Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 02020D2252-20201231

    Testo consolidato: Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2252/2020-12-31

    02020D2252 — IT — 31.12.2020 — 000.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE (UE) 2020/2252 DEL CONSIGLIO

    del 29 dicembre 2020

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

    (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2)


    Rettificata da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 065, 25.2.2021, pag.  60 (2020/2252)




    ▼B

    DECISIONE (UE) 2020/2252 DEL CONSIGLIO

    del 29 dicembre 2020

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate



    Articolo 1

    ▼C1

    1.  
    È autorizzata, a nome dell’Unione, per quanto riguarda le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom, la firma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, con riserva della sua conclusione.
    2.  
    È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, con riserva della sua conclusione.

    ▼B

    3.  
    I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    1.  
    La Commissione rappresenta l'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati istituiti a norma degli articoli INST.1 [Consiglio di partenariato] e INST.2 [Comitati] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ , nonché in tutti i comitati commerciali specializzati e comitati specializzati aggiuntivi istituiti in conformità dell'articolo INST.1 [Consiglio di partenariato], paragrafo 4, lettera g), o dell'articolo INST.2 [Comitati], paragrafo 2, lettera g), dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ .

    Ciascuno Stato membro è autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ .

    2.  
    Affinché il Consiglio sia in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati, la Commissione assicura che il Consiglio riceva tutte le informazioni e tutti i documenti connessi a tutte le riunioni di detti organismi comuni o a tutti gli atti da adottare con procedura scritta con sufficiente anticipo rispetto a tale riunione o tale ricorso alla procedura scritta e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di detta riunione o detto ricorso alla procedura scritta.

    Il Consiglio è altresì tempestivamente informato in merito alle discussioni e ai risultati delle riunioni del consiglio di partenariato, del comitato commerciale di partenariato, dei comitati commerciali specializzati e dei comitati specializzati, nonché del ricorso alla procedura scritta, e riceve i progetti di processo verbale e tutti i documenti relativi a tali riunioni o al ricorso a tale procedura.

    3.  
    Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare pienamente le proprie prerogative istituzionali durante l'intero processo conformemente ai trattati.
    4.  
    Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e applicazione dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ .

    Articolo 3

    1.  

    ►C1  Fino all’entrata in vigore nell’Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l’adozione delle misure elencate in appresso alle lettere da a) a i), qualsiasi decisione dell’Unione di prendere tali misure è adottata dalla Commissione, ◄ conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ , per quanto riguarda:

    a) 

    la sospensione del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo GOODS.19 [Misure in caso di violazione o elusione della normativa doganale] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    b) 

    l'applicazione delle misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo LPFOFCSD.3.12 [Misure correttive] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    c) 

    l'applicazione delle misure di riequilibrio e delle contromisure di cui all'articolo LPFOFCSD.9.4 [Riequilibrio] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    d) 

    l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo ROAD.11 [Misure correttive] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    e) 

    le misure compensative di cui all'articolo FISH.9 [Misure compensative in caso di revoca o riduzione dell'accesso] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    f) 

    l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo FISH.14 [Misure correttive e risoluzione delle controversie] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    ▼C1

    g) 

    la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione di cui all’articolo UNPRO.3.1 [Sospensione, da parte dell’Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell’Unione] e all’articolo UNPRO.3.20 [Cessazione, da parte dell’Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell’Unione] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

    h) 

    l’offerta o l’accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell’esecuzione a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

    ▼B

    i) 

    le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo INST.36 [Misure di salvaguardia] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ .

    2.  
    La Commissione comunica esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare le misure di cui al paragrafo 1, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.
    3.  
    Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui al paragrafo 1. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
    4.  
    La Commissione può altresì adottare misure volte a ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ esistenti prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis.
    5.  
    Prima dell'adozione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede a un riesame delle disposizioni di cui al presente articolo.

    Articolo 4

    Qualora uno o più Stati membri sollevino una difficoltà sostanziale derivante dall'attuazione dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ , in particolare per quanto riguarda la pesca, la Commissione esamina tale richiesta in via prioritaria e se del caso rimette la questione al consiglio di partenariato, conformemente alle disposizioni di cui all' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ . Qualora non si sia pervenuti a una soluzione soddisfacente, la questione è trattata nel più breve lasso di tempo possibile, nel contesto dei riesami previsti dall' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ . Qualora tale difficoltà persista, sono adottate le misure necessarie per negoziare e concludere un accordo che apporti le necessarie modifiche all' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ .

    Articolo 5

    1.  

    La Commissione è autorizzata a adottare, a nome dell'Unione, decisioni volte a:

    a) 

    confermare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza in esito a una nuova valutazione dell'equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza], paragrafo 3, dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    b) 

    sospendere il riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza], paragrafi 5 e 6, dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    c) 

    accettare i documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati da un'autorità del Regno Unito a stabilimenti situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio e stabilire i termini e le condizioni in base ai quali l'Unione accetta tali documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione a norma dell'articolo 5 [Riconoscimento delle ispezioni], paragrafi 3 e 4, dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    ▼C1

    d) 

    adottare le necessarie modalità attuative per lo scambio dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione con un'autorità del Regno Unito a norma dell'articolo 6 [Scambi di documenti ufficiali BPF] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e per lo scambio di informazioni con un'autorità del Regno Unito circa le ispezioni degli stabilimenti di fabbricazione a norma dell’articolo 7 [Misure di salvaguardia] di tale allegato;

    e) 

    sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l’accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e dare notifica al Regno Unito dell’intenzione di applicare l’articolo 9 [Sospensione] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e avviare consultazioni con il Regno Unito a norma dell'articolo 8 [Modifiche della normativa applicabile], paragrafo 3, di tale allegato;

    ▼B

    f) 

    sospendere totalmente o parzialmente, per tutti i prodotti elencati nell'appendice C dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ o per alcuni di essi, il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione dell'altra parte, a norma dell'articolo 9 [Sospensione], paragrafo 1, di tale allegato.

    2.  
    Si applica l'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4.

    Articolo 6

    1.  

    ►C1  Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le intese di cui all’articolo AIRTRN.3 ◄ [diritti di traffico], paragrafo 4, dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ , fatte salve le condizioni seguenti:

    a) 

    ►C1  tali intese sono stipulate ◄ esclusivamente per il fine di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 4, dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I [Trasporto aereo] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    b) 

    ►C1  tali intese non discriminano ◄ fra vettori aerei dell'Unione.

    Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

    2.  
    Gli Stati membri sono abilitati a rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ conformemente ai suoi termini nonché alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rilasciare dette autorizzazioni, gli Stati membri non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.
    3.  

    ►C1  Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le intese di cui all’articolo AIRTRN.3 ◄ [diritti di traffico], paragrafo 9, dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ , fatte salve le condizioni seguenti:

    a) 

    ►C1  tali intese sono stipulate ◄ esclusivamente per il fine di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I [Trasporto aereo] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ ;

    b) 

    ►C1  tali intese non discriminano ◄ fra vettori aerei dell'Unione.

    Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in conformità dell'articolo 41 del ►C1  protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca ◄ in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte e dazi o in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per quanto riguarda questioni non contemplate dal ►C1  protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale ◄ , fatte salve le condizioni seguenti:

    a) 

    l'accordo previsto è compatibile con il funzionamento dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ o del mercato interno e non ne compromette il funzionamento;

    b) 

    l'accordo previsto è compatibile con il diritto dell'Unione e non mette a repentaglio il conseguimento di un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore in questione e non pregiudica altrimenti gli interessi dell'Unione;

    c) 

    l'accordo previsto rispetta il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dal TFUE.

    Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione.

    Articolo 8

    ▼C1

    1.  
    Ogni Stato membro che intenda negoziare un’intesa bilaterale di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all’articolo 7 tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali intese o accordi e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore.
    2.  
    Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di intesa o di accordo che ne risulta. La Commissione ne informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio.
    3.  
    Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di intesa o accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui al primo comma, rispettivamente, dell'articolo 6, paragrafo 1 o 3, o dell'articolo 7. Se la Commissione decide che tali condizioni sono state rispettate, lo Stato membro interessato può firmare e concludere l’intesa o l’accordo in questione.
    4.  
    Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia dell’intesa o dell’accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se tale intesa o accordo deve applicarsi a titolo provvisorio, entro un mese dall’inizio della sua applicazione a titolo provvisorio.

    ▼B

    Articolo 9

    Gli Stati membri che intendono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in settori non contemplati dall' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ informano la Commissione a tempo debito, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati.

    Articolo 10

    L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo COMPROV.2 [Accordi integrativi] dell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ .

    Articolo 11

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi a nome dell'Unione.

    Articolo 12

    1.  
    ►C1  Con riserva di trattamento reciproco, gli accordi sono applicati a titolo provvisorio ◄ a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.
    2.  
    L'Unione notifica al Regno Unito l'espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio.
    3.  
    ►C1  Le versioni degli accordi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, ◄ slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale.

    Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito.

    I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate degli accordi.

    4.  
    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al paragrafo 2 e trasmette la nota diplomatica di cui al paragrafo 3, secondo comma.

    Articolo 13

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica o alle notifiche previste nell' ►C1  accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ◄ e all'articolo 19 dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni.

    Articolo 14

    Le dichiarazioni e la notifica accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

    Articolo 15

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.



    ( 1 ) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

    In alto