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Document 22001A0718(01)R(02)
Rettifica della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (traduzione) ( GU L 194 del 18.7.2001 )
Rettifica della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (traduzione) ( GU L 194 del 18.7.2001 )
OB L 369, 24.12.2014, p. 79–80
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2001/539/corrigendum/2014-12-24/oj
24.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 369/79 |
Rettifica della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (traduzione)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 18 luglio 2001 )
Pagina 45, articolo 35:
anziché:
«Articolo 35
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.
2. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.»
,
leggi:
«Articolo 35
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento del danno si estingue se non è proposta la relativa azione entro il termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione, o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione, ovvero dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.
2. Il metodo di calcolo del predetto termine è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.»