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Document 62013TO0698
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 18 September 2014.#Luigi Marcuccio v European Commission.#Appeal — Civil service — Officials — Application at first instance dismissed as manifestly inadmissible — Application lodged by fax and the original subsequently received not the same — Time-limit for bringing proceedings — Action lodged out of time — Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded.#Case T‑698/13 P.
Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου (αναιρετικό τμήμα) της 18ης Σεπτεμβρίου 2014.
Luigi Marcuccio κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Απόρριψη ως προδήλως απαράδεκτης της προσφυγής που ασκήθηκε σε πρώτο βαθμό — Διαφορά μεταξύ του δικογράφου της προσφυγής που κατατέθηκε με τηλεομοιοτυπία και του μεταγενεστέρως κατατεθέντος πρωτοτύπου — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Εκπρόθεσμη άσκηση — Αίτηση αναιρέσεως εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη.
Υπόθεση T‑698/13 P.
Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου (αναιρετικό τμήμα) της 18ης Σεπτεμβρίου 2014.
Luigi Marcuccio κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Απόρριψη ως προδήλως απαράδεκτης της προσφυγής που ασκήθηκε σε πρώτο βαθμό — Διαφορά μεταξύ του δικογράφου της προσφυγής που κατατέθηκε με τηλεομοιοτυπία και του μεταγενεστέρως κατατεθέντος πρωτοτύπου — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Εκπρόθεσμη άσκηση — Αίτηση αναιρέσεως εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη.
Υπόθεση T‑698/13 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:819
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
18 settembre 2014 ( *1 )
«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità — Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato via telefax e l’originale successivamente depositato — Termine di ricorso — Tardività — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Nella causa T‑698/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (F‑127/12, Racc. FP, EU:F:2013:161),
Luigi Marcuccio, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è
Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 |
Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (F‑127/12, Racc. FP, EU:F:2013:161; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il suo ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento della decisione della Commissione europea recante rigetto di una domanda di risarcimento del 6 luglio 2011, nonché della decisione della Commissione di rigetto del suo reclamo datato 19 febbraio 2012. |
Fatti, procedimento di primo grado e ordinanza impugnata
2 |
Dal punto 24 dell’ordinanza impugnata emerge che il documento presentato quale copia dell’originale del ricorso è pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica per telefax il 29 ottobre 2012. Il 6 novembre 2012 la cancelleria di detto Tribunale ha ricevuto per posta l’originale del ricorso. È stato tuttavia rilevato che il testo di quest’ultimo divergeva da quello del documento trasmesso per telefax, quantomeno per quel che riguardava la firma dell’avvocato. |
3 |
Il 17 ottobre 2013 il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile il ricorso con la seguente motivazione:
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Sull’impugnazione
Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti
4 |
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2013, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione. |
5 |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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6 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
7 |
Ai sensi dell’articolo 145 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP, EU:T:2008:402, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:221, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento. |
8 |
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su un accertamento materiale inesatto del Tribunale della funzione pubblica e, il secondo, su un’errata applicazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. |
Sul primo motivo, vertente su un accertamento materiale inesatto del Tribunale della funzione pubblica
9 |
Con il suo primo motivo, il ricorrente si limita a censurare il Tribunale della funzione pubblica per aver questi erroneamente concluso che le firme apposte sul documento trasmesso per telefax il 29 ottobre 2012 e sull’originale dell’atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 6 novembre 2012 non erano identiche. |
10 |
La Commissione sostiene che il motivo è privo di fondamento. |
11 |
Quanto alla relazione tra la sottoscrizione dell’avvocato che rappresenta un ricorrente, risultante su un atto introduttivo inviato per telefax, e quella apposta sull’originale depositato entro i dieci giorni successivi, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, quando la sottoscrizione che compare in calce all’atto introduttivo depositato via telefax non è identica a quella riportata sull’originale dell’atto introduttivo successivamente trasmesso, l’atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso (ordinanze del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P, Racc. FP, EU:T:2013:608, punti da 14 a 20; del 19 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑385/13 P, Racc. FP, EU:T:2013:710, punti da 13 a 21, e del 10 aprile 2014, Marcuccio/Commissione, T‑57/14 P, Racc. FP, EU:T:2014:223, punto 9). |
12 |
Orbene, è sufficiente constatare che, nella fattispecie, come emerge chiaramente dal fascicolo di primo grado, la sottoscrizione apposta sul documento trasmesso per telefax il 29 ottobre 2012 è diversa da quella apposta sull’atto introduttivo depositato il 6 novembre 2012. Ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica ha operato legittimamente e non è incorso in un accertamento materiale inesatto laddove – dopo aver dichiarato che la sottoscrizione del rappresentante del ricorrente, anche supponendola autografa, era chiaramente diversa da quella che compariva sull’originale dell’atto introduttivo – non ha tenuto conto del documento trasmesso il 29 ottobre 2012 per verificare se il termine di ricorso previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto della Corte fosse stato rispettato e, di conseguenza, ha considerato tardivo l’atto introduttivo depositato il 6 novembre 2012, perché presentato dopo la scadenza del suddetto termine, intervenuta il 29 ottobre 2012. Infatti, secondo la costante giurisprudenza sopra citata, quando la sottoscrizione di un documento trasmesso per telefax non corrisponde alla sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo successivamente depositato, tale differenza fa sì che il documento ricevuto per telefax non possa essere preso in considerazione per valutare l’osservanza del termine di ricorso. |
13 |
Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato. |
Sul secondo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica
14 |
Con il suo secondo motivo, il ricorrente deduce, in sostanza, che, anche a voler ammettere che le due sottoscrizioni non siano identiche, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe applicato in maniera erronea l’articolo 34, paragrafo 6, del proprio regolamento di procedura. Infatti, il ricorrente sostiene che la formulazione di tale articolo riguarda il contenuto dell’atto introduttivo e non la sottoscrizione dell’avvocato, circostanza, questa, che consente al rappresentante di una parte di apporre due sottoscrizioni autografe distinte, l’una sul documento trasmesso per telefax alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica e l’altra sull’atto introduttivo inviato per posta o depositato in detta cancelleria, purché siano vere e autentiche. |
15 |
Inoltre, il ricorrente afferma che, ai punti da 17 a 19 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha applicato in maniera errata le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, Racc., EU:C:2008:192). Infatti, il ricorrente sostiene che, in tali conclusioni, l’avvocato generale ha affermato la ricevibilità di un atto introduttivo in presenza di due sottoscrizioni differenti. |
16 |
Infine, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha fatto errata applicazione, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, delle norme di diritto che prevedono esplicitamente il caso in cui la versione di un atto processuale inviato per telefax alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica differisca materialmente dalla versione originale cartacea successivamente pervenuta, dopo che nella seconda versione siano state apportate alcune correzioni di lapsus calami presenti nella prima. In tal caso, i suddetti lapsus calami devono essere elencati in un foglio separato da allegare all’originale. A questo proposito, il ricorrente sostiene che, nella fattispecie, non vi sono lapsus calami che possano essere oggetto di una simile elencazione e che, pertanto, egli non comprende che cosa avrebbe dovuto essere scritto in tale foglio separato. Ad ogni modo, il ricorrente sostiene che la mancata allegazione del suddetto foglio costituisce, tutt’al più, un’irregolarità non tale da rendere irricevibile il ricorso. |
17 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
18 |
È necessario constatare che l’argomento del ricorrente secondo cui le sottoscrizioni non identiche non determinerebbero l’irricevibilità del ricorso non merita accoglimento. Infatti, l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dispone che «la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale». Correttamente dunque il Tribunale della funzione pubblica, ai punti 17 e 19 dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato che «[i]l rispetto [della condizione secondo cui l’originale deve essere effettivamente depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento di tale copia] comporta che la versione inviata per telefax alla cancelleria del Tribunale [della funzione pubblica] sia la copia conforme dell’originale depositato successivamente» e che «il requisito dell’identità tra il ricorso depositato per telefax e il relativo originale (…) è inteso a consentire al Tribunale [della funzione pubblica] di verificare, quando riceve l’originale del ricorso, la perfetta somiglianza di quest’ultimo con la versione trasmessa per telefax attraverso un semplice esame rapido e superficiale, senza alcuna analisi approfondita del loro contenuto». Quindi, al punto 23 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che, «se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso», e ha concluso, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso era irricevibile. Poiché l’applicazione restrittiva, da parte del Tribunale della funzione pubblica, dell’articolo 34, paragrafo 6, del suo regolamento di procedura risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc., EU:C:2011:612, punto 43 e giurisprudenza ivi citata), l’argomento del ricorrente secondo cui le sottoscrizioni non identiche non comporterebbero l’irricevibilità del ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato. |
19 |
Quanto all’argomento del ricorrente vertente sull’errata applicazione dei principi affermati dall’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nella causa Athinaïki Techniki/Commissione, punto 15 supra (EU:C:2008:192), è sufficiente rilevare che esso è errato in fatto. Nella causa in questione, invero, la circostanza che la sottoscrizione dell’avvocato nella versione trasmessa per telefax e quella apposta sull’originale in versione cartacea si trovassero in posizioni differenti si spiegava con circostanze eccezionali, ossia il danneggiamento dell’ultima pagina dell’atto introduttivo nel corso dell’invio tramite telefax. È pur vero che l’avvocato generale Bot ha ritenuto soddisfatto il requisito dell’identità delle due versioni, ma egli è giunto a questa conclusione sottolineando, da un lato, che l’avvocato del ricorrente, in una lettera, aveva spiegato il motivo della suddetta divergenza e, dall’altro, che tra le due versioni inviate non c’erano altre differenze. Il ragionamento dell’avvocato generale Bot, quindi, afferma il principio secondo cui, in primo luogo, nell’ipotesi di una situazione eccezionale, l’avvocato del ricorrente deve rivolgersi alla cancelleria dell’organo giurisdizionale per spiegare i motivi che giustificano la differenza tra le due sottoscrizioni e, in secondo luogo, la regola dell’identità delle due versioni ha natura tassativa e si applica non solo al contenuto dell’atto, ma anche alle sottoscrizioni. Pertanto, anche l’argomento del ricorrente vertente sull’errata applicazione dei principi affermati dall’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nella causa Athinaïki Techniki/Commissione, punto 15 supra (EU:C:2008:192) dev’essere respinto per manifesta infondatezza. |
20 |
Infine, quanto all’argomento del ricorrente relativo all’asserita errata applicazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, delle norme di diritto che prevedono l’obbligo di elencare i lapsus calami su un foglio separato allegato all’originale dell’atto introduttivo, è sufficiente rilevare che né al punto 27 né in altri punti dell’ordinanza impugnata compare traccia dell’applicazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, di tali norme. Il ricorrente non può quindi censurare il Tribunale per averne fatto un’errata applicazione. L’argomento del ricorrente deve dunque essere respinto per manifesta irricevibilità. |
21 |
Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. |
22 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione dev’essere integralmente respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. |
Sulle spese
23 |
Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese. |
24 |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
25 |
Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente in sede d’impugnazione, è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio. |
Sull’applicazione dell’articolo 90 del regolamento di procedura
26 |
L’articolo 90 del regolamento di procedura, relativo alle spese giudiziarie, così dispone: «Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:
(…)». |
27 |
Nella specie, occorre rilevare che la presente controversia si colloca nel solco del comportamento del ricorrente inteso a optare per la via contenziosa in modo sistematico e indifferenziato. Nella presente impugnazione, infatti, i motivi sono in parte manifestamente irricevibili, in parte manifestamente infondati e sollevati senza discernimento alcuno, in quanto il ricorrente fa valere a loro sostegno motivi e argomenti che, sulla base di una costante giurisprudenza, il Tribunale ha già avuto modo di respingere in quanto manifestamente infondati in precedenti cause intentate dal ricorrente (ordinanze Marcuccio/Commissione, punto 11 supra, EU:T:2013:608, punti da 14 a 20; Marcuccio/Commissione, punto 11 supra, EU:T:2013:710, punti da 13 a 21, e Marcuccio/Commissione, punto 11 supra, EU:T:2014:223, punto 9). Il complesso dei comportamenti del ricorrente rende il presente ricorso abusivo e, pertanto, evitabile. |
28 |
Inoltre, ai fini della valutazione della natura abusiva della presente impugnazione, occorre tener conto del fatto che essa si inscrive nel contesto di più ricorsi depositati dal ricorrente, ricorsi che sono stati respinti vuoi in quanto manifestamente irricevibili, vuoi in quanto manifestamente infondati, con ordinanza motivata, dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica. |
29 |
Si deve infine sottolineare che il comportamento del ricorrente intralcia inutilmente l’attività giurisdizionale del Tribunale, il che nuoce in misura sproporzionata alla buona amministrazione della giustizia. Occorre pertanto condannare il ricorrente a rimborsare una parte delle spese che il Tribunale ha dovuto sostenere nella presente causa e che avrebbero potuto essere evitate. Tali spese sono valutate forfettariamente in EUR 2 000. |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) così provvede: |
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Lussemburgo, 18 settembre 2014 |
Il cancelliere E. Coulon Il presidente M. Jaeger |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.