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Document 62015TO0010

    Ordonnance du Tribunal (chambre des pourvois) du 21 septembre 2015.
    Carlo De Nicola contre Banque européenne d'investissement (BEI).
     Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la BEI – Harcèlement moral – Procédure d’enquête – Rapport du comité d’enquête – Définition erronée du harcèlement moral – Décision du président de la BEI de ne pas donner suite à la plainte .
    Affaire T-10/15 P.

    Recueil – Recueil de la fonction publique

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2015:705

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    21 settembre 2015 ( * )

    «Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Procedimento d’inchiesta — Relazione del comitato d’inchiesta — Definizione errata delle molestie psicologiche — Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia»

    Nella causa T‑10/15 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑52/11, Racc. FP, EU:F:2014:243), e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza,

    Carlo De Nicola, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è

    Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e E. Raimond, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

    convenuta in primo grado,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

    composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e G. Berardis, giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Carlo De Nicola, ricorrente, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (prima sezione) dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑52/11, Racc. FP; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2014:243), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del presidente della Banca Europea per gli investimenti (BEI) del 1o settembre 2010 di rigetto della sua denuncia per molestie psicologiche, ha condannato la BEI a versargli la somma di EUR 3000 ed ha respinto il ricorso quanto al resto.

    Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata

    2

    Dal punto 11 al punto 107 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha presentato la cronologia dei rapporti tra la BEI e il sig. De Nicola ed i ricorsi proposti da quest’ultimo avverso la BEI.

    3

    I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 108 a 120 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

    «108

    Con messaggio di posta elettronica del 28 dicembre 2009 il ricorrente ha precisato al servizio delle risorse umane della BEI che “la situazione [relativa al procedimento a titolo della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro] [gli] sembra[va] confusa e [che] la fonte di tale confusione [gli] pare[va] essere la circostanza che [il servizio delle risorse umane aveva] avviato unicamente una delle [due] procedure che [egli aveva] richiesto parecchi mesi prima, senza spiegare perché (...)”. Il servizio delle risorse umane ha risposto, con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2010, che era stato avviato un solo procedimento poiché il messaggio di posta elettronica del ricorrente del 15 aprile 2009 conteneva una sola domanda di avvio di una procedura d’inchiesta formale e che il servizio delle risorse umane non era al corrente dell’esistenza di altre denunce o censure che avrebbero potuto giustificare l’avvio di un’altra procedura. Si chiedeva al ricorrente di presentare formalmente al servizio delle risorse umane una domanda aggiuntiva di avvio di un altro procedimento ai sensi della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro.

    109

    Il comitato d’inchiesta competente ai sensi della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro ha elaborato una relazione d’inchiesta in data 30 giugno 2010 (in prosieguo: la “relazione del 30 giugno 2010”), precisando in particolare che “[i] fatti concernenti le molestie psicologiche lamentate dal [ricorrente] nell’ambito della presente denuncia” erano quelli che “[erano] stati sottoposti al Tribunale (…) nella causa F‑55/08 e [che avevano] costituito l’oggetto [della] sentenza del 30 novembre 2009”. Nella relazione del 30 giugno 2010 il comitato d’inchiesta ha concluso che la denuncia del ricorrente doveva essere respinta, dal momento che il ricorrente non aveva dimostrato di essere stato vittima di molestie da parte degli agenti della BEI in discussione né da parte della BEI in quanto organizzazione. Il comitato d’inchiesta ha formulato alcune raccomandazioni al fine di tentare di dare risposta al “sentimento di ingiustizia provato dal [ricorrente]”.

    110

    Con lettera del 1o settembre 2010 il presidente della BEI ha informato il ricorrente della conclusione del comitato d’inchiesta secondo la quale la sua denuncia doveva essere respinta e che “non occorre[va] quindi prevedere nessuna azione” (in prosieguo: la “decisione del 1o settembre 2010”).

    111

    Con messaggi di posta elettronica del 14 ottobre 2010, del 7 dicembre 2010 e del 16 febbraio 2011 il ricorrente ha chiesto copia di tutti gli atti relativi ai lavori del comitato d’inchiesta, quali, ad esempio, i verbali delle audizioni. Il 9 marzo 2011 il servizio delle risorse umane della BEI gli ha trasmesso la relazione del 30 giugno 2010. Con messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2011 il ricorrente ha considerato che la trasmissione della menzionata relazione fosse tardiva e non rispondesse completamente alla sua domanda di avere accesso a tutti gli atti relativi ai lavori del comitato d’inchiesta. Il servizio delle risorse umane ha proposto al ricorrente, con messaggio di posta elettronica del 28 marzo 2011, di trasmettere al presidente del comitato d’inchiesta la richiesta del ricorrente. Con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2011 il ricorrente, in sostanza, ha accettato tale proposta, pur meravigliandosi di non avere ancora ricevuto i documenti richiesti.

    112

    Nel frattempo, il 26 agosto 2010, il ricorrente ha presentato una terza denuncia ai sensi della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro. Tale denuncia è stata respinta con decisione del presidente della BEI del 20 dicembre 2011, decisione che il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale con ricorso iscritto al ruolo con il numero F‑37/12. La causa è attualmente pendente dinanzi al Tribunale.

    113

    Con lettera del 26 ottobre 2010, il ricorrente ha chiesto l’avvio di un procedimento di conciliazione dinanzi al comitato di conciliazione della Banca, riguardo alla decisione del 1o settembre 2010 e alla relazione del 30 giugno 2010.

    114

    Con lettera del 17 novembre 2010 (in prosieguo: la “lettera del 17 novembre 2010”) il presidente della BEI ha informato il ricorrente che la sua domanda di conciliazione del 26 ottobre 2010 era ricevibile, in particolare relativamente alle conclusioni della relazione del 30 giugno 2010. Il presidente della BEI precisava che il comitato di conciliazione non aveva poteri di istruzione e non avrebbe potuto indagare nuovamente sulle affermazioni riguardanti le molestie psicologiche. Esso si sarebbe limitato a controllare unicamente se la relazione del 30 giugno 2010 fosse viziata da un errore manifesto, da irregolarità di forma o da sviamento di potere. Infine, nella lettera del 17 novembre 2010 il presidente della BEI precisava che “non [poteva] accettare la proposta [del ricorrente] di ‘autorappresentarsi’” nell’ambito del procedimento di conciliazione.

    115

    Con lettera del 30 novembre 2010 (in prosieguo: la “lettera del 30 novembre 2010”) il presidente della BEI ha accettato la designazione, da parte del ricorrente, dell’avvocato I. affinché lo rappresentasse dinanzi al comitato di conciliazione. Dal canto suo egli ha designato il sig. Gi. per rappresentare la BEI. Il presidente della BEI ha ricordato al ricorrente che doveva essere rappresentato da un terzo, dato che il precedente esistente in proposito non poteva modificare la prassi amministrativa consolidata.

    116

    Con lettera del 27 gennaio 2011 il comitato di conciliazione ha informato il presidente della BEI di non essere pervenuto ad una soluzione accettabile per entrambe le parti.

    117

    Con lettera del 23 marzo 2011 inviata al ricorrente il presidente della BEI ha “osserv[ato] che [il ricorrente] [aveva] avviato un certo numero di procedimenti [ai sensi della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro] nei confronti di colleghi” che si aggiungevano ai procedimenti di conciliazione ed ai ricorsi giurisdizionali. Egli ha informato il ricorrente della propria “preoccupazione rispetto [all’]accumulazione di procedimenti formali” e del fatto che “[s’]interrog[ava] sulla possibilità di trovare un modo meno conflittuale per dirimere le controversie […] che [opponevano] [il ricorrente] alla Banca”, suggerendo di “esplorare la via della mediazione”.

    118

    Il ricorrente e il sig. Gr. hanno discusso il 31 marzo 2011 e il 13 aprile 2011 di un’eventuale mediazione. Con messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2011 il ricorrente ha trasmesso al sig. Gr. la stima dei danni che riteneva di avere subìto, chiedendo se la BEI fosse pronta a pagare l’importo indicato. Con messaggio di posta elettronica del medesimo giorno (in prosieguo: il “messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2011”) il sig. Gr. ha risposto al ricorrente che, come discusso il giorno prima, la BEI non era disposta a pagare l’importo del risarcimento danni richiesto e che, come convenuto, il servizio delle risorse umane della BEI aveva preparato una nota con cui informava il presidente della BEI che il procedimento di mediazione era “chiuso”.

    119

    Il 29 agosto 2011 il ricorrente ha presentato una quarta denuncia ai sensi della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro. Detta denuncia è stata respinta con la decisione del presidente della BEI del 29 aprile 2013, decisione impugnata dal ricorrente dinanzi al Tribunale con il ricorso iscritto al ruolo con il numero F‑104/13. La causa è attualmente pendente dinanzi al Tribunale.

    120

    Con sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P; in prosieguo: la “sentenza 27 aprile 2012”, EU:T:2012:205), il Tribunale dell’Unione europea ha parzialmente annullato la sentenza del 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), segnatamente nella parte in cui respingeva le conclusioni del ricorrente dirette ad ottenere il riconoscimento della responsabilità della BEI per le molestie che essa avrebbe messo in atto nei suoi confronti e dirette ad ottenere il risarcimento dei danni lamentati a tale titolo, e ha rinviato la causa al Tribunale, dove è stata registrata con il numero di ruolo F‑55/08 RENV. Il Tribunale dell’Unione europea ha considerato, infatti, in sostanza, che la domanda di risarcimento dei danni non dovesse obbligatoriamente essere preceduta da un procedimento precontenzioso. Il Tribunale dell’Unione europea ha invece confermato la sentenza del 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159) relativamente alle conclusioni dirette al risarcimento di diversi altri danni subìti dal ricorrente».

    4

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 24 aprile 2011, il sig. De Nicola ha chiesto in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del 1o settembre 2010; in secondo luogo, l’annullamento della relazione del 30 giugno 2010; in terzo luogo, l’annullamento delle lettere del 17 e del 30 novembre 2010; in quarto luogo, l’annullamento del messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2011; in quinto luogo, l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui quelli utilizzati dal comitato d’inchiesta; in sesto luogo, l’accertamento delle molestie psicologiche di cui si reputava vittima; in settimo luogo, la condanna della BEI, da un lato, a cessare tali molestie e, dall’altro, a risarcire i danni che ne conseguivano per il medesimo; in ottavo luogo, l’adozione di talune misure istruttorie, e, in nono luogo, la condanna della BEI alle spese.

    5

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha, innanzitutto, annullato la decisione del presidente della BEI del 1o settembre 2010, in quanto tale decisione era fondata sulla relazione adottata dal comitato d’inchiesta del 30 giugno 2010 viziata da svariate irregolarità, ha, inoltre, condannato la BEI a pagare al sig. De Nicola la somma di EUR 3000 a titolo di risarcimento dei danni derivanti da motivi diversi dalle molestie e, infine, ha respinto il ricorso quanto al resto.

    Sull’impugnazione

    Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

    6

    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2015, il sig. De Nicola ha proposto la presente impugnazione in forza dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte.

    7

    Con memoria del 17 gennaio 2015, il sig. De Nicola ha chiesto la trattazione della causa nell’ambito di un procedimento accelerato. Il Tribunale non ha accolto tale istanza.

    8

    Il 16 aprile 2015 la BEI ha depositato la propria comparsa di risposta.

    9

    Il sig. De Nicola chiede che il Tribunale voglia:

    accogliere la presente impugnazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullare i paragrafi 2 e 3 del dispositivo ed i punti 5, 7, 14, da 16 a 21, da 24 a 27, 29, 32, da 35 a 37, da 39 a 43, da 46 a 55, da 57 a 59, da 62 a 66, 68 e 69, 73, 74, 76, 77, da 87 a 91, 93, da 95 a 100, 103, 106, 107, da 109 a 112, 117, 120, 124, 142, 144, 145, da 148 a 153, da 161 a 170, da 175 a 182 e da 184 a 193 della sentenza impugnata;

    rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica affinché, in diversa composizione, si pronunci nuovamente sui punti annullati, previo espletamento della perizia medica precedentemente richiesta;

    condannare la BEI alle spese.

    10

    La BEI chiede che il Tribunale voglia:

    respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o infondata;

    condannare il ricorrente alle spese.

    In diritto

    11

    Ai sensi dell’articolo 208 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP, EU:T:2008:402, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:221, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

    12

    A sostegno della sua impugnazione, il sig. De Nicola deduce dieci motivi vertenti, il primo, su una violazione delle norme relative alla composizione della sezione che ha pronunciato la sentenza impugnata, il secondo, su vari errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica nella ricostruzione dei fatti all’origine della controversia, il terzo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’annullamento della decisione del 1o settembre 2010, il quarto, su un’errata applicazione da parte del Tribunale della funzione pubblica dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del suo regolamento di procedura nell’esame della domanda diretta all’annullamento delle lettere del 17 e del 30 novembre 2010 e del messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2011, il quinto, su un’errata applicazione da parte del Tribunale della funzione pubblica dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura nell’esame della domanda diretta all’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui quelli utilizzati dal comitato d’inchiesta, il sesto, su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di accertamento delle molestie psicologiche che egli ha asseritamente subìto, il settimo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di porre fine alle molestie psicologiche che egli ha asseritamente subito, l’ottavo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel dichiarare premature le conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle molestie, il nono, su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame delle conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati da motivi diversi dalle molestie, e, il decimo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel rigetto della domanda di misure istruttorie.

    Sul primo motivo, vertente su una violazione delle norme relative alla composizione della sezione che ha pronunciato la sentenza impugnata

    13

    Con il suo primo motivo il sig. De Nicola fa valere che, in sostanza, il Tribunale della funzione pubblica ha violato la norma secondo cui solo i giudici che hanno partecipato all’udienza dibattimentale possono partecipare alla deliberazione della causa. Al riguardo il sig. De Nicola afferma che detta norma deve essere interpretata nel senso che i giudici che compongono la sezione devono obbligatoriamente mantenere le stesse funzioni assunte il giorno dell’udienza. In caso contrario, si avrebbe una modifica della composizione della sezione, implicante la nullità della decisione adottata. Nel caso di specie, il sig. De Nicola fa valere che una simile modifica ha avuto luogo, dal momento che, nella parte introduttiva della sentenza impugnata, la sezione era composta da un presidente facente funzioni e da altri due giudici, e che la sentenza impugnata è stata sottoscritta in calce da uno di questi due giudici, in qualità di presidente. Ad avviso del sig. De Nicola ciò implica che la composizione della sezione è stata modificata tra l’udienza e la pronuncia della sentenza impugnata.

    14

    La BEI contesta tale motivo.

    15

    In proposito occorre rilevare che dalla sentenza impugnata emerge che non ha avuto luogo alcuna modifica nella composizione della sezione. Difatti, il collegio giudicante indicato nella parte introduttiva è lo stesso che ha sottoscritto in calce al dispositivo della sentenza impugnata. La firma cui si riferisce, erroneamente, il sig. De Nicola è quella relativa all’udienza di pronuncia, in base all’obbligo previsto dall’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, vale a dire che «[l]a sentenza è pronunciata in pubblica udienza». Orbene, nel caso di specie risulta che uno dei due giudici facenti parte del collegio giudicante iniziale è nel frattempo divenuto presidente di sezione e che, in tale qualità, ha presieduto l’udienza di pronuncia della sentenza impugnata. Pertanto, la suddetta firma risponde all’obbligo di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento del Tribunale della funzione pubblica. Di conseguenza, il motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    Sul secondo motivo, vertente su vari errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica nella ricostruzione dei fatti all’origine della controversia

    16

    Con il suo secondo motivo il sig. De Nicola fa valere che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in vari errori di diritto nella ricostruzione dei fatti all’origine della controversia. In primo luogo, il sig. De Nicola chiede al Tribunale di confermare l’irrilevanza giuridica della relazione preparatoria d’udienza e il fatto che questa non abbia alcun contenuto decisorio, cosicché non può acquisire autorità di cosa giudicata. In secondo luogo, il sig. De Nicola chiede la cancellazione dei punti 69, 89, 103 e 112 della sentenza impugnata, in quanto conterrebbero elementi che non sono stati menzionati nel ricorso e nella memoria di difesa. In terzo luogo, il sig. De Nicola addebita al Tribunale della funzione pubblica di avere omesso fatti che egli aveva nondimeno ampiamente illustrato. In quarto luogo, il sig. De Nicola contesta la ricostruzione dei fatti riportata in taluni punti della sentenza impugnata.

    17

    Quanto alla domanda del sig. De Nicola volta ad ottenere la conferma dell’irrilevanza giuridica della relazione preparatoria d’udienza e del fatto che questa non abbia alcun contenuto decisorio, dal momento che detta domanda non è diretta a contestare la sentenza impugnata, bensì ad ottenere una dichiarazione del giudice dell’impugnazione, il che non rientra nei compiti di quest’ultimo, essa deve essere respinta in quanto irricevibile. Relativamente alla domanda di cancellazione dei punti 69, 89, 103 e 112 della sentenza impugnata e all’asserita omissione dei fatti, si deve rilevare che il sig. De Nicola si limita, da un lato, a chiedere la cancellazione dei punti in questione e, dall’altro, a rimproverare al Tribunale della funzione pubblica di avere omesso fatti, senza indicare in che modo la cancellazione di tali punti e dette asserite omissioni influirebbero sul dispositivo della sentenza impugnata. Pertanto, gli argomenti in discorso devono essere respinti in quanto manifestamente infondati. Infine, quanto alla contestazione della ricostruzione di fatto contenuta in taluni punti della sentenza impugnata, il sig. De Nicola, nella sua impugnazione, si limita brevemente a fornire precisazioni di fatto o a contestare, in modo lapidario e senza alcun elemento a sostegno, talune valutazioni fattuali del Tribunale della funzione pubblica. Dato che un ricorrente deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal giudice e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato detto giudice a tale snaturamento (sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 50), il presente argomento deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    18

    Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

    Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’annullamento della decisione del 1o settembre 2010

    19

    Con il suo terzo motivo il sig. De Nicola fa valere, in sostanza, che «il vizio del parere diventa un vizio del provvedimento [del presidente del 1o settembre 2010], non tanto perché il primo “costituisce una formalità sostanziale” (...), quanto, invece, perché il presidente vi si è pedissequamente riportato, facendo propri tutti i vizi da cui quello era inficiato».

    20

    La BEI afferma che tale motivo è irricevibile e, in ogni caso, infondato.

    21

    Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte, un’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Orbene, nel caso in esame il Tribunale della funzione pubblica ha accolto le conclusioni del sig. De Nicola dirette all’annullamento della decisione del presidente della BEI del 1o settembre 2010. Pertanto, il motivo dedotto dal sig. De Nicola non può avere alcuna influenza sul dispositivo della sentenza impugnata né procurargli alcun beneficio (sentenze del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P, Racc., EU:C:1995:339, punto 13, e del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, C‑174/99 P, Racc., EU:C:2000:412, punto 33). Ne consegue che il motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    Sul quarto motivo, vertente su un’errata applicazione da parte del Tribunale della funzione pubblica dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del suo regolamento di procedura nell’esame della domanda diretta all’annullamento delle lettere del 17 e del 30 novembre 2010 e del messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2011

    22

    Con il suo quarto motivo il sig. De Nicola censura il Tribunale della funzione pubblica per non aver annullato le lettere del 17 e del 30 novembre 2010 e il messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2011. Al riguardo il sig. De Nicola afferma che il Tribunale della funzione pubblica, per evitare di pronunciarsi sulla sua domanda, ha dichiarato irricevibili i motivi relativi a tali atti, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del suo regolamento di procedura.

    23

    La BEI contesta tale motivo.

    24

    In via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto irricevibili le conclusioni del sig. De Nicola dirette all’annullamento delle lettere del 17 e del 30 novembre 2010 e del messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2011, sulla base del rilievo che dette conclusioni non rispondevano ai requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del suo regolamento di procedura in quanto non contenevano l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto invocati.

    25

    Orbene, si deve rilevare che il sig. De Nicola si limita ad affermare che il Tribunale della funzione pubblica ha applicato in maniera errata l’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del suo regolamento di procedura senza specificare in alcun modo le proprie asserzioni. D’altra parte, dal fascicolo del procedimento di primo grado risulta che il Tribunale della funzione pubblica, al punto 166 della sentenza impugnata, ha correttamente respinto in quanto irricevibili dette conclusioni, le quali non rispettavano le condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del suo regolamento di procedura. Il motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    Sul quinto motivo, vertente su un’errata applicazione da parte del Tribunale della funzione pubblica dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura nell’esame della domanda diretta all’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui quelli utilizzati dal comitato d’inchiesta

    26

    Con il quinto motivo, il sig. De Nicola sostiene che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto dichiarando che la sua domanda diretta all’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui quelli utilizzati dal comitato d’inchiesta, non rispondeva ai requisiti di chiarezza e precisione posti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura. Di conseguenza, il sig. De Nicola chiede che il punto 167 della sentenza impugnata sia oggetto di riforma.

    27

    La BEI contesta gli argomenti del sig. De Nicola.

    28

    Occorre rilevare che il sig. De Nicola si limita ad affermare che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura, senza specificare in alcun modo le proprie asserzioni. Peraltro, dal fascicolo del procedimento di primo grado risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente respinto, al punto 167 della sentenza impugnata, le conclusioni del sig. De Nicola dirette all’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui quelli utilizzati dal comitato d’inchiesta, in quanto essi non rispondevano ai requisiti di chiarezza e di precisione posti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura. Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    Sul sesto motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di accertamento delle molestie psicologiche asseritamente subìte dal sig. De Nicola

    29

    Con il suo sesto motivo il sig. De Nicola sostiene che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore nella sentenza impugnata, confondendo la sua domanda di accertamento delle molestie con la sua domanda condanna a cessare quelle molestie. Inoltre, il sig. De Nicola asserisce che l’accertamento delle molestie non costituisce una dichiarazione di principio e che, pertanto, i riferimenti giurisprudenziali menzionati nella sentenza impugnata non sono pertinenti.

    30

    La BEI contesta tale motivo.

    31

    Orbene, occorre rilevare che, al punto 169 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto correttamente in quanto irricevibile la domanda del sig. De Nicola diretta all’accertamento delle molestie che quest’ultimo afferma aver subìto, sulla base della giurisprudenza costante secondo cui non spetta al giudice dell’Unione pervenire a constatazioni di principio (sentenza del 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 e T‑300/01, Racc. FP, EU:T:2004:367, punto 136). Di conseguenza, il sesto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    Sul settimo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di cessazione delle molestie asseritamente subìte dal sig. De Nicola

    32

    Con tale motivo il sig. De Nicola fa valere che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto dichiarando irricevibili le sue conclusioni dirette ad ottenere che alla BEI fosse rivolta un’ingiunzione di cessare le molestie psicologiche.

    33

    La BEI contesta tale motivo.

    34

    Relativamente a tale settimo motivo, si deve rilevare che il Tribunale della funzione pubblica ha respinto correttamente in quanto irricevibile la domanda del sig. De Nicola diretta ad ottenere che fosse rivolta alla BEI un’ingiunzione di cessare le molestie psicologiche che questi avrebbe subìto, sulla scorta della giurisprudenza costante secondo cui non compete al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni all’amministrazione (v. sentenza del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P, Racc. FP, EU:T:2010:477, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    Sull’ottavo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel dichiarare premature le conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle molestie psicologiche

    35

    Con tale motivo il sig. De Nicola addebita, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica di avere respinto in quanto premature le sue conclusioni dirette al risarcimento dei danni conseguenti alle molestie psicologiche di cui è stato vittima da parte della BEI e di taluni membri del suo personale sin dal 1993.

    36

    La BEI contesta tale motivo.

    37

    Orbene, occorre rilevare che, al punto 160 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto la domanda di annullamento della decisione del 1o settembre 2010 a causa delle irregolarità che viziavano la relazione del comitato d’inchiesta. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto valere dal sig. De Nicola, il fatto che il Tribunale della funzione pubblica abbia annullato la decisione che negava l’esistenza delle molestie non implica che tali molestie abbiano avuto luogo. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente respinto in quanto premature le conclusioni del ricorrente dirette al risarcimento dei danni sulla base del rilievo che queste si basavano sull’esistenza di molestie psicologiche che non competeva al giudice accertare.

    38

    Pertanto, il motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    Sul nono motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame delle conclusioni dirette al risarcimento dei danni cagionati da motivi diversi dalle molestie

    39

    Con il suo nono motivo, il sig. De Nicola addebita al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto nell’esame delle conclusioni dirette al risarcimento dei danni cagionati dai motivi diversi dalle molestie, ossia la violazione da parte della BEI dei principi di diligenza e di buona amministrazione nonché di altri principi. Il motivo si articola in due parti.

    40

    Con la prima parte il sig. De Nicola fa valere che il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo, in quanto irricevibili, le domande di risarcimento dei danni conseguenti al fatto che la BEI gli aveva imposto vari trasferimenti da Lussemburgo a Roma e che la stessa non lo avrebbe mai promosso. Il sig. De Nicola afferma, infatti, che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto dichiarando che egli non aveva addotto alcun elemento nuovo e che, di conseguenza, le sue conclusioni dirette al risarcimento dei danni respinte nella sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, Racc. FP, EU:F:2009:159), erano divenute definitive dopo il loro rigetto da parte del Tribunale nella succitata sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (EU:T:2012:205). In proposito, il sig. De Nicola afferma che il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica è contraddittorio. A suo avviso, se, nella sentenza dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, Racc. FP, EU:F:2014:244), il Tribunale della funzione pubblica ha pronunciato il non luogo a statuire sulle conclusioni dirette al risarcimento danni, in quanto dette conclusioni erano meglio circostanziate e argomentate nell’ambito della domanda di risarcimento presentata nella causa all’origine della sentenza impugnata, ciò implica che le conclusioni dirette al risarcimento danni presentate in quest’ultima causa non siano identiche a quelle contenute nella causa conclusasi con la sentenza De Nicola/BEI sopra citata (F‑55/08, Racc. FP, EU:F:2009:159). Pertanto, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore dichiarando che le sue conclusioni dirette al risarcimento danni a tale riguardo erano divenute definitive.

    41

    Con la seconda parte il sig. De Nicola chiede, anzitutto, la riforma parziale del punto 185 della sentenza impugnata, poiché ritiene che la lettera del 6 marzo 2001, con cui gli sono state imposte talune restrizioni nell’esercizio della sua attività professionale, non fosse giustificata, nemmeno ab initio, e fosse quindi illegittima, giacché egli non avrebbe avuto la minima intenzione diffamatoria nei confronti della BEI o dei membri del suo personale né avrebbe divulgato alcuna informazione confidenziale a terzi. Il sig. De Nicola contesta altresì l’importo del risarcimento accordatogli dal Tribunale della funzione pubblica, il quale ha riconosciuto che le restrizioni che gli erano state imposte con la lettera del 6 marzo 2001 erano state applicate al di là dei limiti ragionevoli di quanto richiesto dall’interesse del servizio. Infine, il sig. De Nicola ritiene che la sentenza impugnata non abbia indicato i criteri che hanno indotto il Tribunale della funzione pubblica a concedere detto risarcimento.

    42

    La BEI contesta tale motivo.

    43

    Per quanto riguarda la prima parte, si deve rilevare che l’argomento relativo alla presunta contraddittorietà nel ragionamento del Tribunale della funzione pubblica si fonda su una premessa errata. Infatti, nella sentenza De Nicola/BEI, supra punto 40 (EU:F:2014:244), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il non luogo a statuire sulle conclusioni dirette al risarcimento danni attinenti ai fatti relativi alle molestie e non ai fatti riconducibili a motivi diversi dalle molestie. Tale argomento pertanto è privo di fondamento in fatto. Si deve poi rilevare che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente respinto in quanto irricevibili le domande di risarcimento dei danni conseguenti al fatto che la BEI aveva imposto al sig. De Nicola vari trasferimenti da Lussemburgo a Roma e che essa non lo avrebbe mai promosso, atteso che tali conclusioni erano già state respinte dal Tribunale nella sentenza De Nicola/BEI, supra punto 40 (EU:T:2012:205) e, quindi, erano divenute definitive.

    44

    Per quanto riguarda la seconda parte, si deve anzitutto rilevare che, al punto 185 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente fatto riferimento al punto 91 della sentenza del 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI (T‑120/01 e T‑300/01, Racc. FP, EU:T:2004:367), in cui il Tribunale aveva dichiarato che la lettera del 6 marzo 2001 non era viziata da irregolarità atteso che i provvedimenti previsti in tale lettera, ancorché fortemente restrittivi, trovavano giustificazione nelle circostanze proprie del caso di specie ed avevano carattere temporaneo. Dal momento che detta sentenza non è stata oggetto d’impugnazione, essa ha acquisito definitivamente autorità di cosa giudicata e, pertanto, l’argomento del sig. De Nicola diretto ad ottenere la riforma del punto 185 della sentenza impugnata deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    45

    Per quanto attiene agli argomenti del sig. De Nicola secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe determinato in modo errato l’importo del risarcimento e non avrebbe indicato i criteri che lo hanno indotto a concedere tale risarcimento, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, quando il Tribunale della funzione pubblica ha accertato l’esistenza di un danno, esso è il solo competente a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e l’entità del risarcimento di tale danno, a condizione che, affinché il Tribunale possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale della funzione pubblica, esse siano sufficientemente motivate e, per quanto concerne la valutazione di un pregiudizio, indichino i criteri considerati nella determinazione dell’importo stabilito (sentenza del 5 novembre 2014, Commissione/Thomé, T‑669/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:929, punto 79).

    46

    Orbene, alla luce di detta giurisprudenza costante, gli argomenti del sig. De Nicola non possono essere accolti. Infatti, la determinazione dell’ammontare dei danni esula dal controllo giurisdizionale del Tribunale, posto che tale controllo è circoscritto ai criteri presi in considerazione ai fini della sua determinazione. Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dal sig. De Nicola, risulta che il Tribunale della funzione pubblica, ai punti da 187 a 189 della sentenza impugnata, ha indicato a sufficienza i criteri sui quali ha fondato la propria decisione di fissare ex aequo et bono nella somma forfettaria di EUR 3000 l’importo del risarcimento da riconoscere al sig. De Nicola per il suo pregiudizio morale cagionato dalla durata sproporzionata delle restrizioni previste nella lettera del 6 marzo 2001. Invero, il Tribunale della funzione pubblica ha deciso che la somma forfettaria di EUR 3000 trovasse giustificazione nel fatto che, in primo luogo, le restrizioni previste nella lettera del 6 marzo 2001, giustificate all’epoca della reintegrazione del sig. De Nicola nella BEI e durante il periodo di adattamento che ha fatto seguito alla sua reintegrazione, hanno poi perdurato oltre tale periodo ed hanno così ecceduto i limiti ragionevoli, in secondo luogo, dette restrizioni erano particolarmente restrittive, in terzo luogo, la BEI ha reagito con ritardo alle richieste di chiarimento del sig. De Nicola e non ha spiegato i motivi di tale ritardo e, in quarto luogo, detto comportamento della BEI ha posto il sig. De Nicola in uno stato d’incertezza e di attesa.

    47

    Di conseguenza, occorre respingere il nono motivo in quanto manifestamente infondato.

    Sul decimo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel respingere la domanda di mezzi istruttori

    48

    Con il suo decimo motivo, il sig. De Nicola contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la sua domanda diretta all’adozione di vari mezzi istruttori intesi all’accertamento dei danni da lui subìti a causa delle molestie e dei motivi diversi dalle molestie.

    49

    La BEI contesta il motivo.

    50

    Va ricordato che, sebbene competa al Tribunale della funzione pubblica, alla luce del suo regolamento di procedura, esaminare l’utilità di mezzi istruttori ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, spetta tuttavia al Tribunale verificare se il Tribunale della funzione pubblica sia incorso in un errore di diritto rifiutandosi di disporre o di adottare i suddetti mezzi [sentenza del 19 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, T‑88/13 P, Racc. (Estratti), EU:T:2015:393, punto 87].

    51

    Orbene, nel caso di specie, occorre constatare che il sig. De Nicola non adduce alcun argomento atto a dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica sia incorso in un errore di diritto nel dichiarare che le perizie richieste non presentavano alcuna utilità ai fini della soluzione della controversia in primo grado. Occorre, inoltre, rilevare che con il presente motivo il sig. De Nicola deplora che il Tribunale della funzione pubblica non abbia accolto domande di mezzi istruttori intesi all’accertamento del pregiudizio che egli avrebbe subìto a causa delle molestie e dei motivi diversi dalle molestie. A questo proposito il Tribunale della funzione pubblica, avendo, da un lato, giustamente respinto le conclusioni dirette al risarcimento danni relative ai fatti concernenti le molestie e, dall’altro, giustamente concesso la somma di EUR 3000 per i fatti diversi dalle molestie, ha correttamente dichiarato che le perizie richieste dal sig. De Nicola non presentavano alcun valore aggiunto per la soluzione della controversia. Pertanto, il motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    52

    Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, l’impugnazione dev’essere interamente respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

    Sulle spese

    53

    Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

    54

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù del successivo articolo 211, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    55

    Poiché la BEI ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nell’ambito del presente giudizio.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    così provvede:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

     

    Lussemburgo, il 21 settembre 2015

     

    Il cancelliere

    E. Coulon

    Il presidente

    M. Jaeger


    ( * )   Lingua processuale: l’italiano.

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