può migliorare
sostanzialmente la crescita economica. Rafforzare la presenza femminile nei
consigli delle società quotate dell’Unione non solo ha effetti positivi sulle
donne che vengono nominate, ma contribuisce anche ad attirare talenti femminili
nelle imprese e a garantire una maggiore presenza delle donne a tutti i
livelli, dirigenti e dipendenti. Pertanto, una maggiore percentuale di donne
nei consigli delle società ha l’effetto positivo di colmare il divario
occupazionale fra i generi e la disparità retributiva. Utilizzare pienamente i
talenti femminili esistenti permetterebbe agli individui e alla collettività di
trarre vantaggi nettamente superiori dall'istruzione. Il fatto che le donne
siano sotto-rappresentate nei consigli delle società quotate dell’UE
costituisce un’occasione mancata di raggiungimento di una crescita sostenibile
a lungo termine per le economie degli Stati membri in generale. |
(10) Despite the existing Union
legislation aimed at preventing and combating sex discrimination, the Council
recommendations aimed specifically at increasing the presence of women in
economic decision-making and Union-level actions encouraging self-regulation,
women continue to be strongly outnumbered by men in the highest decision-making
bodies of companies throughout the Union. In the private sector and especially
in listed companies this gender imbalance is particularly significant and
acute. The Commission's key indicator of gender representation on corporate
boards shows that the proportion of women involved in top-level business
decision-making remains very low. In January 2012, women occupied on average
just 13.7 per cent of board seats in the largest publicly listed companies in
Member States. Among non-executive directors only 15 per cent were women. | (10) Nonostante la legislazione
europea in vigore destinata a prevenire e contrastare la discriminazione
sessuale, nonostante le raccomandazioni del Consiglio specificamente volte ad
aumentare la presenza delle donne nelle sedi decisionali economiche e
nonostante le azioni di incoraggiamento all’auto-regolamentazione intraprese a
livello dell’Unione, le donne continuano ad essere di gran lunga inferiori
numericamente agli uomini nei più alti organi decisionali delle imprese in
tutta l’UE. Nel settore privato e specialmente nelle società quotate, questo
squilibrio di genere è particolarmente significativo e accentuato. Il
principale indicatore della Commissione sulla rappresentanza di genere nei
consigli delle società mostra che la proporzione di donne partecipanti ai
processi decisionali ad alto livello rimane molto bassa. Nel gennaio 2012 le
donne occupavano in media solo il 13,7% dei posti nei consigli delle maggiori
società quotate degli Stati membri. Fra gli amministratori senza incarichi
esecutivi, le donne rappresentavano solo il 15%. |
(11) The proportion of women on
company boards is progressing very slowly, with an average annual increase of
just 0.6 percentage points during the past years. The
rate of improvement has differed in individual Member States and has led to highly
divergent results. Much more significant progress was noted in the Member
States where binding measures have been introduced. Growing
discrepancies between Member States are likely to increase given the very
different approaches pursued by individual Member States to increase the representation
of females on boards that are being pursued by individual Member States. | (11) La proporzione di donne nei
consigli delle società si accresce molto lentamente: negli ultimi anni si è
registrato un aumento medio annuo di appena 0,6 punti percentuali. Il tasso di
miglioramento varia da uno Stato membro all’altro e ha prodotto risultati
fortemente divergenti. Progressi molto più significativi sono stati registrati
negli Stati membri che hanno introdotto misure vincolanti. Dati gli approcci molto diversi messi in atto dai singoli
Stati membri per aumentare la rappresentanza delle donne nei loro consigli, le
crescenti discrepanze fra di essi rischiano di accentuarsi. |
(12) The
scattered and divergent regulation or the absence of regulation at
national level as regards the gender balance on boards of listed companies does
not only lead to discrepancies in the number of women among non-executive
directors and different rates of improvement across Member States, but also
poses barriers to the internal market by imposing divergent corporate
governance requirements on European listed companies.
Those differences in legal and self-regulatory requirements for the
composition of corporate boards can lead to practical complications for listed
companies operating across borders, notably when establishing subsidiaries or
in mergers and acquisitions, as well as for candidates for board positions. | (12) La
regolamentazione frammentata e divergente, o l’assenza di regolamentazione, a
livello nazionale, per quanto riguarda l’equilibrio di genere nei consigli
delle società quotate, non solo produce discrepanze nel numero di donne fra gli
amministratori senza incarichi esecutivi e tassi di miglioramento diversi nei
vari Stati membri, ma può anche rappresentare un ostacolo al mercato interno,
imponendo alle imprese europee quotate requisiti divergenti in materia di
governo societario. Queste differenze negli obblighi delle società, siano essi
imposti per legge o auto-regolamentati, possono causare complicazioni pratiche
per le società quotate che operano a livello transfrontaliero, specialmente in
occasione della costituzione di controllate o di fusioni e acquisizioni, così
come per i candidati ai posti nei consigli. |
(13) The current lack of
transparency of the selection procedures and qualification criteria for board
positions in most Member States represents a significant barrier to more gender
diversity among board members and negatively affects both the board candidates'
careers and freedom of movement, as well as investor decisions. Such lack of
transparency prevents potential candidates for board positions from applying to
boards where their qualifications would be most required and from challenging
gender-biased appointment decisions, thus restricting their freedom of movement
within the internal market. On the other hand, investors have different
investment strategies that require information linked also to the expertise and
competence of the board members. More transparency in the qualification
criteria and the selection procedure for board members enables investors to
better assess the company's business strategy and to take informed decisions. | (13) L’attuale mancanza di
trasparenza nelle procedure di selezione e nei criteri di qualificazione per
l’assegnazione dei posti nei consigli nella maggior parte degli Stati membri
costituisce una grossa barriera all’introduzione di una maggiore diversità di
genere fra i membri dei consigli e incide negativamente sia sulle carriere dei
candidati a tali posti, sia sulla libertà di circolazione, così come sulle decisioni
degli investitori. Una tale opacità impedisce a potenziali candidati di
presentare domanda per posti di amministratore per i quali le loro qualifiche
sarebbero fortemente necessarie e di contestare decisioni di nomina dettate da
discriminazioni di genere, limitando così la libertà di circolazione nel
mercato interno. Le varie strategie degli investitori, d’altro lato, richiedono
informazioni legate anche alla capacità e alla competenza dei membri dei
consigli: una maggiore trasparenza nei criteri di qualificazione e nelle
procedure di selezione per i posti di amministratore permetterebbe agli
investitori di valutare meglio la strategia della società e di adottare
decisioni con cognizione di causa. |
(14) While this Directive does
not aim to harmonise national laws on the selection procedures and
qualification criteria for board positions in detail, the introduction of
certain minimum standards as regards the requirement for listed companies without
balanced gender representation to take appointment decisions for non-executive
directors on the basis of an objective comparative assessment of the
qualifications of candidates in terms of suitability, competence and
professional performance is necessary in order to attain gender balance among
non-executives directors. Only an EU-level measure can effectively help to ensure
a competitive level-playing field throughout the Union and avoid practical
complications in business life. | (14) La presente direttiva non
intende armonizzare in dettaglio le normative nazionali sulle procedure di
selezione e sui criteri di qualificazione ai posti di amministratore; è
tuttavia necessario introdurre norme minime che obblighino le imprese quotate
prive di una rappresentanza di genere equilibrata a fondare le decisioni di
nomina degli amministratori senza incarichi esecutivi su
una valutazione comparativa oggettiva delle qualifiche dei candidati in
termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, per raggiungere
l’equilibrio di genere in tale categoria di amministratori. Solo una misura a
livello dell’UE può contribuire effettivamente a garantire condizioni uniformi
in tutta l’Unione e ad evitare complicazioni pratiche nella vita aziendale. |
(15) The Europe 2020 Strategy
for Smart, Sustainable and Inclusive Growth[29]
ascertained that increased female labour force participation is a precondition
for boosting growth and for tackling demographic challenges in Europe. The
Strategy set a headline target of reaching an employment rate of 75 per cent
for women and men aged 20-64 by 2020, which can only be reached if there is a clear commitment to gender equality and a reinforced
effort to tackle all barriers to women's participation in the labour market.
The current economic crisis has magnified Europe's ever-growing need to rely on
knowledge, competence and innovation and to make full use of the pool of
available talent. Enhancing female participation in economic decision-making, on
company boards in particular, is expected to have a positive spill-over effect
on female employment in the companies concerned and throughout the whole
economy. | (15) La strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[29] indica una maggiore
partecipazione delle donne al mercato del lavoro come presupposto fondamentale
per rilanciare la crescita e per affrontare le sfide demografiche in Europa. La
strategia stabilisce fra gli obiettivi principali il raggiungimento, entro il 2020,
di un tasso di occupazione del 75% per donne e uomini di età compresa tra 20 e 64
anni, finalità che può essere realizzata solo in presenza di un chiaro impegno
a favore dell’uguaglianza di genere e di un’intensificazione degli sforzi per
eliminare tutte le barriere alla partecipazione delle donne al mercato del
lavoro. L’attuale crisi economica ha accentuato l’esigenza sempre maggiore in
Europa di poter fare affidamento sulla conoscenza, la competenza e l’innovazione,
e di sfruttare appieno il vivaio di talenti disponibili. Si prevede che il
rafforzamento della partecipazione delle donne ai processi decisionali in
ambito economico, in particolare nei consigli, abbia ripercussioni positive
sull’occupazione femminile nelle imprese interessate e sull’economia in
generale. |
(16) The Union should therefore
aim to increase the presence of women on company boards, in order both to boost
economic growth and the competitiveness of European companies and to achieve
effective gender equality on the labour market. This aim should be pursued
through minimum requirements on positive action in the form of binding measures
aiming at attaining a quantitative objective for the gender composition of
boards of listed companies, in the view of the fact that Member States and
other countries which have chosen this or a similar method have achieved the
best results in reducing the under-representation of women in economic
decision-making positions. | (16) Occorre quindi che l’Unione si
prefigga l’obiettivo di aumentare la presenza delle donne nei consigli delle
società, sia per rilanciare la crescita economica e la competitività delle
imprese europee che per realizzare un’effettiva uguaglianza di genere sul
mercato del lavoro. Tale finalità dev'essere perseguita introducendo requisiti
minimi in materia di azione positiva, sotto forma di misure vincolanti volte al
raggiungimento di un obiettivo quantitativo relativo alla composizione di
genere nei consigli delle società quotate, tenuto conto del fatto che gli Stati
membri e gli altri paesi che hanno scelto questo metodo o un approccio simile
hanno ottenuto i risultati migliori in termini di riduzione della
sotto-rappresentanza delle donne nei posti decisionali in campo economico. |
(17) Companies listed on stock
exchanges enjoy a particular economic importance, visibility and impact on the
market as a whole. The measures provided for in this Directive should therefore
apply to listed companies, which are defined as companies incorporated in a
Member State whose securities are admitted to trading on a regulated market
within the meaning of Article 4(1) (14) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on
markets in financial instruments,[30]
in one or more Member States. These companies set standards for the economy in
its entirety and their practices can be expected to be followed by other types
of companies. The public nature of listed companies justifies that they be
regulated to a greater extent in the public interest. | (17) Le società quotate in Borsa
rivestono una particolare importanza economica e si distinguono per la loro
visibilità e il loro impatto sul mercato in generale. Occorre quindi che le
misure previste dalla presente direttiva si applichino alle società quotate,
definite come società registrate in uno Stato membro i cui titoli sono ammessi
alla negoziazione in uno o più Stati membri su un mercato regolamentato ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari[30]. Tali società fissano le norme
per tutta l’economia e si può prevedere che le loro pratiche siano seguite
dagli altri tipi di imprese. Il carattere pubblico delle società quotate
giustifica che siano regolamentate in più ampia misura, nel comune interesse. |
(18) This Directive should not
apply to micro, small and medium-sized enterprises (SMEs),
as defined by Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning
the definition of micro, small and medium-sized enterprises,[31] even if they are listed
companies. | (18) È opportuno che la presente
direttiva non si applichi alle microimprese e alle piccole e medie imprese
(PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese[31],
anche se sono società quotate. |
(19) There are various systems
of board structures for listed companies in the Member States, the main
distinction being between a dual ('two-tier') system with both a management
board and a supervisory board and a unitary ('one-tier') system combining the
management and supervisory function in a single board. There are also mixed
systems, which feature aspects of both systems or give companies an option
between different models. The measures provided for in this Directive should
apply to all board systems in the Member States. | (19) I consigli delle società
quotate negli Stati membri presentano strutture diverse. La principale
distinzione è quella fra un sistema dualistico, con un consiglio di gestione e
un consiglio di sorveglianza, e un sistema monistico in cui le funzioni di
gestione e di sorveglianza convergono in un solo consiglio. Vi sono inoltre
strutture miste che presentano aspetti di entrambi i sistemi o che permettono
alle imprese di scegliere fra vari modelli. È opportuno che le misure previste
dalla presente direttiva si applichino a tutti i tipi di strutture dei consigli
negli Stati membri. |
(20) All board systems
distinguish between executive directors, who are involved in the daily
management of the company, and non-executive directors who are not involved in
the daily management, but do perform a supervisory function. The quantitative objectives
provided for in this Directive should apply only to the non-executive directors
in order to strike the right balance between the need to increase the gender
diversity of boards and the need to minimise interference with the day-to-day management of a company. As the
non-executive directors perform supervisory tasks, it is also easier to recruit
qualified candidates from outside the company and to a large extent also from outside
the specific sector in which a company operates – a consideration which is of
importance for areas of the economy where members of a particular sex are especially
under-represented in the workforce. | (20) In tutti i tipi di consigli
esiste una distinzione fra gli amministratori con incarichi esecutivi, che si
occupano della gestione quotidiana della società, e gli amministratori senza
incarichi esecutivi, che non partecipano alla gestione quotidiana ma svolgono
una funzione di sorveglianza. È opportuno che gli obiettivi quantitativi
previsti dalla presente direttiva si applichino solo agli amministratori senza
incarichi esecutivi, per trovare il giusto compromesso fra l’esigenza di
aumentare la diversità di genere nei consigli, da un lato, e, dall’altro, la
necessità di ridurre al minimo l’ingerenza con la gestione quotidiana di una
società. Inoltre, poiché gli amministratori
senza incarichi esecutivi svolgono principalmente funzioni di sorveglianza, è
più facile sceglierli tra candidati qualificati esterni all’impresa e in larga
misura anche tra candidati che non appartengono allo specifico settore in cui
opera una data impresa: si tratta di una considerazione importante per i
settori economici in cui un determinato sesso è particolarmente
sotto-rappresentato nell'ambito del personale. |
(21) In several Member States, a
certain proportion of the non-executive directors can or must be appointed or
elected by the company's workforce and/or organisations of workers pursuant to
national law or practice. The quantitative objectives provided for in this
Directive should apply to all non-executive directors including employee
representatives. However, the practical procedures for ensuring that those
objectives are attained, taking into account the fact that some non-executive
Directors are employee representatives, should be defined by the Member States
concerned. | (21) In vari Stati membri una certa
percentuale degli amministratori senza incarichi esecutivi può o deve essere
nominata o eletta dal personale della società e/o dalle organizzazioni dei
lavoratori conformemente al diritto interno o alle prassi nazionali. Gli
obiettivi quantitativi previsti dalla presente direttiva devono applicarsi a
tutti gli amministratori senza incarichi esecutivi, compresi i rappresentanti
del personale. Tuttavia, tenuto conto appunto del fatto che alcuni
amministratori senza incarichi esecutivi sono rappresentanti del personale, la
definizione delle procedure pratiche per garantire la realizzazione di tali
obiettivi deve spettare agli Stati membri interessati. |
(22) Listed companies in the
Union should be imposed obligations of means providing for appropriate procedures
with a view of meeting specific objectives regarding the gender composition of
their boards. Those listed companies in whose boards members of the
under-represented sex hold less than 40 per cent of non-executive director
positions should make the appointments to those positions on the basis of a
comparative analysis of the qualifications of each candidate, by applying
pre-established, clear, neutrally formulated and unambiguous criteria, in order
to attain the said percentage at the latest by 1 January 2020. Therefore, the
Directive establishes the objective of at least 40 per cent of non-executive
directors of the under-represented sex by that date. This objective in
principle only concerns the overall gender diversity among the non-executive
directors and does not interfere with the concrete choice of individual
directors from a wide pool of male and female candidates in each individual
case. In particular, it does not exclude any particular candidates for director
positions, nor does it impose any individual directors on companies or
shareholders. The decision on the appropriate board members thus remains with
the companies and shareholders. | (22) Occorre obbligare le società
quotate dell’Unione a predisporre mezzi adeguati ai fini dell'adozione di
procedure idonee per soddisfare gli specifici obiettivi relativi alla
composizione di genere nei loro consigli. Le società quotate nei cui consigli i
posti di amministratori senza incarichi esecutivi sono occupati dal sesso
sotto-rappresentato per meno del 40% dovrebbero procedere alle nomine per tali
posti sulla base di un’analisi comparativa delle qualifiche di ciascun
candidato, applicando criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati in modo
neutro, per raggiungere la percentuale sopra indicata entro il 1° gennaio 2020.
La direttiva fissa quindi, come obiettivo da raggiungere entro tale data, una
rappresentanza almeno del 40% del sesso sotto-rappresentato fra gli
amministratori senza incarichi esecutivi. Tale obiettivo, in linea di
principio, riguarda solo la diversità di genere complessiva fra gli
amministratori senza incarichi esecutivi e non interferisce con la scelta
concreta dei singoli amministratori, caso per caso, da un’ampia rosa di
candidati uomini e donne; in particolare, non esclude alcun particolare
candidato a un posto di amministratore, né impone alcun singolo amministratore
alle società o agli azionisti. La scelta di membri del consiglio idonei resta
quindi alle società e agli azionisti. |
(23) Member States exercise a dominant
influence over listed companies which are public undertakings within the
meaning of Article 2(b) of Commission Directive 2006/111/EC of 16 November 2006
on the transparency of financial relations between Member States and public
undertakings, as well as on financial transparency within certain undertakings.[32] Due to that dominant influence,
they have the instruments at their disposal to bring about the necessary change
more rapidly. Therefore, in such companies the objective of least 40 per cent
of non-executive directors of the under-represented sex should be set at an earlier
date. | (23) Gli Stati membri esercitano
un’influenza dominante sulle società quotate che sono imprese pubbliche ai
sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della
Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza
finanziaria all’interno di talune imprese[32].
In virtù di tale influenza dominante, essi hanno a disposizione strumenti per
produrre più rapidamente i cambiamenti necessari. Per tali imprese, quindi, è
opportuno anticipare la data entro cui dev'essere raggiunto l’obiettivo del 40%
almeno del sesso sotto-rappresentato fra gli amministratori senza incarichi
esecutivi. |
(24) Determining the number of
non-executive director positions necessary to meet the objective requires further
specification since for most board sizes it is mathematically possible only to go
beyond or remain below the exact share of 40 per cent. Therefore, the number of
board positions necessary to meet the objective should be the number closest to
40 per cent. At the same time, in order to avoid discrimination of the
initially over-represented sex, listed companies should not be obliged to appoint
members of the under-represented sex to half or more of the non-executive board
positions. Thus, for example, members of the under-represented sex should hold
at least one position on boards with three or four non-executive directors, at
least two positions on boards with five or six non-executive directors, and at
least three positions on boards with seven or eight non-executive directors. | (24) Per determinare il numero di
posti di amministratore senza incarichi esecutivi necessario per soddisfare
l’obiettivo prefissato occorrono precisazioni supplementari: viste le
dimensioni della maggior parte dei consigli, infatti, dal punto di vista
matematico è possibile solo superare o rimanere al di sotto dell’esatta quota
del 40%. Pertanto, il numero di posti in consiglio necessari per soddisfare
l’obiettivo dev'essere quello che si avvicina di più al 40%. Al tempo stesso,
per evitare discriminazioni nei confronti del sesso inizialmente
sovra-rappresentato, le società quotate non devono essere obbligate a destinare
al sesso sotto-rappresentato la metà o più dei posti di amministratore senza
incarichi esecutivi. Ad esempio, gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato
devono occupare almeno un posto nei consigli con tre o quattro amministratori
senza incarichi esecutivi, almeno due posti nei consigli con cinque o sei
amministratori senza incarichi esecutivi e almeno tre posti nei consigli con
sette od otto amministratori senza incarichi esecutivi. |
(25) In its case-law[33] on positive action and the compatibility
thereof with the principle of non-discrimination on ground of sex (now also
laid down in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European
Union), the Court of Justice of the European Union accepted that priority may
in certain cases be given to the under-represented sex in selection for employment
or promotion, provided that the candidate of the under-represented sex is
equally qualified as the competitor of the other sex in terms of suitability,
competence and professional performance, that the priority is not automatic and
unconditional but may be overridden if reasons specific to an individual
candidate of the other sex tilt the balance in that candidate's favour, and that the application of each candidate is subject of an objective
assessment which takes account of all criteria specific to the individual
candidates. | (25) Nella sua giurisprudenza[33] sull’azione positiva e sulla
sua compatibilità col principio di non-discriminazione fondata sul sesso (ora
sancito anche dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha accettato che, in certi
casi, possa essere accordata una preferenza al sesso sotto-rappresentato nella
selezione per un impiego o una promozione, purché il candidato del sesso
sotto-rappresentato abbia qualifiche pari a quelle del concorrente dell’altro
sesso in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale, e purché
questa preferenza non sia automatica e incondizionata ma possa non venire accordata
se specifici motivi inerenti alla persona del candidato dell’altro sesso fanno
propendere a suo favore, e purché la domanda di ciascun candidato sia
sottoposta a una valutazione obiettiva che prenda in considerazione tutti i
criteri relativi ai singoli candidati. |
(26) In line with that case-law,
Member States should ensure that the selection of the best
qualified candidates for non-executive directors is based on a comparative
analysis of the qualifications of each candidate on the basis of
pre-established, clear, neutrally formulated and
unambiguous criteria. Examples of types of selection
criteria that companies could apply include professional experience in
managerial and/or supervisory tasks, knowledge in specific relevant areas such
as finance, controlling or human resources management, leadership and
communication skills and networking abilities. Priority
should be given to the candidate of the under-represented sex if that candidate
is equally qualified as the candidate of the other sex in terms of suitability,
competence and professional performance, and if an
objective assessment taking account of all criteria specific to the individual
candidates does not tilt the balance in favour of a candidate of the other sex. | (26) In linea con tale
giurisprudenza, gli Stati membri devono garantire che la scelta dei candidati
più qualificati per i posti di amministratore senza incarichi esecutivi sia
basata su un’analisi comparativa delle qualifiche di ciascun candidato, con
riferimento a criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati in modo neutro.
Fra i tipi di criteri di selezione che le società potrebbero applicare
figurano, ad esempio, l’esperienza professionale nelle mansioni di gestione e/o
di sorveglianza, la conoscenza di specifici settori rilevanti come la finanza,
il controllo o la gestione delle risorse umane, competenze di leadership e di
comunicazione e capacità di lavoro in rete. Il candidato del sesso
sotto-rappresentato deve avere la precedenza se possiede qualifiche uguali a
quelle del candidato dell’altro sesso in termini di idoneità, competenza e
rendimento professionale, e a meno che una valutazione obiettiva, che prenda in
considerazione tutti i criteri relativi ai singoli candidati, non faccia propendere
per un candidato dell’altro sesso. |
(27) The methods of recruiting
and appointing directors differ from one Member State to another and from one company
to another. They may involve the pre-selection of candidates to be presented to
the shareholders' assembly, for example by a nomination committee, the direct
appointment of directors by individual shareholders or a vote in the
shareholders' assembly on individual candidates or lists of candidates. The
requirements concerning the selection of candidates should be met at the
appropriate stage of the selection process in accordance with national law and the
articles of association of the listed companies concerned. In this respect, this
Directive only establishes a minimum harmonisation of selection procedures,
making it possible to apply the conditions provided for by the case-law of the
Court of Justice with a view to attaining the objective of a more balanced
gender representation in the boards of listed companies. | (27) I metodi di assunzione e di
nomina degli amministratori differiscono da uno Stato membro all’altro e da una
società all’altra. Possono prevedere che, ad esempio, un comitato di nomina
proceda a una pre-selezione di candidati da presentare all’assemblea degli
azionisti, oppure la nomina diretta degli amministratori da parte dei singoli
azionisti, o ancora la votazione sui singoli candidati o su liste di candidati
in sede di assemblea degli azionisti. Le condizioni relative alla selezione dei
candidati devono essere soddisfatte a uno stadio adeguato della procedura di
selezione, conformemente alle disposizioni di diritto nazionale e allo statuto
delle società quotate interessate. A tale riguardo, la presente direttiva
introduce solo un’armonizzazione minima delle procedure di selezione,
permettendo di applicare le condizioni definite dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia per realizzare l’obiettivo di una rappresentanza di genere
più equilibrata dei consigli delle società quotate. |
(28) This Directive aims to
improve the gender balance among directors of companies listed on stock
exchanges and thus to contribute to the realisation of the principle of equal
treatment between men and women, recognised as a fundamental right of the
Union. Listed companies should therefore be required to disclose, upon the
request of an unsuccessful candidate, not only the qualification criteria upon
which the selection was based, but also the objective comparative assessment of
those criteria and, where relevant, the considerations tilting the balance in
favour of a candidate who is not of the under-represented sex . These
limitations to the right to respect for private life with regard to the
processing of personal data, recognised by the Articles 7 and 8 of the Charter,
and the obligation for listed companies to supply that information, upon request,
to the unsuccessful candidate, are necessary and, in conformity with the
principle of proportionality, genuinely meet recognised objectives of general
interest. They are therefore in line with the requirements for such limitations
laid down in Article 52(1) of the Charter and with the relevant case-law of the
Court of Justice. | (28) La presente direttiva è intesa
a migliorare l’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società
quotate in Borsa e a contribuire in tal modo alla realizzazione del principio
di parità di trattamento fra uomini e donne, riconosciuto come diritto
fondamentale dell’Unione. Le società quotate dovrebbero pertanto essere tenute
a comunicare, su richiesta di un candidato respinto, non solo i criteri di
qualificazione su cui si è basata la selezione, ma anche la valutazione
comparativa obiettiva di tali criteri e, ove rilevante, le considerazioni che
hanno portato a scegliere un candidato del sesso non sotto-rappresentato.
Queste limitazioni al diritto al rispetto della vita privata per quanto
riguarda il trattamento di dati personali, riconosciuto dagli articoli 7 e 8
della Carta, e l’obbligo per le società quotate di fornire tali informazioni,
su richiesta, al candidato respinto, sono necessari e, secondo il principio di
proporzionalità, rispondono effettivamente a riconosciute finalità di interesse
generale. Sono quindi in linea con le condizioni che regolamentano tali
limitazioni, di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e con la
giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia. |
(29) Where an unsuccessful
candidate of the under-represented sex establishes the presumption they were
equally qualified as the appointed candidate of the other sex, the listed
company should be required to demonstrate the correctness of the choice. | (29) Qualora un candidato respinto
del sesso sotto-rappresentato adduca elementi che permettano di presumere la
parità delle sua qualifiche rispetto a quelle del candidato prescelto
dell’altro sesso, la società quotata dev'essere tenuta a dimostrare la
correttezza della scelta. |
(30) Member States should
provide for effective, proportionate and dissuasive sanctions for breaches of
this Directive, which could include, inter alia, administrative fines and nullity
or annulment declared by a judicial body of the appointment or of the election
of non-executive directors made contrary to the national provisions adopted
pursuant to Article 4(1). | (30) È necessario che gli Stati
membri prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le
violazioni della presente direttiva, che possono includere, fra l’altro,
sanzioni amministrative e la nullità o l’annullamento, da parte di un organo
giudiziario, della nomina o dell'elezione degli amministratori senza incarichi
esecutivi avvenute in violazione delle disposizioni nazionali adottate
conformemente all’articolo 4, paragrafo 1. |
(31) Since the gender
composition of the workforce has a direct impact on the availability of
candidates of the under-represented sex, Member States may provide that where
the members of the under-represented sex make up less than 10 per cent of the
workforce the company concerned should not be required to meet the objective
laid down in this Directive. | (31) Poiché la composizione di
genere del personale si ripercuote direttamente sulla disponibilità di
candidati del sesso sotto-rappresentato, gli Stati membri possono decidere che,
qualora gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato costituiscano meno del 10%
dell’organico di una società, questa non sia tenuta a soddisfare l’obiettivo
fissato dalla presente direttiva. |
(32) Since listed companies
should aim to increase the proportion of the under-represented sex in all decision-making
positions, Member States may provide that the objective laid down in this
Directive should be considered to be met where listed companies can show that
members of the under-represented sex hold at least one third of all director
positions, irrespective of whether they are executive or non-executive. | (32) Poiché le società quotate
dovrebbero mirare ad aumentare la percentuale del sesso sotto-rappresentato in
tutti posti decisionali, gli Stati membri potrebbero decidere di considerare
realizzato l'obiettivo previsto dalla presente direttiva quando le società
quotate possono dimostrare che gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato
occupano almeno un terzo di tutti i posti di amministratore, con o senza
incarichi esecutivi. |
(33) In addition to the measures
relating to non-executive directors, and with a view also to improving the
gender balance among directors involved in daily management tasks, listed
companies should be required to make individual commitments regarding the
representation of both sexes among executive directors, to be achieved at the
latest by 1 January 2020. These commitments should aim to achieve tangible
progress from the individual company's current position towards better gender
balance. | (33) Oltre alle misure riguardanti
gli amministratori senza incarichi esecutivi, e anche nell'ottica di migliorare
l'equilibrio di genere fra gli amministratori aventi mansioni di gestione
quotidiana, le società quotate devono essere tenute ad assumere impegni
individuali – da onorare entro il 1° gennaio 2020 – relativamente alla
rappresentanza di entrambi i sessi fra gli amministratori con incarichi
esecutivi. Tali impegni devono essere volti a realizzare progressi tangibili
verso un equilibrio di genere migliore rispetto alla situazione attuale
dell'impresa. |
(34) Member States should
require listed companies to provide information on the gender composition of
their boards as well as information on how they managed to meet the objectives laid
down in this Directive, on a yearly basis to the competent national authorities
in order to enable them to assess the progress of each listed company towards
gender balance among directors. Such information should be published and, where
the company in question has not met the objective, it should include a
description of the measures that it has taken so far and intends to take in the
future in order to meet the objective. | (34) Gli Stati membri devono fare
obbligo alle società quotate di fornire annualmente alle autorità nazionali
competenti informazioni sulla composizione di genere dei loro consigli e sul
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente direttiva, per consentire
a tali autorità di valutare i progressi di ciascuna società verso l'equilibrio
di genere fra gli amministratori. È opportuno che tali informazioni vengano
pubblicate e che, qualora la società non abbia raggiunto l'obiettivo
prefissato, esse includano una descrizione delle misure che l'impresa ha
intrapreso fino a quel momento e che intende introdurre in futuro per
realizzarlo. |
(35) Member States may have
already taken measures providing for means to ensure a more balanced
representation of women and men in company boards before the entry into force
of this Directive. Such Member States should have an opportunity to apply those
measures in place of the procedural requirements relating to appointments where
they can demonstrate that the measures taken are of equivalent efficacy in
order to attain the objective of a presence of the under-represented sex of at
least 40 per cent among non-executive directors of listed companies at the
latest by 1 January 2020 or at the latest by 1 January 2018 in case of listed
companies which are public undertakings. | (35) Gli Stati membri possono avere
adottato misure che predispongono mezzi per garantire una più equilibrata
rappresentanza uomo-donna nei consigli delle società, già prima dell'entrata in
vigore della presente direttiva. È opportuno che tali Stati membri abbiano la
possibilità di applicare le misure adottate al posto dei requisiti procedurali
relativi alle nomine, se possono dimostrare che dette misure sono di efficacia
equivalente per raggiungere l'obiettivo del 40% almeno di appartenenti al sesso
sotto-rappresentato fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle
società quotate entro il 1° gennaio 2020, o entro il 1° gennaio 2018 nel caso
delle società quotate che sono imprese pubbliche. |
(36) This
Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised by
the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In particular, it
contributes to the fulfilment of the right to equality between women and men
(Article 23 of the Charter), the freedom to choose an occupation and the right
to engage in work (Article 15 of the Charter). This Directive seeks to ensure
full respect for the right to an effective remedy and a fair hearing (Article
47 of the Charter). The limitations on the exercise of the freedom to conduct
business (Article 16 of the Charter) and of the right to property (Article
17(1) of the Charter) respect the essence of those rights and freedoms and are
necessary and proportionate. They genuinely meet objectives of general interest
recognised by the Union and the need to protect the rights and freedoms of
others. | (36) La
presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Contribuisce
in particolare all'esercizio del diritto di parità tra uomini e donne (articolo
23 della Carta) e della libertà professionale e del diritto di lavorare
(articolo 15 della Carta). È inoltre volta a garantire il pieno rispetto del
diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (articolo 47 della
Carta). Le limitazioni alla libertà d'impresa (articolo 16 della Carta) e al
diritto di proprietà (articolo 17, paragrafo 1, della Carta) rispettano il
contenuto essenziale di tali diritti e libertà, sono necessarie e
proporzionate, e rispondono effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione e alla necessità di tutelare i diritti e le libertà
altrui. |
(37) While some Member States
have taken regulatory action or encouraged self-regulation with mixed results,
the majority of Member States have not taken action or indicated their
willingness to act in a way that would bring about sufficient improvement. Projections
based on a comprehensive analysis of all available information on past and
current trends as well as intentions show that a balanced gender representation
among non-executive board members across the Union in line with the objectives
set out in this Directive will not be achieved by Member States acting
individually at any point in the foreseeable future. In the light of those
circumstances and given the growing discrepancies between Member States
in terms of the representation of women and men on company boards, the gender
balance on corporate boards across the Union can only be improved through a
common approach, and the potential for gender equality, competitiveness and
growth can be better achieved through coordinated action at Union level rather
than through national initiatives of varying scope, ambition and effectiveness.
Since the objectives of this Directive cannot be
sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, by reason of the
scale and effect of action, be better achieved at Union level, the Union may
adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in
Article 5 of the Treaty on European Union. | (37) Benché alcuni Stati membri
abbiano adottato disposizioni regolamentari nel settore in oggetto o abbiano
incoraggiato l'auto-regolamentazione, e questo con risultati diseguali, la
maggioranza di essi non ha intrapreso alcuna azione né indicato la propria
volontà di intervenire in modo sufficientemente incisivo. Dalle proiezioni
basate su un'analisi esaustiva di tutte le informazioni disponibili sulle
tendenze passate e attuali e dalle intenzioni manifestate emerge che l'azione
individuale dei singoli Stati membri non permetterà di ottenere nel prossimo
futuro una rappresentanza di genere equilibrata fra gli amministratori senza
incarichi esecutivi dei consigli delle società dell'Unione, conformemente agli
obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. Tenuto conto di tali circostanze
e dati i divari crescenti fra gli Stati membri in termini di rappresentanza
uomo-donna nei consigli della società, l'equilibrio di genere in tali consigli
nell'Unione può essere migliorato solo attraverso un approccio comune, e il
potenziale di uguaglianza di genere, competitività e crescita può essere
realizzato meglio grazie a un'azione coordinata a livello dell'Unione piuttosto
che con iniziative nazionali di portata, ambizione ed efficacia diverse. Poiché
gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a motivo della portata e degli
effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, questa può
adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo
5 del trattato sull'Unione europea. |
(38) In
accordance with the principle of proportionality, as set out in that same
Article, this Directive is limited to setting common
objectives and principles and does not go beyond what is
necessary in order to achieve those objectives. Member
States are given sufficient freedom to determine how the objectives laid down
in this Directive should best be achieved taking national circumstances into
account, in particular rules and practices concerning recruitment for board
positions. This Directive does not interfere with the possibility for companies
to appoint the most qualified board members, and it grants a sufficiently long
period of adaptation for all listed companies. | (38) Conformemente al principio di
proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva si limita a
fissare obiettivi e principi comuni che non vanno al di là di quanto necessario
per il conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri dispongono di libertà
sufficiente per stabilire come realizzare al meglio gli obiettivi previsti
dalla presente direttiva tenuto conto del contesto nazionale, in particolare
delle norme e prassi relative alle nomine ai posti di amministratore. La presente
direttiva non interferisce con la possibilità, per le società, di nominare i
membri più qualificati, e lascia a tutte le società quotate un periodo di
adattamento sufficientemente lungo. |
(39) In accordance with the
principle of proportionality, the objective to be met by listed companies
should be limited in time and remain in force only until sustainable progress has
been achieved in the gender composition of boards. For that reason, the
Commission should regularly review the application of
this Directive and report to the European Parliament and the Council. The Directive is due to expire on 31 December 2028. The Commission should
assess, in its review, if there is a need to extend the duration of the
Directive beyond that period. | (39) Conformemente al principio di
proporzionalità, l'obiettivo stabilito per le società quotate dev'essere
limitato nel tempo e restare valido solo finché non siano stati realizzati
progressi sostenibili nella composizione di genere dei consigli. Per tale
ragione la Commissione dovrebbe riesaminare regolarmente l'applicazione della
presente direttiva e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.
La direttiva giunge a scadenza il 31 dicembre 2028. In occasione del riesame la
Commissione deve valutare l'eventuale necessità di prorogare la durata della
direttiva oltre tale periodo. |
(40) In accordance with the
Joint Political Declaration of Member States and the Commission of 28 September
2011 on explanatory documents,[34]
Member States have undertaken, in justified cases, to accompany the
notification of their transposition measures with one or more documents
explaining the relationship between the components of a directive and the
corresponding parts of national transposition instruments. With regard to this
Directive, the legislator considers the transmission of such documents to be
justified. | (40) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi[34],
gli Stati membri si sono impegnati, ove ciò sia giustificato, ad accompagnare
la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a
chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti
corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la
presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali
documenti sia giustificata, |
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE: | HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: |
Article 1
Subject matter | Articolo 1
Oggetto |
This Directive
lays down measures to ensure a more balanced representation of men and women
among the non-executive directors of listed companies by establishing measures
aimed at accelerated progress towards gender balance while allowing companies
sufficient time to make the necessary arrangements. | La presente
direttiva intende garantire una rappresentanza più equilibrata di uomini e
donne fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate,
stabilendo misure dirette ad accelerare i progressi verso la parità di genere
pur lasciando alle imprese il tempo sufficiente per prendere le necessarie
disposizioni. |
Article 2
Definitions | Articolo 2
Definizioni |
For the
purposes of this Directive, the following definitions shall apply: | Ai fini della
presente direttiva si intende per: |
(1)
‘listed company’ means a company incorporated in
a Member State whose securities are admitted to trading on a regulated market
within the meaning of Article 4(1) (14) of Directive 2004/39/EC, in one or more
Member States; | (1)
"società quotata": una società registrata
in uno Stato membro i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva
2004/39/CE, in uno o più Stati membri; |
(2)
‘board’ means any administrative, managerial or
supervisory body of a company; | (2)
"consiglio": ogni organo amministrativo,
di gestione o di sorveglianza di una società; |
(3)
‘director’ means any member of a board,
including an employees' representative; | (3)
"amministratore": ogni membro di un
consiglio, inclusi i rappresentanti del personale; |
(4)
‘executive director’ means any member of a
unitary board who is engaged in the daily management of the company and any
member of a managerial board in a dual board system; | (4)
"amministratore con incarichi esecutivi":
ogni membro dell’organo di amministrazione di una società a struttura monistica
impegnato nella gestione corrente della società, e ogni membro di un consiglio
di gestione in una società a struttura dualistica; |
(5)
‘non-executive director’ means any member of a
unitary board other than an executive director and any member of a supervisory
board in a dual board system; | (5)
"amministratore senza incarichi
esecutivi": ogni membro dell’organo di amministrazione di una società a
struttura monistica diverso da un amministratore con incarichi esecutivi e ogni
membro di un consiglio di sorveglianza in una società a struttura dualistica; |
(6)
‘unitary board’ means a single board that
combines the management and the supervisory functions of a company; | (6)
"organo di amministrazione di una società a
struttura monistica": un consiglio unico che combina le funzioni di
gestione e di sorveglianza di una società; |
(7)
‘dual board system’ means a system in which the
management and supervisory functions of a company are carried out by separate
boards; | (7)
"sistema dualistico": sistema in cui le
funzioni di gestione e di sorveglianza di una società sono svolte da due
consigli separati; |
(8)
‘small and medium-sized enterprise’ or ‘SME’
means a company which employs less than 250 persons and has an annual turnover
not exceeding EUR 50 million or an annual balance sheet total not exceeding EUR
43 million, or, for an SME which is incorporated in a Member State whose
currency is not the euro, the equivalent amounts in the currency of that Member
State; | (8)
"piccola e media impresa" o
"PMI": una società che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato
annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di EUR, oppure, per una PMI registrata in uno Stato membro
la cui valuta non sia l’euro, gli importi equivalenti nella valuta di tale
Stato membro; |
(9)
‘public undertaking’ means an undertaking over
which the public authorities may exercise directly or indirectly a dominant
influence by virtue of their ownership thereof, their financial participation
therein, or the rules which govern it. A dominant influence on the part of the
public authorities shall be presumed when these authorities, directly or
indirectly in relation to an undertaking: | (9)
"impresa pubblica": un’impresa nei
confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o
indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di
partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina. L’influenza
dominante è presunta qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi
dell’impresa, almeno in una delle seguenti situazioni: |
–
hold the major part of the undertaking’s
subscribed capital; or | –
detengano la maggioranza del capitale sottoscritto
dell’impresa, o |
–
control the majority of the votes attaching to
shares issued by the undertakings; or | –
dispongano della maggioranza dei voti attribuiti
alle quote emesse dall’impresa, o |
–
can appoint more than half of the members of the
undertaking's administrative, managerial or supervisory body. | –
possano designare più della metà dei membri
dell’organo di amministrazione, di gestione o di sorveglianza dell’impresa. |
Article 3
Exclusion of small and medium-sized enterprises | Articolo 3
Esclusione delle piccole e medie imprese |
This Directive shall not apply to small and
medium-sized enterprises ('SMEs'). | La presente direttiva non si applica alle
piccole e medie imprese ("PMI"). |
Article 4
Objectives with regard to non-executive directors | Articolo 4
Obiettivi riguardanti gli amministratori senza incarichi esecutivi |
1. Member
States shall ensure that listed companies in whose boards members of the under-represented
sex hold less than 40 per cent of the non-executive director positions make the
appointments to those positions on the basis of a comparative analysis of the
qualifications of each candidate, by applying pre-established, clear, neutrally
formulated and unambiguous criteria, in order to attain the said percentage at the latest by 1 January 2020 or at the
latest by 1 January 2018 in case of listed companies which are public undertakings. | 1. Gli Stati membri provvedono
affinché le società quotate nei cui consigli i posti di amministratori senza
incarichi esecutivi siano occupati per meno del 40% dal sesso
sotto-rappresentato procedano alle nomine per tali posti sulla base di
un’analisi comparativa delle qualifiche di ciascun candidato, applicando
criteri prestabiliti, chiari, univoci e formulati in modo neutro, allo scopo di
raggiungere la percentuale sopra indicata entro il 1° gennaio 2020, o entro il 1° gennaio 2018 nel caso di società quotate che sono imprese
pubbliche. |
2. The number of
non-executive director positions necessary to meet the objective laid down in
paragraph 1 shall be the number closest to the proportion of 40 per cent, but
not exceeding 49 per cent. | 2. Il numero di posti di
amministratore senza incarichi esecutivi necessari per raggiungere l’obiettivo
di cui al paragrafo 1 è il numero più vicino alla proporzione del 40%, ma non
superiore al 49%. |
3. In order to attain the objective
laid down in paragraph 1, Member States shall ensure that, in the selection of
non-executive directors, priority shall be given to the candidate of the under-represented
sex if that candidate is equally qualified as a candidate of the other sex in
terms of suitability, competence and professional performance, unless an
objective assessment taking account of all criteria specific to the individual
candidates tilts the balance in favour of the candidate of the other sex. | 3. Per raggiungere l’obiettivo
di cui al paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché, nella selezione
degli amministratori senza incarichi esecutivi, sia data priorità al candidato
del sesso sotto-rappresentato se questo è ugualmente qualificato rispetto al
candidato dell’altro sesso in termini di idoneità, competenza e rendimento
professionale, a meno che una valutazione obiettiva che tenga conto di tutti i
criteri specifici dei singoli candidati non faccia propendere per il candidato
dell’altro sesso. |
4. Member States shall ensure
that listed companies are obliged to disclose, on the request of an
unsuccessful candidate, the qualification criteria upon which the selection was
based, the objective comparative assessment of those criteria and, where
relevant, the considerations tilting the balance in favour of a candidate of the
other sex. | 4. Gli Stati membri provvedono
affinché le società quotate siano tenute a comunicare, su richiesta di un
candidato respinto, i criteri di qualificazione alla base della selezione, la
valutazione comparativa obiettiva di tali criteri e, se del caso, le
considerazioni che hanno portato a scegliere un candidato dell’altro sesso. |
5. Member States shall take
the necessary measures, in accordance with their national judicial systems, to
ensure that where an unsuccessful candidate of the under-represented sex
establishes facts from which it may be presumed that that candidate was equally
qualified as the appointed candidate of the other sex, it shall be for the
listed company to prove that there has been no breach of the rule laid down in
paragraph 3. | 5. Gli Stati membri,
conformemente ai rispettivi sistemi giuridici nazionali, adottano le misure
necessarie affinché, qualora un candidato respinto del sesso
sotto-rappresentato adduca elementi che permettano di presumere la parità delle
sue qualifiche rispetto a quelle del candidato prescelto dell’altro sesso,
spetti alla società quotata dimostrare che non è stata violata la disposizione
di cui al paragrafo 3. |
6. Member States may provide
that listed companies where the members of the under-represented sex represent
less than 10 per cent of the workforce are not subject to the objective laid
down in paragraph 1. | 6. Gli Stati membri possono
esentare dal raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1 le società
quotate in cui il sesso sotto-rappresentato costituisca meno del 10% del
personale. |
7. Member States may provide
that the objective laid down in paragraph 1 is met where listed companies can
show that members of the under-represented sex hold at least one third of all
director positions, irrespective of whether they are executive or
non-executive. | 7. Gli Stati membri possono
stabilire che l’obiettivo di cui al paragrafo 1 è stato raggiunto quando le
società quotate possono dimostrare che gli appartenenti al sesso
sotto-rappresentato occupano almeno un terzo di tutti i posti di
amministratore, che si tratti di amministratori con incarichi esecutivi o senza
incarichi esecutivi. |
Article 5
Additional measures by companies and reporting | Articolo 5
Misure supplementari da parte delle società e obblighi di informazione |
1. Member States shall ensure
that listed companies undertake individual commitments regarding gender-balanced
representation of both sexes among executive directors to be achieved at the
latest by 1 January 2020, or, in
case of listed companies which are public undertakings, by 1 January 2018. | 1. Gli Stati membri provvedono
affinché le società quotate assumano impegni individuali in materia di
rappresentanza equilibrata di genere fra gli amministratori con incarichi
esecutivi, da realizzare entro il 1° gennaio 2020 o, nel caso delle società
quotate che siano imprese pubbliche, entro il 1° gennaio 2018. |
2. Member States shall
require listed companies to provide information to the competent national
authorities, once a year as from [two years after adoption], about the
gender representation on their boards, distinguishing between non-executive and
executive directors and about the measures taken in view of the objectives laid
down in Article 4(1) and in paragraph 1 of this Article, and to publish that
information in an appropriate and accessible manner on their website. | 2. Gli Stati membri fanno obbligo
alle società quotate di fornire informazioni alle autorità nazionali
competenti, una volta all’anno a decorrere da [due anni dopo l’adozione],
in merito alla rappresentanza di genere nei loro consigli, distinguendo fra
amministratori senza incarichi esecutivi e amministratori con incarichi
esecutivi, e in merito alle misure prese riguardo agli obiettivi di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo, e di
pubblicare tali informazioni in modo adeguato e accessibile sul loro sito web. |
3. Where a listed company
does not meet the objectives laid down in Article 4(1) or its own individual
commitments taken pursuant to paragraph 1 of this Article, the information
referred to in paragraph 2 of this Article shall include the reasons for not reaching
the objectives or commitments and a description of the measures which
the company has adopted or intends to adopt in order to meet the objectives or
commitments. | 3. Qualora una società quotata
non rispetti gli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o gli impegni
individuali assunti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le
informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo includono anche le
ragioni della mancata realizzazione degli obiettivi o degli impegni e una
descrizione delle misure che la società ha adottato o intende adottare per
raggiungere gli obiettivi o per onorare gli impegni assunti. |
4. Member States shall take
the necessary measures to ensure that the body or bodies designated in
accordance with Article 20 of Directive 2006/54/EC of the European Parliament
and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle
of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of
employment and occupation (recast)[35]
are also competent for the promotion, analysis, monitoring and support of
gender balance on the boards of listed companies. | 4. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che l’organismo o gli organismi designati ai
sensi dell’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego (rifusione)[35],
siano anche competenti a promuovere, analizzare, controllare e sostenere
l’equilibrio di genere nei consigli delle società quotate. |
Article 6
Sanctions | Articolo 6
Sanzioni |
1. Member States shall lay
down rules on sanctions applicable to infringements of the national provisions
adopted pursuant to this Directive and shall take all necessary measures to
ensure that they are applied. | 1. Gli Stati membri definiscono
un regime di sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate
conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per
garantire che sia applicato. |
2. The sanctions must be
effective, proportionate and dissuasive and may include the following measures: | 2. Le sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere le seguenti misure: |
(a)
administrative fines; | (a)
sanzioni amministrative; |
(b)
nullity or annulment declared by a judicial body
of the appointment or of the election of non-executive directors made contrary
to the national provisions adopted pursuant to Article 4(1). | (b)
nullità o annullamento, da parte di un organo
giudiziario, della nomina o dell'elezione degli amministratori senza incarichi
esecutivi avvenute in violazione delle disposizioni nazionali adottate
conformemente all’articolo 4, paragrafo 1. |
Article 7
Minimum requirements | Articolo 7
Requisiti minimi |
Member States
may introduce or maintain provisions which are more favourable than those laid
down in this Directive to ensure a more balanced representation of men and
women in respect of companies incorporated in their national territory,
provided those provisions do not create unjustified discrimination, nor hinder
the proper functioning of the internal market. | Gli Stati membri
possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle previste
dalla presente direttiva per garantire una rappresentanza più equilibrata di
uomini e donne nelle società registrate sul loro territorio nazionale, e
condizione che tali disposizioni non creino una discriminazione ingiustificata
né ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. |
Article 8
Implementation | Articolo 8
Attuazione |
1. Member States shall adopt
and publish, by [two years after adoption] at the latest, the laws,
regulations and administrative provisions necessary to comply with this
Directive. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those
provisions. | 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, al più tardi [due anni dopo l’adozione], le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di
tali disposizioni. |
2. When Member States adopt
those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be
accompanied by such a reference on the occasion of their official publication.
Member States shall determine how such reference is to be made. | 2. Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
3. Without
prejudice to Article 4(6) and (7), Member States which before the entry into
force of this Directive have already taken measures to ensure a more balanced
representation of women and men among the non-executive directors of listed
companies may suspend the application of the procedural requirements relating
to appointments contained in Article 4(1), (3), (4) and (5), provided that it
can be shown that those measures enable members of the under-represented sex to
hold at least 40 per cent of the non-executive director positions of listed
companies by at the latest 1 January 2020, or at the latest 1 January 2018 for
listed companies which are public undertakings. | 3. Fermi restando l'articolo 4,
paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 7, gli Stati membri che prima
dell'entrata in vigore della presente direttiva abbiano già adottato misure per
garantire una più equilibrata rappresentanza uomo-donna fra gli amministratori
senza incarichi esecutivi nelle società quotate possono sospendere
l'applicazione dei requisiti procedurali relativi alle nomine di cui
all'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, purché possa essere dimostrato che dette
misure consentano agli appartenenti al sesso sotto-rappresentato di occupare
almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi delle
società quotate entro il 1° gennaio 2020, o entro il 1° gennaio 2018 nel
caso di società quotate che sono imprese pubbliche. |
The Member State in question shall notify this
information to the Commission. | Lo Stato membro in questione comunica tale
informazione alla Commissione. |
4. Member States shall
communicate to the Commission the text of the main provisions of national law
which they adopt in the field covered by this Directive. | 4. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. |
Article 9
Review | Articolo 9
Riesame |
1. Member
States shall communicate to the Commission by 1 January 2017 at the latest and
every two years thereafter a report on the implementation of this Directive.
These reports shall include, amongst others, comprehensive information about the
measures taken with a view to attaining the objectives laid down in Article 4(1),
information provided in accordance with Article 5(2) and information about individual
commitments taken by listed companies pursuant to Article 5(1). | 1. Al più tardi il 1° gennaio 2017,
e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione
una relazione in merito all’attuazione della presente direttiva. Tali relazioni
devono contenere, fra l’altro, informazioni esaustive sulle misure prese per
raggiungere gli obiettivi stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, le
informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e informazioni
sugli impegni individuali assunti dalle società quotate conformemente
all’articolo 5, paragrafo 1. |
2. Member
States having suspended pursuant to Article 8(3) the application of the
procedural requirements relating to appointments contained in Article 4(1),
(3), (4) and (5) shall include information in the reports mentioned in
paragraph 1 demonstrating the concrete results obtained by the national
measures referred to in Article 8(3). The Commission shall then issue a
specific report ascertaining whether those measures effectively enable members
of the under-represented sex to hold at least 40 per cent of the non-executive
director positions by 1 January 2018 for listed companies which are public
undertakings, and by 1 January 2020 for listed companies which are not public
undertakings. The first such report shall be issued by the Commission by 1 July
2017, and subsequent reports shall be issued within six months after
notification of the respective national reports under paragraph 1. | 2. Gli Stati membri che, ai
sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, hanno sospeso l'applicazione dei requisiti
procedurali relativi alle nomine di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5,
includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 informazioni che dimostrino i
risultati concreti ottenuti grazie alle misure nazionali di cui all'articolo 8,
paragrafo 3. La Commissione stila in seguito una relazione speciale in cui
stabilisce se dette misure consentano effettivamente agli appartenenti al sesso
sotto-rappresentato di occupare almeno il 40% dei posti di amministratore senza
incarichi esecutivi entro il 1° gennaio 2018 per le società quotate che sono
imprese pubbliche, ed entro il 1° gennaio 2020 per le società quotate che non
sono imprese pubbliche. La Commissione pubblica la prima di tali relazioni
entro il 1° luglio 2017 e le relazioni successive entro sei mesi dalla
trasmissione delle relative relazioni nazionali di cui al paragrafo 1. |
Member States in question shall ensure that
listed companies, which by applying the national measures referred to in
Article 8(3) have not appointed or elected members of the under-represented sex
for at least 40 per cent of the non-executive director positions of their
boards by 1 January 2018, where they are public undertakings, or by 1 January
2020, where they are not public undertakings, apply the procedural requirements
relating to appointments contained in Article 4(1), (3), (4) and (5) with
effect respectively from those dates. | Gli Stati membri interessati provvedono affinché
le società quotate che, applicando le misure nazionali di cui all'articolo 8,
paragrafo 3, non hanno nominato o eletto almeno il 40% di appartenenti al sesso
sotto-rappresentato ai posti di amministratore senza incarichi esecutivi nei
loro consigli entro il 1° gennaio 2018 se sono imprese pubbliche, ed entro il 1°
gennaio 2020 se non sono imprese pubbliche, applichino i requisiti procedurali
relativi alle nomine di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, a decorrere
rispettivamente dall'una o dall'altra data. |
3. The
Commission shall review the application of this Directive and report to the
European Parliament and the Council by 31 December 2021 at the latest and every
two years thereafter. The Commission shall evaluate in particular whether the
objectives of this Directive have been achieved. | 3. La Commissione
riesamina l’applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento
europeo e al Consiglio al più tardi il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni
due anni. La Commissione valuta in particolare se gli obiettivi della direttiva
siano stati raggiunti. |
4. In its report, the
Commission shall assess whether, in the light of developments in the
representation of men and women in the boards of listed companies and at
different levels of decision-making throughout the economy and taking into
account whether the progress made is sufficiently sustainable, there is a need
to extend the duration of this Directive beyond the date specified in Article
10(2) or to amend it. | 4. Nella sua relazione la
Commissione valuta se sia necessario prorogare la durata della direttiva oltre
la data specificata all’articolo 10, paragrafo 2, o modificarla, tenendo conto
dell'evoluzione della rappresentanza di uomini e donne nei consigli delle
società quotate e ai vari livelli dei processi decisionali in campo economico,
e considerando se i progressi realizzati siano sufficientemente sostenibili. |
Article 10
Entry into force and expiry | Articolo 10
Entrata in vigore e scadenza |
1. This Directive shall enter
into force on the [twentieth] day following that of its publication in
the Official Journal of the European Union. | 1. La presente direttiva entra
in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. |
2. It shall expire on 31 December
2028. | 2. La presente direttiva scade
il 31 dicembre 2028. |
Article 11
Addressees | Articolo 11
Destinatari |
This Directive is addressed to the Member States. | Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva. |
Done at Brussels, | Fatto a Bruxelles, il |
For the European Parliament For
the Council | Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio |
The President The
President | Il presidente Il
presidente |
[1] This gender imbalance is striking in all EU Member
States, with national averages ranging from around 5% in MT, CY, HU, LU, LU,
PT, IT, EE and EL to around 25% in SE, LV and FI. The share of women varies
across Member States between around 3% and around 28% for non-executive
directors and between 0% and around 21% for executive directors. See Progress
report: Women in economic decision-making in the EU, March 2012 (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf). | [1] Questa disparità di genere è considerevole in tutti gli
Stati membri dell'UE, con medie nazionali che vanno dal 5% circa in MT, CY, HU,
LU, LU, PT, IT, EE e EL fino al 25% circa in SE, LV e FI. La percentuale di
donne varia, a seconda degli Stati membri, fra il 3% e il 28% circa per quanto
riguarda gli amministratori non esecutivi, e fra lo 0% e il 21% circa per
quanto riguarda gli amministratori esecutivi. Si veda la relazione sullo stato di
avanzamento della situazione Women in economic decision-making in the EU,
marzo 2012
(http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf). |
[2] Some examples: 30% of women at the highest level of national
public administrations, 33% of women among members of supreme courts. In
research institutions, 22% of board members are women (2007). Only national
central banks have remained against all trends almost exclusively male
dominated strongholds: 83% of their board members are men and there is at the
moment not a single female central bank governor in the EU. | [2] Alcuni esempi: 30% di donne ai livelli più alti delle
amministrazioni pubbliche nazionali; 33% di donne fra i membri delle più alte
corti giudiziarie. Negli istituti di ricerca, il 22% dei membri dei consigli
d'amministrazione sono donne (2007). Solo le banche centrali nazionali sono
rimaste, contro ogni tendenza, roccaforti quasi esclusivamente maschili: l'83%
dei membri nei loro consigli d'amministrazione sono uomini, e attualmente non
vi è una sola donna amministratrice di una banca centrale nell'UE. |
[3] OJ L 331, 19.12.1984, p. 34 and OJ L 319, 10.12.1996,
p. 11. | [3] GU L 331 del 19.12.1984, pag. 34 e GU L 319 del 10.12.1996,
pag. 11. |
[4] See Progress report, footnote 1. | [4] Vedi la relazione sullo stato di avanzamento della
situazione citata alla nota 1. |
[5] From October 2010 to January 2012, the by far largest
increase of the share of women on company boards has been registered in France
(increase of 10 percentage points to 22%), where companies reached the first
target introduced by a new law in January 2011 (20% by 2014, 40% by 2017) ahead
of schedule. Norway increased the female share of board members from 18% in
2006, when the binding target was introduced, to 40% within only three years. | [5] Da ottobre 2010 a gennaio 2012, l'aumento di gran lunga
maggiore nella percentuale di donne nei consigli è stato registrato in Francia
(aumento di 10 punti percentuali, fino a toccare il 22%), dove le imprese hanno
raggiunto, in anticipo, la prima soglia introdotta da una nuova legge nel
gennaio 2011 (20% entro il 2014, 40% entro il 2017). La Norvegia ha portato la
percentuale di donne nei consigli dal 18% nel 2006, quando è stata introdotta la
soglia vincolante, al 40% in soli tre anni. |
[6] Most recently: Credit Suisse Research Institute
(August 2012), "Gender diversity and corporate performance". Other
important studies include: Catalyst (2004), "The Bottom Line: Connecting
Corporate Performance and Gender Diversity"; McKinsey (reports of 2007,
2008 and 2010), "Women Matter"; Deutsche Bank Research (2010), "Towards
gender-balanced leadership"; Ernst & Young (2012), "Mixed
leadership". | [6] La pubblicazione più recente è dell'Istituto di ricerca
del Crédit Suisse (agosto 2012), Gender diversity and corporate performance.
Fra gli altri studi importanti è opportuno citare: Catalyst (2004), The Bottom
Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity; McKinsey
(relazioni del 2007, 2008 e 2010), Women Matter; Deutsche Bank Research
(2010), Towards gender-balanced leadership; Ernst & Young (2012), Mixed
leadership. |
[7] Women account for around 60% of university graduates
in the EU. More importantly, the European Business Schools Women on Board
Initiative was able to quickly identify more than 7000 'boardable' women who
are highly qualified, professionally experiences and ready to take over a board
position (http://www.edhec.com/html/Communication/womenonboard.html). | [7] Le donne rappresentano circa il 60% dei laureati
dell'UE. Cosa ancora più importante, l'iniziativa Women on Board per le
scuole di direzione aziendale europee ha individuato rapidamente 7 000 donne idonee a entrare a far parte
dei consigli d'amministrazione, altamente qualificate, con una solida
esperienza professionale e pronte ad assumere le cariche in questione
(http://www.edhec.com/html/Communication/womenonboard.html). |
[8] COM(2010) 78 final. | [8] COM(2010) 78 definitivo. |
[9] COM(2010) 491 final. | [9] COM(2010) 491 definitivo. |
[10] See Commission report 'More women in senior positions',
January 2010; Commission Staff Working Paper 'The Gender Balance in Business
Leadership', March 2011 (SEC(2011) 246 final); Progress Report 'Women in
economic decision-making in the EU', March 2012; Commission Staff Working
Document 'Progress on equality between women and men in 2011', April 2012
(SWD(2012) 85 final). | [10] Cfr.: relazione della Commissione More women in senior
position, gennaio 2010; documento di lavoro dei servizi della Commissione The
Gender Balance in Business Leadership, marzo 2011 (SEC(2011) 246
definitivo); relazione sullo stato di avanzamento della situazione Women in
economic decision-making in the EU, marzo 2012; documento di lavoro dei
servizi della Commissione Progress on equality between women and men in 2011,
aprile 2012 (SWD(2012) 85 final). |
[11] See e.g. Resolution of 6 July 2011 on women and
business leadership (2010/2115(INI)), Resolution of 13 March 2012 on equality
between women and men in the European Union – 2011 (2011/2244(INI)). | [11] Si vedano ad es. la risoluzione del 6 luglio 2011 sulle
donne e la direzione delle imprese (2010/2115(INI)), e la risoluzione del 13
marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2011 (2011/2244(INI)). |
[12] In particular Directives 2006/54/EC and 2010/41/EU. | [12] In particolare le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. |
[13] Special Eurobarometer 376 (2012), Women in
decision-making positions (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#376). | [13] Speciale Eurobarometro 376 (2012), Women in
decision-making positions (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#376). |
[14] OJ L 52, 25.2.2005, p. 51. | [14] GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51. |
[15] OJ L 124, 20.5.2003, p. 36. | [15] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
[16] OJ L 318, 17.11.2006, p. 17. | [16] GU L 318 del 17.11. 2006, pag. 17. |
[17] OJ L 124, 20.05.2003, p. 36 | [17] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
[18] OJ L 318, 17.11.2006, p. 17. | [18] GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17. |
[19] C-450/93: Kalanke (1995 ECR I-3051), C-409/95:
Marschall (1997 ECR I-6363), C-158/97: Badeck (2000 ECRI I-1875), C-407/98:
Abrahamsson (2000 ECR I-5539). | [19] C-450/93 - Kalanke (Racc. 1995, pag. I-3051); C-409/95 - Marschall (Racc. 1997, pag. I-6363); C‑158/97
- Badeck (Racc. 2000, pag. I-1875); C-407/98 - Abrahamsson (Racc. 2000, pag. I-5539). |
[20] OJ C , , p. . | [20] GU C […] del […], pag. […]. |
[21] OJ L 331, 19.12.1984, p. 34. | [21] GU L 331 del 19.12.1984, pag. 34. |
[22] OJ L 319, 10.12.1996, p.11. | [22] GU L 319 del 10.12.1996, pag. 11. |
[23] Commission report 'More women in senior positions'
(2010); Commission Staff Working Paper 'The Gender Balance in Business
Leadership' of 1.3.2011 (SEC(2011) 246 final); Progress Report 'Women in
economic decision-making in the EU' of 5.3.2012; Commission Staff Working
Document 'Progress on equality between women and men in 2011' of 16.4.2012
(SWD(2012) 85 final). | [23] Relazione della Commissione More women in senior
position (2010); documento di lavoro dei servizi della Commissione The
Gender Balance in Business Leadership, del 1° marzo 2011 (SEC(2011) 246
definitivo); relazione sullo stato di avanzamento della situazione Women in
economic decision-making in the EU, del 5 marzo 2012; documento di lavoro
dei servizi della Commissione Progress on equality between women and men in 2011,
del 16 aprile 2012 (SWD(2012) 85 final). |
[24] 'Women on the Board Pledge for Europe', IP/11/242. | [24] "Un impegno formale per più donne alla guida delle
imprese europee", IP/11/242. |
[25] COM(2010) 78 final. | [25] COM(2010) 78 definitivo. |
[26] COM(2010) 491 final. | [26] COM(2010) 491 definitivo. |
[27] 2010/2115(INI). | [27] 2010/2115(INI). |
[28] 2011/2244(INI). | [28] 2011/2244(INI). |
[29] COM(2010)
2020 final. | [29] COM(2010) 2020
definitivo. |
[30] OJ L 145, 30.4.2004, p. 1. | [30] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. |
[31] OJ L 124, 20.5.2003, p. 36. | [31] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
[32] OJ L 318, 17.11.2006, p. 17. | [32] GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17. |
[33] C-450/93: Kalanke (1995 ECR I-3051), C-409/95: Marschall
(1997 ECR I-6363), C-158/97: Badeck (2000 ECRI I-1875), C-407/98:
Abrahamsson (2000 ECR I-5539). | [33] C-450/93 - Kalanke (Racc. 1995, pag. I-3051);
C-409/95 - Marschall (Racc. 1997, pag. I-6363); C‑158/97 - Badeck (Racc.
2000, pag. I-1875); C-407/98 - Abrahamsson (Racc. 2000,
pag. I-5539). |
[34] OJ C 369, 17.12.2011, p. 14. | [34] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. |
[35] OJ L 204, 26.7.2006, p. 23. | [35] GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23. |