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Document 31991R3922R(01)
Rettifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU n. L 373 del 31. 12. 1991)
Rettifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU n. L 373 del 31. 12. 1991)
ABl. L 197 vom 6.8.1993, p. 57–58
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/corrigendum/1993-08-06/oj
Rettifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU n. L 373 del 31. 12. 1991)
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 06/08/1993 pag. 0057 - 0057
Rettifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 373 del 31 dicembre 1991) - In tutta la direttiva [titolo, secondo, terzo, sesto, ottavo, nono ed undicesimo considerando; articolo 1, paragrafi 1 e 2; articolo 3; articolo 4, paragrafo 1; articolo 6, paragrafi 1 e 2; articolo 8, paragrafi 1 e 2; articolo 10, lettera a); articolo 11, paragrafi 1 e 2; allegato II, titolo], anziché « regole tecniche » leggi « requisiti tecnici ». - In tutta la direttiva [ottavo considerando; articolo 2, lettera e) ed f); articolo 6, paragrafi 1 e 2; articolo 7; allegato II, punto 2, titolo], anziché « omologazione » ed « omologati » leggi, rispettivamente, « certificazione » e « certificati ». - In tutta la direttiva [terzo, quinto, sesto ed ottavo considerando; articolo 1, paragrafo 1; articolo 2, lettera h); articolo 7; articolo 9], anziché « esercizio » leggi « operazioni ». - In tutta la direttiva [articolo 1, paragrafo 1; articolo 2, lettera e); articolo 7; articolo 8, paragrafo 1], anziché « organismi » leggi « organizzazioni ». - Nell'ottavo considerando, in fine, anziché « ulteriori operazioni » leggi « ulteriori attività ». - Nell'undicesimo considerando, dopo il termine « Commissione » sono inseriti i termini « , assistita da un Comitato di esperti nominati dagli Stati membri, » e anziché « modifiche stabilite » leggi « modifiche elaborate ». - Nell'articolo 1, paragrafo 2, e nell'articolo 2, lettera a), anziché « utilizzati dagli operatori » e « operatore . . . utilizza » leggi « impiegati dagli esercenti » e, rispettivamente, « esercente . . . impiega ». - Nell'articolo 2, lettera b), anziché « un'attrezzatura dell'aviazione civile » leggi « una pertinenza dello stesso ». - il testo dell'articolo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente: « c) "pertinenza", qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato o accessorio impiegato o destinato all'impiego in volo di un aeromobile o destinato ad essere installato su un aeromobile civile o collegato allo stesso, ma non facente parte di una cellula, di un motore o di un'elica; ». - Nell'articolo 2, lettera d), i termini « elemento », « componente o sottogruppo » e « destinato ad aeromobili, motori, eliche o attrezzature dell'aviazione civile » sono sostituiti, rispettivamente, dai termini « componente », « parte o sottoinsieme » e « destinato ad aeromobili civili o motori, eliche o pertinenze degli stessi ». - Il testo dell'articolo 2, lettera e) è sostituito dal testo seguente: « e) "certificazione" (di un prodotto, di un servizio, di un'organizzazione, di una persona), qualsiasi forma di riconoscimento legale attestante che il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona risponde ai requisiti applicabili. Detta certificazione comprende due atti: i) l'atto di accertamento che, dal punto di vista tecnico, il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona è conforme ai requisiti applicabili; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze tecniche; ii) l'atto del riconoscimento formale di tale conformità ai requisiti applicabili attraverso il rilascio di un certificato, di una licenza, di un'approvazione o di qualsiasi altro documento secondo quanto prescritto dalle leggi e dalle procedure nazionali; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze legali; ». - Nell'articolo 2, lettera f), anziché « operazioni di controllo, manutenzione, modifica e riparazione per tutta la durata di vita di un aeromobile » e « della politica relativa al controllo » leggi, rispettivamente, « operazioni di ispezione, servizio, modifica e riparazione per tutta la durata della vita operativa di un aeromobile » e « dei criteri di controllo della navigabilità »; dopo i termini « esse comprendono » sono inseriti i termini « in particolare ». - Nell'articolo 2, lettera g), anziché « regolamentazione » leggi « norma ». - Nell'articolo 6, paragrafo 1, anziché « gestiti » e « altre esigenze tecniche » leggi, rispettivamente, « impiegati » e « requisiti tecnici aggiuntivi »; il testo dell'ultima frase è sostituito dal testo seguente: « Quando l'iniziale riconoscimento è riferito a determinati scopi, gli stessi scopi devono essere rispettati in ogni altro successivo riconoscimento. » - Nell'articolo 6, paragrafo 2, anziché « ammessi » leggi « accettati ». - Nell'articolo 7, anziché « incaricati della progettazione . . . nonché dell'esercizio » leggi « impegnati nella progettazione . . . nonché nell'esercizio ». - Nell'articolo 8, anziché « incidente o infortunio », « servizio », « gestito », « mansioni » e « lacuna » leggi, rispettivamente, « sinistro o incidente », « impiego », « impiegato », « attività » e « carenza ». - Il testo dell'articolo 10, lettera a) è sostituito dal testo seguente: « a) qualsiasi requisito o procedura nuovo o modificato, elaborato o adottato, conformemente alle procedure stabilite negli accordi; ». - Nell'articolo 11, paragrafo 2, anziché « sull'inclusione di » leggi « sull'inclusione o meno di ». - Nell'allegato II: - per « JAR 22 », anziché « (Alianti e alianti a motore) » leggi « (Alianti e motoalianti) »; - per « JAR 25 », anziché « (Grandi aeromobili) » leggi « (Velivoli pesanti) »; - per « JAR AWO », anziché « (Operazioni in condizioni meteorologiche "ogni tempo") » leggi « (Operazioni in condizioni di bassa visibilità) »; - per « JAR VLA », anziché « (Aeromobili ultraleggeri) » leggi « (Velivoli molto leggeri) »; - per « JAR 145 », anziché « (Organizzazioni di manutenzione autorizzate) » leggi « (Organizzazioni di manutenzione approvate) ».