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Documento 31975R2042
Regulation (EEC) No 2042/75 of the Commission of 25 July 1975 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Úř. věst. L 213 dell' 11.8.1975, pagg. 5–11
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání
(EL, ES, PT)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 08/04/1989; Zrušeno 31989R0891
Relazione | Atto | Commento | Suddivisione interessata | Dal | al |
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modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 15 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 16 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 21 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 14 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 18 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 20 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 1 CT | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 26 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 24 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 19 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 17 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 22 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 25 | 14/08/1975 | |
modifica | 31970R2637 | Repeal | článek 23 | 14/08/1975 | |
abrogazione | 31973R3148 | Repeal | 14/08/1975 | ||
modifica | 31974R1223 | Repeal | článek 5 | 14/08/1975 | |
modifica | 31974R1223 | Repeal | článek 3 | 14/08/1975 | |
modifica | 31974R1223 | Repeal | článek 1 | 14/08/1975 | |
modifica | 31974R1223 | Repeal | článek 4 | 14/08/1975 | |
deroga | 31980R3183 | Odchylka | článek 43.3.3 | 25/10/1988 | |
deroga | 31980R3183 | Odchylka | článek 43.5 | 25/10/1988 | |
abrogazione implicita | 31983R0537 | 22/07/1994 |
Relazione | Atto | Commento | Suddivisione interessata | Dal | al |
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rettificato da | 31975R2042R(01) | ||||
modificato da | 31975R2249 | Nahrazení | příloha 2 | 30/08/1975 | |
modificato da | 31975R2607 | Nahrazení | příloha 1 | 15/10/1975 | |
modificato da | 31976R0023 | Nahrazení | příloha 1 | 15/01/1976 | |
modificato da | 31976R0257 | Nahrazení | příloha 1 | 06/02/1976 | |
completato da | 31976R0718 | Vložení | článek 8BIS | 31/03/1976 | |
modificato da | 31976R0718 | Nahrazení | příloha 1 | 31/03/1976 | |
completato da | 31976R1157 | Vložení | článek 9BIS | 17/06/1976 | |
modificato da | 31976R1157 | Nahrazení | příloha 2 | 17/06/1976 | |
modificato da | 31976R1157 | Nahrazení | článek 12.1D | 17/06/1976 | |
completato da | 31976R1381 | Vložení | článek 9BIS | 17/06/1976 | |
modificato da | 31976R1381 | Nahrazení | příloha 2 | 17/06/1976 | |
modificato da | 31976R1381 | Nahrazení | článek 12.1D | 17/06/1976 | |
modificato da | 31976R1902 | Změna | příloha | ||
modificato da | 31976R1902 | Nahrazení | článek 12.1B | 31/07/1976 | |
modificato da | 31976R2088 | Nahrazení | článek 9BIS | 25/08/1976 | |
modificato da | 31976R2088 | Změna | článek 12.1 | 25/08/1976 | |
modificato da | 31976R2325 | Nahrazení | příloha 1 | 25/09/1976 | |
modificato da | 31976R2325 | Nahrazení | článek 12.1B | 25/09/1976 | |
modificato da | 31976R2824 | Nahrazení | článek 9BISP1 | 01/12/1976 | |
modificato da | 31977R1125 | Nahrazení | článek 9B/SP1 | 01/06/1977 | |
modificato da | 31977R1125 | Nahrazení | článek 9B/SP2 | 01/06/1977 | |
modificato da | 31977R1505 | Nahrazení | příloha 1 | 09/07/1977 | |
modificato da | 31977R1505 | Nahrazení | příloha 2 | 09/07/1977 | |
modificato da | 31977R2738 | Nahrazení | příloha 1 | 01/01/1978 | |
modificato da | 31978R1411 | Změna | článek 12.1 | 01/07/1978 | |
modificato da | 31978R1411 | Nahrazení | článek 9BIS.1 | 01/07/1978 | |
modificato da | 31978R1411 | Nahrazení | článek 9BIS.2 | 01/07/1978 | |
modificato da | 31978R2524 | Nahrazení | příloha 2 | 31/10/1978 | |
modificato da | 31978R3021 | Změna | článek 11.2 | 25/12/1978 | |
modificato da | 31979R0296 | Nahrazení | článek 11.1 | 19/02/1979 | |
modificato da | 31979R0296 | Nahrazení | článek 11.2 | 19/02/1979 | |
modificato da | 31979R0296 | Nahrazení | článek 10 | 19/02/1979 | |
modificato da | 31979R2825 | Vložení | článek 9TER | 16/12/1979 | |
modificato da | 31980R1830 | Vložení | článek 9QUATER | 01/07/1980 | |
modificato da | 31980R3102 | Vložení | článek 9QUINQUIES | 15/12/1980 | |
modificato da | 31980R3480 | Dokončení | článek 7.2.2 | 01/01/1981 | |
modificato da | 31980R3480 | Dokončení | článek 9BIS.3.2 | 01/01/1981 | |
modificato da | 31980R3480 | Dokončení | článek 4.1 | 01/01/1981 | |
modificato da | 31980R3480 | Dokončení | článek 7.1 | 01/01/1981 | |
modificato da | 31980R3480 | Dokončení | článek 3.1.2 | 01/01/1981 | |
modificato da | 31980R3480 | Dokončení | článek 6 | 01/01/1981 | |
modificato da | 31980R3480 | Dokončení | článek 4.2 | 01/01/1981 | |
modificato da | 31980R3480 | Dokončení | článek 9BIS.3.1 | 01/01/1981 | |
modificato da | 31980R3480 | Dokončení | článek 7.3 | 01/01/1981 | |
modificato da | 31980R3480 | Dokončení | článek 7.2.1 | 01/01/1981 | |
modificato da | 31981R2223 | Nahrazení | článek 9QUATER | 01/07/1981 | |
derogato da | 31981R3490 | Odchylka | článek 9 | 31/12/1981 | |
derogato da | 31982R0147 | Odchylka | článek 9 | 31/03/1982 | |
derogato da | 31982R0148 | Odchylka | článek 9 | 31/03/1982 | |
derogato da | 31982R1522 | Odchylka | článek 8 | 15/06/1982 | |
modificato da | 31982R1729 | Nahrazení | článek 9QUATER | 01/07/1982 | |
derogato da | 31982R2029 | Odchylka | článek 8 | 28/07/1982 | |
derogato da | 31982R2029 | Odchylka | článek 12.1 | 28/07/1982 | |
modificato da | 31982R2466 | Nahrazení | článek 3 | 12/09/1982 | |
modificato da | 31982R2655 | Odchylka | článek 12.1 | 01/10/1982 | |
derogato da | 31982R3299 | Odchylka | článek 12.1 | 08/02/1983 | |
derogato da | 31982R3383 | Odchylka | článek 8 | 01/01/1983 | |
derogato da | 31982R3383 | Odchylka | článek 12.1 | 01/01/1983 | |
modificato da | 31983R0189 | Vložení | článek 10.2 | 28/01/1983 | |
modificato da | 31983R0189 | Nahrazení | článek 9QUINQUIES | ||
modificato da | 31983R0189 | článek 10DEVIENT článek 10.1 | |||
modificato da | 31983R0537 | Nahrazení | článek 5 | 12/03/1983 | |
derogato da | 31983R0693 | Odchylka | článek 12.1 | 26/03/1983 | |
derogato da | 31983R0984 | Odchylka | článek 8 | 31/07/1983 | |
modificato da | 31983R1733 | Nahrazení | článek 9QUATER | 01/07/1983 | |
completato da | 31983R1816 | Vložení | článek 11.10 | 05/07/1983 | |
modificato da | 31983R1816 | Nahrazení | článek 10 | 05/07/1983 | |
modificato da | 31983R1816 | Nahrazení | příloha 1 | 05/07/1983 | |
modificato da | 31983R1816 | Nahrazení | příloha 2 | 05/07/1983 | |
modificato da | 31983R1816 | Nahrazení | článek 11.1 | 05/07/1983 | |
modificato da | 31983R1816 | Nahrazení | článek 11.2 | 05/07/1983 | |
modificato da | 31983R1816 | Nahrazení | článek 9QUINQUIES.2 | ||
modificato da | 31983R2612 | Nahrazení | článek 12.1.B | 21/09/1983 | |
modificato da | 31983R3084 | Změna | článek 12.1 | 01/11/1983 | |
modificato da | 31983R3656 | Odchylka | článek 12.1 | 24/12/1983 | |
derogato da | 31983R3675 | Odchylka | článek 12.1 | 31/12/1986 | |
derogato da | 31983R3675 | Odchylka | článek 8 | 31/12/1984 | |
modificato da | 31984R1974 | Nahrazení | článek 9QUATER | 01/07/1984 | |
modificato da | 31984R1994 | Odstranění | článek 10.2 | 01/10/1984 | |
modificato da | 31984R1994 | Nahrazení | článek 13 | 01/10/1984 | |
modificato da | 31984R1994 | Nahrazení | článek 3.1 | 01/10/1984 | |
modificato da | 31984R2783 | Nahrazení | příloha 2.A | 03/10/1984 | |
modificato da | 31984R2814 | Odchylka | článek 12.1.B | 31/07/1985 | |
modificato da | 31984R2814 | Nahrazení | článek 12.1 | 05/10/1984 | |
modificato da | 31984R2844 | Nahrazení | článek 12.1.C | 10/10/1984 | |
modificato da | 31984R3536 | Nahrazení | příloha 2.A | 18/12/1984 | |
modificato da | 31985R1885 | Nahrazení | článek 9QUAT 1/1/85-31/8/85 | ||
modificato da | 31985R2119 | Nahrazení | článek 12.1.B | 01/08/1985 | |
modificato da | 31985R2310 | Nahrazení | článek 12.1.C | 13/08/1985 | |
modificato da | 31985R3168 | Nahrazení | článek 12.1.C | 01/11/1985 | |
modificato da | 31985R3817 | Dokončení | článek 7 | 01/03/1986 | |
modificato da | 31985R3817 | Dokončení | článek 6 | 01/03/1986 | |
modificato da | 31985R3817 | Dokončení | článek 4 | 01/03/1986 | |
modificato da | 31985R3817 | Dokončení | článek 9BIS | 01/03/1986 | |
derogato da | 31986R1146 | Odchylka | článek 12 | 07/08/1987 | |
modificato da | 31986R1790 | Odchylka | příloha 2 11/6/86-30/6/86 | ||
modificato da | 31986R2027 | Nahrazení | článek 9QUATER | 31/08/1987 | |
modificato da | 31986R2028 | Odchylka | článek 2 1/7/86-31/7/86 | ||
modificato da | 31986R2043 | Změna | příloha 2 | 01/07/1986 | |
modificato da | 31986R2408 | Nahrazení | článek 12.1B 1/8/86-30/6/87 | ||
modificato da | 31986R3818 | Nahrazení | příloha 2.A | 16/12/1986 | |
derogato da | 31986R4093 | Odchylka | článek 8 | 01/01/1987 | |
derogato da | 31986R4093 | Odchylka | článek 12.1 | 01/01/1987 | |
derogato da | 31986R4094 | Odchylka | článek 12.1 | 01/01/1987 | |
modificato da | 31987R0479 | Odchylka | článek 8 | 18/02/1987 | |
modificato da | 31987R0479 | Odchylka | článek 12.1 | 18/02/1987 | |
modificato da | 31987R0480 | Odchylka | článek 12.1 | 18/02/1987 | |
modificato da | 31987R0480 | Odchylka | článek 8 | 18/02/1987 | |
modificato da | 31987R0481 | Odchylka | článek 12.1 | 18/02/1987 | |
modificato da | 31987R0600 | Odchylka | příloha 2 1/3/87-30/6/87 | ||
derogato da | 31987R0833 | Odchylka | článek 12.1.B | 27/03/1987 | |
derogato da | 31987R0833 | Odchylka | článek 12.1.A | 27/03/1987 | |
modificato da | 31987R1518 | Nahrazení | článek 9QUATER | 30/09/1988 | |
modificato da | 31987R1665 | Dokončení | článek 11.2 | 17/06/1987 | |
modificato da | 31987R1665 | Nahrazení | článek 12 | 17/06/1987 | |
derogato da | 31987R4008 | Odchylka | ART12.1 | 31/12/1987 | |
modificato da | 31988R0443 | Změna | článek 12.1 | 18/02/1988 | |
modificato da | 31988R0443 | Nahrazení | článek 5 | 18/02/1988 | |
modificato da | 31988R0761 | Vložení | článek 9SEXIES 24/3-31/8/88 | ||
modificato da | 31988R1623 | Změna | příloha 2 | 11/06/1988 | |
derogato da | 31988R1759 | Odchylka | článek 12 | 01/07/1988 | |
modificato da | 31988R1861 | Nahrazení | článek 9.QUATER | 30/04/1989 | |
modificato da | 31988R2167 | Vložení | článek 9SEXIES | 21/07/1988 | |
modificato da | 31988R2877 | Změna | příloha 2 | 17/09/1988 | |
modificato da | 31988R3271 | Nahrazení | článek 10 | 25/10/1988 | |
modificato da | 31988R3995 | Dokončení | příloha 2 | 22/12/1988 | |
modificato da | 31989R0314 | Vložení | článek 9SEXIES | 09/02/1989 | |
abrogato da | 31989R0891 | 08/04/1989 |
Regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 11/08/1975 pag. 0005 - 0011
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0084
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0225
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0225
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2042/75 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1975 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 665/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , l ' articolo 15 , paragrafo 5 , e l ' articolo 16 , paragrafo 6 , visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 2 , l ' articolo 13 , paragrafo 5 , e l ' articolo 17 , paragrafo 6 , considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione istituito nel settore dei cereali e del riso sono state stabilite con regolamento ( CEE ) n . 2637/70 della Commissione , del 23 dicembre 1970 , che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione , di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1807/75 ( 6 ) ; considerando che nel regolamento ( CEE ) n . 2637/70 sono stabilite anche le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata istituito negli altri settori di prodotti ; che detto regolamento è stato ripetutamente modificato e un attento esame ha rivelato che il suo carattere composito rischia di appesantirne la gestione ; che , per maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa , occorre pertanto procedere ad una codificazione della regolamentazione applicabile per ciascun settore di prodotti e pubblicare tale codificazione in un apposito regolamento per settore ; considerando che è opportuno riprodurre nel presente regolamento le disposizioni particolari del settore dei cereali e del riso che sono necessarie all ' applicazione del regime di titoli nel settore ; considerando che tali disposizioni particolari costituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 7 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione istituito - dall ' articolo 12 del regolamento n . 120/67/CEE , - dall ' articolo 10 del regolamento n . 359/67/CEE . Articolo 2 L ' obbligo di importare o esportare si considera adempiuto se la quantità importata o esportata è inferiore del 7 % al massimo alla quantità indicata nel titolo . Articolo 3 1 . Se il titolo di esportazione è chiesto per una gara o per una vendita all ' asta pubblica indetta dagli organismi d ' intervento , ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 376/70 , il titolo è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente sia stato dichiarato aggiudicatario . La cauzione corrispondente al saldo è svincolata . Il titolo reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti : « valido per ... ( quantitativo in cifre e in lettere ) » . Il titolo di esportazione è valido soltanto nei limiti della quantità indicata nella casella n . 18 . 2 . Qualora , nell ' ambito di una gara per cereali detenuti dagli organismi d ' intervento , un ' offerta sia valida soltanto se accompagnata da una domanda di titolo di esportazione abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all ' esportazione per la stessa destinazione , il paese di destinazione è indicato nella casella n . 13 e il titolo obbliga ad esportare verso tale paese . Articolo 4 1 . Nel caso di una gara per la restituzione all ' esportazione , il titolo indica nella casella n . 18 , in lettere e in cifre , il tasso della restituzione all ' esportazione quale figura nella dichiarazione di aggiudicazione . Detto tasso è espresso nella moneta dello Stato membro che rilascia il titolo ed è preceduto da una delle menzioni seguenti : « Tasso della restituzione di base all ' esportazione aggiudicato ... » . 2 . Nel caso di una gara per il prelievo all ' esportazione , il titolo indica nella casella n . 18 , in lettere e in cifre , il tasso del prelievo all ' esportazione quale figura nella dichiarazione di aggiudicazione . Detto tasso è espresso nella moneta dello Stato membro che rilascia il titolo ed è preceduto da una delle menzioni seguenti : « Tasso del prelievo all ' esportazione aggiudicato ... » . 3 . Qualora il titolo di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardi i prodotti del settore del riso , i tassi da applicare per la conversione dell ' importo della restituzione o del prelievo , nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate la formalità doganali d ' esportazione , sono indicati nella casella 18 del suddetto titolo e constano di sei cifre rappresentative . Le cifre rappresentative sono : - tutte le cifre quando il valore del tasso di conversione calcolato è superiore a 1 ; - tutte le cifre partendo dal primo decimale superiore a zero , quando il valore del tasso di conversione calcolato è inferiore a 1 . Articolo 5 Per i prodotti delle sottovoci tariffarie 11.01 E e 11.02 A V , l ' interessato può indicare nella domanda di titolo di esportazione , nell ' ambito di ciascuna di dette rubriche , due sottovoci contigue . Per i prodotti della sottovoce tariffaria 23.07 B I aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % , l ' interessato può indicare nella domanda due sottovoci tariffarie come segue : - 23.07 B I a ) 1 e 23.07 B I b ) 1 oppure - 23.07 B I a ) 2 e 23.07 B I b ) 2 oppure - 23.07 B I b ) 1 e 23.07 B I c ) 1 oppure - 23.07 B I b ) 2 e 23.07 B I c ) 2 . Le due sottovoci indicate nella domanda sono riprodotte nel titolo di esportazione . Articolo 6 Il titolo di esportazione rilasciato per esportazioni da effettuare nell ' ambito della convenzione relativa all ' aiuto alimentare reca nella casella n . 12 una delle menzioni seguenti : « Aiuto alimentare » ; nonchù , nella casella n . 13 , la menzione del paese di destinazione . Il titolo è valido soltanto per un ' esportazione effettuata nell ' ambito di detta convenzione . Articolo 7 1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1579/74 , il titolo d ' importazione reca nella casella n . 20 una delle menzioni seguenti : « Prelievo da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1579/74 » . 2 . Per l ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 4 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1968/73 , dell ' articolo 3 , paragrafo 4 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2737/73 e dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1981/74 , il titolo di esportazione è completato come segue : - esso reca nella casella n . 12 una delle menzioni seguenti : « Fissazione in anticipo del prelievo all ' esportazione richiesta » ; - nella casella n . 17 , la menzione « restituzione fissata in anticipo valida il ... » è cancellata e sostituita dalle menzioni previste nella casella n . 17 del titolo d ' importazione ; - nella casella n . 18 figura , in lettere e in cifre , la menzione del tasso o dei tassi , in moneta nazionale , del prelievo fissato in anticipo . Inoltre , per l ' applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1981/74 , il titolo di esportazione reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti : « Prelievo all ' esportazione da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1981/74 » . 3 . Per l ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 1968/73 e dell ' articolo 3 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2737/73 , il titolo di esportazione reca nella casella n . 18 una delle menzioni seguenti : « Prelievo all ' esportazione non applicabile » . Articolo 8 I titoli d ' importazione per i prodotti elencati all ' articolo 1 del regolamento n . 120/67/CEE e all ' articolo 1 del regolamento n . 359/67/CEE sono validi dalla data di rilascio , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , fino alla scadenza dei periodi fissati nell ' allegato I . Articolo 9 I titoli di esportazione per i prodotti elencati all ' articolo 1 del regolamento n . 120/67/CEE e all ' articolo 1 del regolamento n . 359/67/CEE sono validi dalla data di rilascio , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , fino alla scadenza dei periodi fissati nell ' allegato II . Articolo 10 In caso di esportazione in base a gara indetta in un paese terzo importatore , il titolo di esportazione per frumento tenero , segala , orzo , granturco , riso , farine di frumento e di segala è valido dalla data di rilascio , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , fino alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti dall ' aggiudicazione . Tuttavia , la durata di validità di tale titolo non può superare gli otto mesi successivi a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . Articolo 11 1 . In casi speciali , la durata di validità del titolo di esportazione per frumento tenero , segala , orzo , granturco , riso e farine di frumento e di segala può superare quella di cui all ' articolo 9 , se l ' interessato prevede di concludere un ' operazione che richiede una durata superiore . 2 . In tal caso , l ' interessato presenta all ' organismo competente una domanda di titolo di esportazione abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all ' esportazione applicabile il giorno della presentazione della domanda per la destinazione prevista , ed indica contemporaneamente la quantità minima e massima che prevede di esportare , oltre al termine minimo e massimo necessario per l ' esecuzione dell ' operazione ; tuttavia , la quantità minima non può essere inferiore a 75 000 tonnellate per il frumento tenero , la segala , l ' orzo , il granturco e le farine di frumento e di segala , nù a 50 000 tonnellate per il riso . La domanda è accompagnata dalla costituzione di una cauzione speciale , calcolata in base alla quantità massima , alla quale si applicano le disposizioni dell ' articolo 12 , paragrafo 1 , del presente regolamento e dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . 3 . Lo Stato membro al cui organismo competente è stata presentata la domanda si rivolge alla Commissione , che delibera secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento n . 120/67/CEE o dell ' articolo 26 del regolamento n . 359/67/CEE , tenuto conto in particolare della quantità e dell ' aspetto economico dell ' esportazione , e che , in caso di accettazione , fissa fra l ' altro un termine entro il quale l ' interessato deve presentare il contratto all ' organismo competente . Quest ' ultimo comunica la decisione all ' interessato . 4 . Se la durata di validità fissata per il titolo coincide con quella richiesta , l ' interessato presenta all ' organismo competente , nel termine fissato conformemente al paragrafo 3 , un esemplare firmato del contratto e una copia dello stesso . Nel contratto sono indicati almeno la quantità oggetto del contratto , che deve essere compresa tra il minimo e il massimo indicati , la destinazione , il termine entro il quale deve essere effettuata l ' operazione , termine che deve essere compreso tra il minimo e il massimo indicati , il prezzo fissato per la durata del contratto , nonchù le condizioni di pagamento . Il titolo è quindi rilasciato dopo trasformazione della cauzione speciale nella cauzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 1 , del regolamento n . 120/67/CEE o all ' articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento n . 359/67/CEE . Il paese di destinazione è indicato nella casella n . 13 e il titolo obbliga ad esportare verso tale paese . 5 . Qualora l ' interessato non abbia potuto concludere un tale contratto , ne informa l ' organismo competente entro il termine prescritto per la presentazione del contratto ; il titolo non è rilasciato e la cauzione speciale e immediatamente svincolata . 6 . Salvo caso di forza maggiore , se l ' interessato non si conforma al disposto dei paragrafi 4 e 5 , il titolo non è rilasciato e la cauzione speciale viene incamerata . 7 . Se la durata di validità determinata non è quella chiesta dall ' interessato , pur essendo superiore a quella prevista dall ' articolo 9 , si applicano le disposizioni dei paragrafi 4 , 5 e 6 . Tuttavia , l ' interessato può rinunciare alla domanda di titolo entro il termine prescritto per la presentazione del contratto ; in tal caso , la cauzione speciale viene immediatamente svincolata . 8 . Se la fissazione di una durata di validità superiore a quella prevista dall ' articolo 9 è stata respinta , il titolo non viene rilasciato e la cauzione speciale viene immediatamente svincolata . 9 . All ' atto della trasformazione della cauzione speciale nella cauzione prevista dall ' articolo 12 , paragrafo 1 , del regolamento n . 120/67/CEE o dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento n . 359/67/CEE , l ' importo di quest ' ultima è modificato in funzione della quantità oggetto del contratto e la differenza è immediatamente svincolata . Articolo 12 1 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento n . 120/67/CEE e all ' articolo 1 del regolamento n . 359/67/CEE ammonta a : a ) 0,50 unità di conto per tonnellata in caso di titoli d ' importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all ' importazione , della restituzione o del prelievo all ' esportazione ; b ) 3 unità di conto per tonnellata in caso di titoli d ' importazione con fissazione anticipata del prelievo all ' importazione ; c ) 10 unità di conto/tonnellata , per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettere a ) , b ) e c ) del regolamento n . 120/67/CEE , se si tratta di titoli d ' esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all ' esportazione è fissato anticipatamente ; d ) 8 unità di conto/tonnellata per i prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera d ) del regolamento n . 120/67/CEE , all ' articolo 1 del regolamento n . 359/67/CEE , se si tratta di titoli d ' esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all ' esportazione è fissato in anticipo . 2 . Per titoli d ' importazione e di esportazione , i tassi del 95 % e del 5 % previsti dall ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 sono sostituiti rispettivamente dai tassi del 93 % e del 7 % . Articolo 13 Se la durata di validità del titolo è prorogata e l ' importo del prelievo all ' importazione o della restituzione è stato fissato in anticipo , il supplemento o i correttivo applicabile è quello valido il giorno di presentazione della domanda di titolo per un ' importazione o un ' esportazione da effettuare nell ' ultimo mese di validità dello stesso . Articolo 14 1 . L ' articolo 1 , per quanto concerne il settore dei cereali e del riso , e gli articoli da 14 a 26 del regolamento ( CEE ) n . 2637/70 sono abrogati . 2 . In tutti gli atti comunitari in cui è fatto richiamo ai predetti articoli del regolamento ( CEE ) n . 2637/70 , il richiamo si considera riferito ai corrispondenti articoli del presente regolamento . 3 . I regolamenti ( CEE ) n . 3148/73 e ( CEE ) n . 1223/74 , ad eccezione dell ' articolo 2 di quest ' ultimo , sono abrogati . Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 . ( 2 ) GU n . L 72 del 4 . 3 . 1975 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 72 del 4 . 3 . 1975 , pag . 18 . ( 5 ) GU n . L 283 del 29 . 12 . 1970 , pag . 15 . ( 6 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 33 . ( 7 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 . ALLEGATO I DURATA DI VALIDITA DEI TITOLI DI IMPORTAZIONE A . Settore cereali Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti * Durata di validità * 10.01 A * Frumento tenero e frumento segalato * 60 giorni * 10.02 * Segala * * 10.03 * Orzo * * 10.04 * Avena * * 10.05 B * Granturco , diverso dal granturco ibrido destinato alla semina * * 10.07 * Grano saraceno , miglio , scagliola , sorgo ; altri cereali * * 10.01 B * Frumento duro * 60 giorni * 11.01 A * Farine di frumento ( grano ) e di frumento segalato * 60 giorni * 11.01 B * Farine di segala * * 11.02 A I * Semole e semolini di frumento * * * Gli altri prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento n . 120/67/CEE * Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo * B . Settore riso 10.06 A I a ) * Risone a grani tondi * Fino alla scadenza del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo * 10.06 A II a ) * Riso semigreggio a grani tondi * * 10.06 B I a ) * Riso semilavorato a grani tondi * * 10.06 B II a ) * Riso lavorato a grani tondi * * 10.06 A I b ) * Risone a grani lunghi * Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo * 10.06 A II b ) * Riso semigreggio a grani lunghi * * 10.06 B I b ) * Riso semilavorato a grani lunghi * * 10.06 B II b ) * Riso lavorato a grani lunghi * * 10.06 C * Rotture di riso * Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.01 F * Farina di riso * Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.02 A VI * Semole e semolini di riso * * 11.02 E II e ) 1 * Fiocchi di riso * * 11.02 F VI * Agglomerati « pellets » di riso * * 11.08 A II * Amido di riso * * ALLEGATO II DURATA DI VALIDITA DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE A . Settore cereali Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti * Durata di validità * 10.01 A * Frumento tenero e frumento sega ato * 90 giorni * $10.02 * Sega a * * 10.03 * Orzo * * 10.04 * Avena * * 10.05 B * Granturco , diverso dal granturco ibrido destinato alla semina * * 10.07 * grano saraceno , miglio , scagliola , sorgo ; altri cereali * * 10.01 B * Frumento duro * 90 giorni * 11.01 A * Farine di frumento ( grano ) e di frumento segalato * Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.01 B * Farine di segala * * 11.02 A I * Semole e semolini di frumento * * 11.01 E * Farine di granturco * Fino alla scadenza del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.02 A V * Semole e semolini di granturco * * 11.07 * Malto * Fino alla scadenza dell ' undicesimo mese successivo a quello del rilascio del titolo * * Gli altri prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento n . 120/67/CEE * Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo * B . Settore riso 10.06 A I * Risone * 90 giorni * 10.06 A II * Riso semigreggio * * 10.06 B * Riso semilavorato o riso lavorato * * 10.06 C * Rotture di riso * 30 giorni * 11.01 F * Farina di riso * Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo * 11.02 A VI * Semole e semolini di riso * * 11.02 E II e ) 1 * Fiocchi di riso * * 11.02 F VI * Agglomerati ( « pellets » ) di riso * * 11.08 A II * Amido di riso *