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Documento 32024R1180
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1180 of 14 February 2024 amending Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council as regards the standards relating to eCall
Regolamento delegato (UE) 2024/1180 della Commissione, del 14 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative a eCall
Regolamento delegato (UE) 2024/1180 della Commissione, del 14 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative a eCall
C/2024/823
GU L, 2024/1180, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1180/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1180 |
19.4.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1180 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2024
che modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative a eCall
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 9, e l’articolo 6, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/758 prescrive che tutti i nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 e N1 siano dotati di un sistema eCall di bordo basato sul 112. |
(2) |
La comunicazione della Commissione su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (2) individua la necessità di adeguare il quadro giuridico eCall alle nuove tecnologie di telecomunicazione. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2015/758 contiene un elenco di norme europee sulle quali si basano i requisiti tecnici per l’omologazione dei sistemi eCall e dei veicoli dotati di tali sistemi. |
(4) |
Dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/758, il Comitato europeo di normazione (CEN) ha adottato nuove versioni della norma EN 15722 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall, minima serie di dati», della norma EN 16072 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — Requisiti operativi per eCall paneuropeo» e della norma EN 16454 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall prova di conformità end to end». È pertanto opportuno modificare detto regolamento al fine di includere i riferimenti delle nuove versioni di tali norme. |
(5) |
Le norme europee EN 16062 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)» e EN 16454 «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall prova di conformità end to end» si basano su eCall funzionante su reti a commutazione di circuito (2G/3G). Poiché gli operatori di reti mobili prevedono una graduale disattivazione delle reti 2G/3G tra il 2025 e il 2030 in tutti gli Stati membri, vi è un’urgente necessità di adeguare i sistemi di chiamata di emergenza di bordo alle reti di comunicazione a commutazione di pacchetto (4G/5G) più recenti. |
(6) |
Il CEN ha recentemente adottato due nuove specifiche tecniche relative a eCall basate sulle reti a commutazione di pacchetto, secondo le procedure di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2015/758 al fine di includere i riferimenti di tali norme. |
(7) |
Al fine di concedere agli Stati membri, alle autorità nazionali e agli operatori economici un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all’implementazione di sistemi eCall di bordo basati su norme per le reti di comunicazione elettronica a commutazione di pacchetto, è opportuno rinviare la data di applicazione di tali norme per quanto riguarda l’omologazione di nuovi tipi di sistemi eCall di bordo e di nuovi tipi di veicoli dotati di tali sistemi. |
(8) |
È inoltre necessario provvedere affinché i sistemi eCall di bordo omologati dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2015/758 (ossia il 31 marzo 2018) e installati su veicoli nuovi continuino a funzionare anche dopo la completa disattivazione delle reti a commutazione di circuito in tutti gli Stati membri. Per questo motivo, a decorrere dal 1o gennaio 2027, i certificati di conformità di tali veicoli nuovi non dovrebbero essere considerati validi ai fini dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e i veicoli non dovrebbero essere immatricolati o fatti entrare in circolazione a meno che non siano conformi alle specifiche tecniche per eCall a commutazione di pacchetto di cui al presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2015/758
All’articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/758, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
«a) |
EN 16072:2022 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — Requisiti operativi per eCall paneuropeo”; |
b) |
dal 9 maggio 2024 al 31 dicembre 2025 EN 16062:2023 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)”; e dal 1o gennaio 2026 CEN/TS 17184:2022 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall Protocolli applicativi di alto livello (HLAP) che utilizzano l’IMS su reti a commutazione di pacchetto”; |
c) |
dal 9 maggio 2024 al 31 dicembre 2025 EN 16454:2023 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall prova di conformità end to end”; e dal 1o gennaio 2026 CEN/TS 17240:2018 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall test di conformità end-to-end per i sistemi IMS a commutazione di pacchetto”; |
d) |
EN 15722:2020 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall, minima serie di dati”;». |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
1. A decorrere dal 1o gennaio 2025, le autorità nazionali non rifiutano, ai costruttori che ne facciano richiesta, il rilascio di nuove omologazioni o di estensioni di omologazioni esistenti per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti conformi alle specifiche tecniche stabilite dai documenti normativi CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2026, le autorità nazionali rifiutano il rilascio di nuove omologazioni o di estensioni di omologazioni esistenti per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti non conformi al regolamento (UE) 2015/758 quale modificato dal presente regolamento.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2027, per i nuovi veicoli omologati dopo il 31 marzo 2018 a norma del regolamento (UE) 2015/758 non conformi alle specifiche tecniche stabilite dai documenti normativi CEN/TS 17184:2022 e CEN/TS 17240:2018, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» [COM(2020) 789 final del 9.12.2020].
(3) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(4) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1180/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)