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Documento 02021R0630-20231218

Testo consolidato: Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/630/2023-12-18

02021R0630 — IT — 18.12.2023 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/630 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/887 DELLA COMMISSIONE  del 28 marzo 2022

  L 154

23

7.6.2022

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1615 DELLA COMMISSIONE  del 22 aprile 2022

  L 243

1

20.9.2022

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1674 DELLA COMMISSIONE  del 19 giugno 2023

  L 216

1

1.9.2023

►M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2652 DELLA COMMISSIONE  del 15 settembre 2023

  L 

1

28.11.2023




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/630 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

1. 

i casi e le condizioni in cui i prodotti composti sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi in cui detta esenzione è giustificata;

2. 

l’esecuzione di controlli ufficiali specifici sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. 

«prodotto composto»: prodotto composto come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

2. 

«prodotti composti a lunga conservazione»: prodotti che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate.

Articolo 3

Prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

▼M1

1.  

I seguenti prodotti composti a lunga conservazione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri:

a) 

i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), a condizione che soddisfino le seguenti prescrizioni:

▼M3

i) 

sono conformi alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ( 2 );

▼M1

ii) 

tutti i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione sono conformi all’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

iii) 

sono identificati come destinati al consumo umano;

iv) 

sono imballati o sigillati in maniera sicura; e

v) 

sono elencati nell’allegato del presente regolamento;

b) 

i prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3.

▼M4

2.  
Al momento dell’immissione in commercio, i prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1, lettera a), sono accompagnati da un attestato privato conformemente al modello di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ( 6 ).

▼B

Articolo 4

Controlli ufficiali sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

▼M1

1.  
Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali sui prodotti composti a lunga conservazione di cui all’articolo 3, in base al rischio e con frequenza adeguata, prendendo in considerazione i criteri di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

▼B

2.  

I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in uno dei seguenti luoghi all’interno del territorio doganale dell’Unione:

a) 

il luogo di destinazione;

b) 

il punto di immissione in libera pratica nell’Unione;

c) 

i depositi o i locali dell’operatore responsabile della partita.

3.  
I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 5

Modifica della decisione 2007/275/CE

La decisione 2007/275/CE è così modificata:

1) 

l’articolo 6 è soppresso;

2) 

l’allegato II è soppresso.

Articolo 6

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO

Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 3)

In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell’Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Note relative alla tabella:

Colonna (1) — Codice NC
In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato» - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio ( 7 ). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l’ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC.
Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da «ex», tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto.
Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest’ultimo è preceduto da «ex». Ad esempio, per quanto riguarda « ex 2001 90 65 », non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontalieri per i prodotti riportati nella colonna (2).
Colonna (2) — Spiegazioni
In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.



Codici NC

Spiegazioni

(1)

(2)

1704 , ex  18 06

Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato bianco, non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Paste alimentari, tagliatelle e cuscus, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

ex 1904 10 , ex 1904 20 , ex 1904 90

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (ad esempio cereali da prima colazione, muesli, granola).

Preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, chips e snack croccanti, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex  16 04

Olive ripiene di pesce, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

ex 2005 20 20

Chips di patate e snack croccanti di patate, atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

ex  21 03

Miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

ex  21 04

Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

ex  21 06

Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

ex 2208 70

Liquori, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).



( 1 ) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

( 7 ) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

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