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Document 32013R0254R(01)

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( GU L 79 del 21.3.2013 )

OJ L 82, 22.3.2013, pp. 63–63 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/254/corrigendum/2013-03-22/oj

22.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/63


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 79 del 21 marzo 2013 )

A pagina 8, articolo 1, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

L’articolo 5 è così modificato:

a)

Al paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

“Per modificare l’accesso concesso alle informazioni nella registrazione l’agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.

Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato.”;

b)

Al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, nel caso di altri aggiornamenti, l’agenzia respinge l’aggiornamento. Su richiesta del dichiarante l’agenzia estende il secondo termine, purché la richiesta di estensione sia presentata entro il secondo termine. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la richiesta di aggiornamento.”;

1.

Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7.   Qualora l’aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”»


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