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Document 02018D0104-20180126
Consolidated text: Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
In force
)
02018D0104 — IT — 26.01.2018 — 000.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►C1 DECISIONE (UE) 2018/104 ◄ DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2017 (GU L 023 dell'26.1.2018, pag. 1) |
Rettificata da:
►C1 DECISIONE (UE) 2018/104 ◄ DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo ( 1 ), in conformità dell’articolo 385 dell’accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione e la Repubblica d’Armenia, ma solo nella misura in cui riguardino materie di competenza dell’Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a) titolo I;
b) titolo II: articoli 3, 4, 7 e 8;
c) titolo III: articolo 12, articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15;
d) titolo V:
i) capo 1, a eccezione dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera a);
ii) capo 2, a eccezione del riferimento alla sicurezza nucleare di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettere f e g;
iii) capo 3, a eccezione dell’articolo 46, paragrafo 1, lettere a), c) ed e);
iv) capi 7, 10, 14 e 21;
e) titolo VI, a eccezione dell’articolo 205, paragrafo 2, lettere b) e c); l’articolo 203 si applica a titolo provvisorio solo nella misura in cui riguardi investimenti diretti;
f) titolo VII;
g) titolo VIII, a eccezione dell’articolo 380, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l’applicazione provvisoria dell’accordo; e
h) gli allegati I e II, a eccezione dei riferimenti all’Euratom relativi all’infrastruttura, ai regolamenti di esecuzione e al nucleare, gli allegati III, VI, VIII, IX, X, XI e XII nonché il protocollo I del titolo VII assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo capo 2: disposizioni antifrode e in materia di controllo e il protocollo II relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Articolo 4
1. Ai fini dell’articolo 240 dell’accordo, eventuali modifiche dell’accordo adottate mediante decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
2. Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell’Unione riguardo alle modifiche dell’allegato XI dell’accordo.
Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell’allegato XI proposta dalla Repubblica d’Armenia.
Articolo 5
L’accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
( ) La data a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
( ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).