Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D2250-20151204

Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2250 della Commissione del 26 novembre 2015 che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO 2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8346] (I testi in lingua estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2250/2015-12-04

2015D2250 — IT — 04.12.2015 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2250 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2015

che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8346]

(I testi in lingua estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(GU L 318 dell'4.12.2015, pag. 39)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 047, 24.2.2016, pag.  20 (2015/2250)




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2250 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2015

che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8346]

(I testi in lingua estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri ( 1 ), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione è tenuta a confermare o modificare le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche in conformità dell'articolo 4 del regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 510/2011, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2014 sono calcolate conformemente al terzo paragrafo del suddetto articolo e prendono in considerazione il 70 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno considerato.

(3)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 510/2011 e si basano sui veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli Stati membri durante l'anno civile precedente.

(4)

Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione in più fasi, l'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 prevede che le emissioni specifiche di CO2 siano attribuite al costruttore del veicolo di base.

(5)

La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso i dati per il 2014 alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2015, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(6)

Il 13 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 64 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 per il 2014 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento. 23 costruttori hanno notificato errori.

(7)

Per i restanti 41 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(8)

La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state opportunamente adeguate.

(9)

Nel caso dei dati senza l'identificazione dei veicoli corrispondente o con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

(10)

Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivi per le emissioni specifiche dedotti dalle emissioni medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

(11)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2011, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 11 del suddetto regolamento o sia membro di un raggruppamento, a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l'obiettivo per le emissioni specifiche.

(12)

A seguito di una dichiarazione del gruppo Volkswagen del 3 novembre 2015 che annunciava che erano state riscontrate delle irregolarità nel determinare i livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni dei loro veicoli, le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche non dovrebbero essere confermati per il raggruppamento Volkswagen. Ne consegue pertanto che il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG) non dovrebbero essere soggetti alla presente decisione.

(13)

Occorre confermare o modificare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2014, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi, in relazione all'anno civile 2014 conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 figurano nell'allegato della presente decisione.

I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 510/2011, relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e a ciascun raggruppamento di costruttori di detti veicoli in relazione all'anno civile 2014 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:

1)  Alke srl via Vigonovese 123 35127 Padova ITALIA

2)  Automobiles Citroën Route de Gizy 78943 Vélizy-Villacoublay Cedex FRANCIA

3)  Automobiles Peugeot Route de Gizy 78943 Vélizy-Villacoublay Cedex FRANCIA

4) AVTOVAZ JSC

Rappresentato nell'Unione da:

LADA France SAS

13 route Nationale 10

78310 Coignières

FRANCIA

5)  BLUECAR SAS 31-32 quai de Dion Bouton 92800 Puteaux FRANCIA

6)  Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 Monaco di Baviera GERMANIA

7)  BMW M GmbH Petuelring 130 80788 Monaco di Baviera GERMANIA

8) FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Rappresentato nell'Unione da:

Fiat Chrysler Automobiles

Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

ITALIA

9)  CNG-Technik GmbH Niehl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Colonia GERMANIA

10)  Automobile Dacia SA Guyancourt 1 avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA

11)  Daimler AG Mercedesstr 137/1 Zimmer 229 HPC F403 70327 Stoccarda GERMANIA

12) Dongfeng Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Giotti Victoria srl

srl Via Pisana 11/a 50021

Barberino Val d'Elsa (Firenze)

ITALIA

13)  DR Motor Company SpA SS 85 Venafrana km 37,500 86070 Macchia d'Isernia (IS) ITALIA

14)  Esagono Energia srl Via Puecher 9 20060 Pozzuolo Martesana (MI) ITALIA

15)  FCA Italy SpA Fiat Group Automobiles SpA Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N C.so Settembrini, 40 10135 Torino ITALIA

16) Ford Motor Company of Australia Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

GERMANIA

17)  Ford Motor Company Niehl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Colonia GERMANIA

18)  Ford Werke GmbH Niehl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Colonia GERMANIA

19) Fuji Heavy Industries Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

BELGIO

20) Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

GERMANIA

21) Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

GERMANIA

22)  LLC Automobile Plant Gaz Poe 2 60502 Lähte Tartumaa ESTONIA

23)  GM Korea Company Adam Opel AG Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12 65423 Rüsslesheim GERMANIA

24) GAC Gonow Auto Co. Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Gonow Europe srl

Via Ottaviano 42

00192 Roma

ITALIA

25) Great Wall Motor Company Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

International Motors Limited

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

REGNO UNITO

26) Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

URSUS SA Lublin,

ul. Frezerów 7,

20-952 Lublin,

POLONIA

27)  Honda Motor Co., Ltd. 470 London Road Slough Berkshire SL3 8QY REGNO UNITO

28)  Honda of the UK Manufacturing Ltd. 470 London Road Slough Berkshire SL3 8QY REGNO UNITO

29) Hyundai Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

30) Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

31)  Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o. Kaiserleipromenade 5 63067 Offenbach GERMANIA

32) Hyundai Motor India Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

GERMANIA

33) Isuzu Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

BELGIO

34)  IVECO SpA Via Puglia 35 10156 Torino ITALIA

35)  Jaguar Land Rover Limited Abbey Road Whitley Coventry CV3 4LF REGNO UNITO

36) KIA Motors Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

GERMANIA

37)  KIA Motors Slovakia S.r.o. Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Francoforte sul Meno GERMANIA

38)  LADA Automobile GmbH Erlengrund 7-11 21614 Buxtehude GERMANIA

39)  LADA France SAS 13 Route Nationale 10 78310 Coignières FRANCIA

40)  Magyar Suzuki Corporation Ltd. Servizio giuridico Suzuki-Allee 7 64625 Bensheim GERMANIA

41) Mahindra & Mahindra Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Mahindra Europe srl

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

ITALIA

42) Mazda Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

D-61440 Oberursel/Ts

GERMANIA

43) M.F.T.B.C.

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stoccarda

GERMANIA

44)  Mia Electric SAS 45 rue des Pierrières BP 60324 79143 Cerizay Cedex FRANCIA

45) Mitsubishi Motors Corporation MMC

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAESI BASSI

46)  Mitsubishi Motors Europe B.V. MME Mitsubishi Avenue 21 6121 SG Born PAESI BASSI

47) Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

PAESI BASSI

48) Nissan International SA

Rappresentato nell'Unione da:

Ufficio di rappresentanza Renault Nissan

Avenue des Arts/Kunstlaan 40

1040 Bruxelles

BELGIO

49)  Adam Opel AG Bahnhofsplatz 1IPC 39-12 65423 Rüsslesheim GERMANIA

50)  Piaggio & C SpA Viale Rinaldo Piaggio 25 56025 Pontedera (PI) ITALIA

51)  Renault SAS Guyancourt 1 avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA

52)  Renault Trucks 99 Route de Lyon TER L10 0 01 69802 Saint Priest Cedex FRANCIA

53) Ssangyong Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francoforte sul Meno

GERMANIA

54) Suzuki Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH

Servizio giuridico Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

GERMANIA

55) Tata Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

Università di Warwick

Coventry CV4 7AL

REGNO UNITO

56)  Toyota Motor Europe NV/SA Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60 1140 Bruxelles BELGIO

57)  Toyota Caetano Portugal SA Avenida Vasco de Gama 1410 4431-956 Vila Nova de Gaia PORTOGALLO

58)  Volvo Car Corporation VAK building Assar Gabrielssons väg SE-405 31 Göteborg SVEZIA

59)  Raggruppamento per Daimler AG Mercedesstr 137/1 Zimmer 229 70546 Stoccarda GERMANIA

60)  Raggruppamento per FCA Italy SpA Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N C.so Settembrini, 40 10135 Torino ITALIA

61)  Raggruppamento per Ford Werke GmbH Neihl Plant, building Imbert 479 Henry-Ford-Straße 1 50735 Colonia GERMANIA

62)  Raggruppamento per General Motors Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12 65423 Rüsslesheim GERMANIA

63)  Raggruppamento per Kia Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Francoforte sul Meno GERMANIA

64)  Raggruppamento per Mitsubishi Motors Mitsubishi Avenue 21 6121 SG Born PAESI BASSI

65)  Raggruppamento Renault 1 Avenue du Golf 78288 Guyancourt Cedex FRANCIA

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




ALLEGATO



Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

MEDIA di CO2 (70 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

MEDIA di CO2 (100 %)

ALKE SRL

 

16

0,000

222,482

– 222,482

– 222,482

2 216,56

0,000

AUTOMOBILES CITROEN

 

154 961

127,146

160,663

– 33,517

– 33,517

1 551,84

148,026

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

154 473

124,856

160,399

– 35,543

– 35,543

1 549,00

146,894

AVTOVAZ JSC

P7

77

210,189

137,116

73,073

72,997

1 298,64

214,805

BLUECAR SAS

 

121

0,000

133,522

– 133,522

– 133,522

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

2 422

129,180

177,329

– 48,149

– 48,149

1 731,04

141,416

BMW M GmbH

 

243

142,347

190,631

– 48,284

– 48,284

1 874,07

150,222

CHRYSLER GROUP LLC

P2

1 318

200,728

210,825

– 10,097

– 20,813

2 091,21

211,988

CNG-TECHNIK GmbH

P3

621

116,949

152,149

– 35,200

– 35,200

1 460,29

125,337

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

21 978

120,885

135,623

– 14,738

– 14,987

1 282,59

132,196

DAIMLER AG

P1

125 357

187,428

217,544

– 30,116

– 30,151

2 163,46

199,685

DONGFENG MOTOR CORPORATION

DMD

324

153,270

 

 

 

1 174,41

162,614

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

2

254,000

 

 

 

1 755,00

254,000

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

2

0,000

 

 

 

1 287,50

0,000

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

P2

124 796

141,101

172,327

– 31,226

– 31,230

1 677,26

157,616

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

12 338

213,167

219,493

– 6,326

– 6,333

2 184,42

228,221

FORD MOTOR COMPANY

P3

731

217,325

220,629

– 3,304

– 3,304

2 196,63

231,048

FORD-WERKE GmbH

P3

178 997

158,184

189,189

– 31,005

– 31,028

1 858,57

175,294

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

DMD

52

150,500

 

 

 

1 585,31

157,154

MITSUBISHI FUSO TRUCK&BUS CORPORATION

P1

723

235,611

245,321

– 9,710

– 9,710

2 462,14

241,080

MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA

P1

4

236,000

241,960

– 5,960

– 5,960

2 426,00

237,750

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

DMD

4

274,000

 

 

 

2 271,25

290,750

GM KOREA COMPANY

P4

29

142,400

171,736

– 29,336

– 29,336

1 670,90

154,862

GONOW AUTO CO LTD

D

74

161,000

175,000

– 14,000

– 14,000

1 138,99

173,419

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

279

182,482

 

 

 

1 760,34

195,645

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO. Ltd

DMD

15

205,200

 

 

 

1 705,20

214,800

HONDA MOTOR CO LTD

 

11

147,571

192,340

– 44,769

– 44,769

1 892,45

174,727

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

 

237

143,721

165,215

– 21,494

– 21,494

1 600,78

154,270

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

1 375

145,133

179,341

– 34,208

– 34,208

1 752,68

163,534

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

782

107,751

112,806

– 5,055

– 5,055

1 037,25

109,752

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

1 285

134,567

150,479

– 15,912

– 15,912

1 442,33

142,786

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

3

110,000

121,029

– 11,029

– 11,029

1 125,67

111,333

ISUZU MOTORS LIMITED

 

10 810

192,379

207,105

– 14,726

– 14,726

2 051,22

200,433

IVECO SpA

 

31 381

218,029

244,542

– 26,513

– 26,513

2 453,76

228,131

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

D

14 517

255,021

276,930

– 21,909

– 21,909

2 030,51

267,020

KIA MOTORS CORPORATION

P5

1 378

121,285

145,127

– 23,842

– 23,842

1 384,79

132,739

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

403

116,418

152,246

– 35,828

– 35,828

1 461,34

129,288

LADA AUTOMOBILE GmbH

DMD

55

218,842

 

 

 

1 236,35

220,745

LADA FRANCE

P7

13

179,000

141,392

37,608

37,608

1 344,62

179,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

204

114,063

 

 

 

1 283,70

118,029

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

178

205,573

 

 

 

2 099,21

210,539

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

335

132,235

 

 

 

1 715,02

152,313

M.F.T.B.C.

P1

6

237,750

220,725

17,025

17,025

2 197,67

242,167

MIA ELECTRIC SAS

 

9

0,000

100,094

– 100,094

– 100,094

900,56

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P6/D

2 368

192,202

210,000

– 17,798

– 17,798

1 971,60

202,592

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P6/D

430

203,641

210,000

– 6,359

– 6,359

2 060,83

208,040

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P6/D

9 711

202,875

210,000

– 7,125

– 7,125

1 955,90

206,504

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

39 343

140,282

191,926

– 51,644

– 51,644

1 888,00

184,325

ADAM OPEL AG

P4

77 322

156,975

177,176

– 20,201

– 20,201

1 729,40

172,516

PIAGGIO & C SpA

D

2 285

115,871

155,000

– 39,129

– 39,129

1 093,36

145,090

RENAULT SAS

P7

204 847

114,825

166,494

– 51,669

– 51,822

1 614,54

149,052

RENAULT TRUCKS

 

7 682

214,930

245,610

– 30,680

– 30,680

2 465,25

225,265

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

741

197,079

210,000

– 12,921

– 12,921

2 064,60

203,709

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

190

158,421

 

 

 

1 231,19

162,100

TATA MOTORS LIMITED

 

77

191,358

209,026

– 17,668

– 17,668

2 071,87

193,169

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

28 016

181,199

195,431

– 14,232

– 14,360

1 925,69

192,592

TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

DMD

662

256,985

 

 

 

1 940,61

259,695

VOLVO CAR CORPORATION

 

2 406

142,776

183,178

– 40,402

– 40,402

1 793,94

158,808



Tabella 2

Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

MEDIA di CO2 (70 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo modificato

Massa media

MEDIA di CO2 (100 %)

DAIMLER

P1

126 090

187,577

217,704

– 30,127

– 30,160

2 165,18

199,926

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA

P2

126 114

141,520

172,730

– 31,210

– 31,253

1 681,59

158,184

FORD-WERKE GmbH

P3

192 687

160,689

191,129

– 30,440

– 30,467

1 879,43

178,734

GENERAL MOTORS

P4

77 351

156,966

177,174

– 20,208

– 20,208

1 729,38

172,510

KIA

P5

1 781

120,066

146,738

– 26,672

– 26,672

1 402,11

131,958

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

12 509

200,650

210,000

– 9,350

– 9,350

1 962,48

205,817

RAGGRUPPAMENTO RENAULT

P7

226 915

113,870

163,493

– 49,623

– 49,771

1 582,27

147,444

Note esplicative per le tabelle 1 e 2:

Colonna A:

Tabella 1 : «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, la denominazione registrata presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2 : «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 con effetto per l'esercizio 2014.

«DMD» significa che si applica una deroga de minimis, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2014 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2014.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa o al CO2 e ai dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.

Colonna D:

«Emissioni medie di CO2 (70 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 4, paragrafo 3, sulla base del 70 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state adeguate al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido per la massa e per le emissioni di CO2.

Colonna E:

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.

Colonna F:

▼C1

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, le emissioni specifiche medie di CO2 sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

▼B

Colonna G:

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore

=

valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2

=

le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2

=

l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I:

«Emissioni medie di CO2 (100 %)», le emissioni specifiche medie di CO2 che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 sono state adeguate al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.



( 1 ) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

Top