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Document 32015R1176R(01)

    Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 192 del 18.7.2015)

    C/2017/2624

    OJ L 107, 25.4.2017, p. 61–62 (IT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1176/corrigendum/2017-04-25/oj

    25.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 107/61


    Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192 del 18 luglio 2015 )

    Pagina 1, nel titolo e nei considerando 1, 4 e 5; alla pagina 2, nel considerando 7, terza frase, nel considerando 10 e nell'articolo 1:

    anziché:

    «mosaico del cetriolo»,

    leggasi:

    «mosaico del pepino».

    Pagina 2, considerando 9, prima, seconda e terza frase:

    anziché:

    «La Commissione ha inoltre considerato che il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 è un ceppo virale di una pianta esistente in natura.»,

    leggasi:

    «La Commissione ha inoltre considerato che il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 è un ceppo virale di una pianta esistente in natura.».

    Pagina 4, allegato 1, tabella, prima colonna, primo capoverso:

    anziché:

    «Virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906»,

    leggasi:

    «Virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906».

    Pagina 4, allegato 1, tabella, sesta colonna, secondo capoverso e terzo capoverso, prima frase:

    anziché:

    «Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.»,

    leggasi:

    «Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.».

    Pagina 5, allegato II che modifica la parte D, numero 4, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, tabella, seconda colonna, primo capoverso:

    anziché:

    «Virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906»,

    leggasi:

    «Virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906».

    Pagina 5, allegato II che modifica la parte D, numero 4, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, tabella, settima colonna, secondo capoverso e terzo capoverso, prima frase:

    anziché:

    «Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.»,

    leggasi:

    «Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906, in particolare delle relative appendici I e II.

    In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che il virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato 1906 va considerato un potenziale sensibilizzante.»


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