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Documento 32020D0758
Commission Implementing Decision (EU) 2020/758 of 4 June 2020 on measures to be taken by the United Kingdom concerning Xylella fastidiosa and Ceratocystis platani (notified under document C(2020) 3604) (Only the English text is authentic)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/758 della Commissione del 4 giugno 2020 relativa alle misure che il Regno Unito deve adottare per quanto riguarda la Xylella fastidiosa e il Ceratocystis platani [notificata con il numero C(2020) 3604] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/758 della Commissione del 4 giugno 2020 relativa alle misure che il Regno Unito deve adottare per quanto riguarda la Xylella fastidiosa e il Ceratocystis platani [notificata con il numero C(2020) 3604] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
C/2020/3604
GU L 179 del 9.6.2020, pagg. 8–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
9.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 179/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/758 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2020
relativa alle misure che il Regno Unito deve adottare per quanto riguarda la Xylella fastidiosa e il Ceratocystis platani
[notificata con il numero C(2020) 3604]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione previsto da tale accordo. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020. |
(2) |
A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, il 10 marzo 2020 il Regno Unito ha inviato alla Commissione la notifica di una misura dell’Unione che avrebbe voluto fosse adottata da quest’ultima nei confronti, tra l’altro, della Xylella fastidiosa e del Ceratocystis platani («gli organismi nocivi specificati»). A norma dell’articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il Regno Unito ha inoltre notificato le misure temporanee nazionali che intendeva introdurre in mancanza della suddetta misura. |
(3) |
Per quanto riguarda la Xylella fastidiosa, il Regno Unito ha dichiarato che l’intercettazione di olivi infetti da parte del Belgio nel 2018 e il recente caso riguardante la Vinca in Italia nel 2019 dimostrano che esiste il rischio che piante infette siano spostate nel territorio del Regno Unito senza presentare sintomi visibili. Il Regno Unito ha inoltre affermato che le attuali misure dell’Unione relative a tale organismo nocivo non affrontano i rischi evidenziati nella sua valutazione del rischio fitosanitario connesso alla Xylella fastidiosa (3) e che non vi sono prove che l’attuale revisione delle misure dell’Unione includa le prescrizioni proposte in precedenza dal Regno Unito. Ha inoltre dichiarato che le attuali misure dell’Unione contro la Xylella fastidiosa, istituite a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (4), e il progetto di atto inteso ad abrogare tale decisione, presentato agli Stati membri per lo scambio di opinioni, non tengono conto della necessità di rafforzare le prescrizioni relative a tali specie ospiti. Il Regno Unito, secondo cui permane così un rischio connesso agli organismi nocivi di livello inaccettabile, ha quindi dichiarato che, in mancanza delle prescrizioni che avrebbe voluto fossero introdotte dall’Unione, intendeva adottare misure nazionali a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2016/2031. |
(4) |
Il Regno Unito ha poi indicato che la misura da esso proposta, tra l’altro, vietava l’introduzione nel proprio territorio a partire da paesi terzi, compresa l’Unione, di piante, esclusi i frutti e le sementi, di Coffea e Polygala myrtifolia L. Stabiliva inoltre la prescrizione in base alla quale l’introduzione o lo spostamento nel Regno Unito di piante, esclusi i frutti e le sementi, di Olea europaea L., Lavandula, Nerium oleander L., Prunus dulcis L. e Rosmarinus officinalis L., coltivate in zone dell’Unione in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo, sono consentiti solo se tali piante sono state coltivate per almeno un anno prima dell’esportazione in un luogo di produzione registrato e controllato, circondato da una zona con un raggio di 200 m che sia notoriamente indenne dall’organismo nocivo, dove si effettuano ispezioni annuali basate su campionamenti e prove intensivi e un’ulteriore ispezione immediatamente prima dello spostamento. In caso di introduzione o spostamento nel Regno Unito di talee senza radici di Lavandula,Nerium oleander L. e Rosmarinus officinalis, le talee in questione dovrebbero provenire da piante madri che soddisfano le suddette condizioni. In caso di zone in cui è nota la presenza dell’organismo nocivo, le importazioni di Olea europaea L. e Prunus dulcis L. dall’Unione nel Regno Unito sono consentite solo se le piante sono state coltivate in un sito fisicamente protetto per almeno quattro anni prima della loro esportazione o, se si tratta di piante più giovani, per tutto il loro ciclo vitale. |
(5) |
Per quanto riguarda il Ceratocystis platani, il Regno Unito ha comunicato che, a seguito della riclassificazione di tale organismo nocivo come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), le indicazioni delle zone protette sono state revocate ed è attualmente possibile spostare alberi di Platanus da siti di produzione all’interno di zone infette, nel rispetto di prescrizioni specifiche. Secondo il Regno Unito, le nuove prescrizioni di cui all’allegato XIII, punto 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, le quali prevedono l’ulteriore opzione che le piante possano essere coltivate in un luogo di produzione indenne dall’organismo nocivo in questione, non offrono lo stesso livello di protezione fitosanitaria che si ottiene prescrivendo che le piante siano coltivate in una zona indenne dall’organismo nocivo, se si considerano anche i nuovi rilevamenti dell’organismo nocivo confermati in Francia. |
(6) |
Sulla base di tali considerazioni, nelle sue misure il Regno Unito ha proposto che le piante di Platanus L. destinate all’impianto, escluse le sementi, dovessero essere coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne dall’organismo nocivo o in una zona protetta dell’Unione. |
(7) |
Le misure proposte dal Regno Unito hanno precisato inoltre che le piante oggetto delle sue misure relative alla Xylella fastidiosa e al Ceratocystis platani potevano essere spostate nel Regno Unito solo se accompagnate da una dichiarazione ufficiale attestante la conformità alle suddette prescrizioni. |
(8) |
Nella notifica del Regno Unito figuravano anche proposte di misure contro gli organismi nocivi Agrilus planipennis e Candidatus Phytoplasma ulmi, più rigorose delle norme dell’Unione in vigore. La Commissione terrà conto di tali misure e ne discuterà in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nel corso della loro revisione. |
(9) |
Il 1o aprile 2020 il Regno Unito ha informato la Commissione che le misure nazionali relative agli organismi nocivi specificati sarebbero entrate in vigore il 21 aprile 2020 e sarebbero state applicate inizialmente in Inghilterra ed estese poco dopo ad altre parti del Regno Unito. |
(10) |
In base agli elementi notificati dal Regno Unito la Commissione, in conformità dell’articolo 52, paragrafo 3, ha valutato che il rischio ivi indicato era adeguatamente attenuato dalle disposizioni dell’articolo 9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 per quanto riguarda la Xylella fastidiosa e dell’allegato VIII, punto 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il Ceratocystis platani. In particolare, la Commissione ha ritenuto che non fossero disponibili nuove prove scientifiche o tecniche tali da giustificare la modifica di tali misure. Ha inoltre informato gli Stati membri della notifica inviata dal Regno Unito e li ha invitati a presentare le loro osservazioni entro il 24 aprile 2020. |
(11) |
Il 3 aprile 2020 la Commissione ha chiesto al Regno Unito di rinviare immediatamente l’adozione delle misure. Ha inoltre informato il Regno Unito che l’obbligo che i prodotti interessati siano accompagnati da una dichiarazione aggiuntiva è in contrasto con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 riguardanti gli spostamenti di piante regolamentate all’interno dell’Unione e si è riservata la possibilità di adottare un atto a norma dell’articolo 52, paragrafo 4, di tale regolamento. |
(12) |
Il 20 aprile 2020 il Regno Unito ha risposto ribadendo ulteriormente i motivi per i quali riteneva che i progetti di misure nazionali dovessero essere adottati. |
(13) |
Per quanto riguarda la Xylella fastidiosa, il Regno Unito ha indicato i rilevamenti su materiale vegetale dell’Unione oggetto di scambi o destinato agli scambi (ad esempio intercettazione di tale organismo nocivo in Belgio) nonché le conclusioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») sui periodi durante i quali i sintomi dell’organismo nocivo non sono evidenti («periodi asintomatici»), che non trovano riscontro nella legislazione dell’Unione. Secondo il Regno Unito entrambi i fattori indicano che permane un rischio dovuto all’esportazione dall’Unione di materiale infetto, anche asintomatico. |
(14) |
Per quanto riguarda il Ceratocystis platani, il Regno Unito ha poi affermato che le sue misure rispondono alla situazione venutasi a creare dopo che aveva presentato informazioni supplementari al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nel novembre 2019. Tali informazioni supplementari riguardavano nuovi rilevamenti della presenza dell’organismo nocivo in Francia, con infestazioni manifestatesi molto più a nord di quelle rilevate in precedenza e per le quali non esistono prove confermate della fonte dell’infezione. Secondo il Regno Unito, la diffusione dell’organismo nocivo a nord, cui si aggiunge l’incertezza relativa alla sua via d’accesso, indica un maggiore rischio connesso a tale organismo nocivo ed è il motivo per cui le misure in questione dovevano essere introdotte. |
(15) |
Il 21 aprile 2020 l’Official Controls (Plant Health and Genetically Modified Organisms) (England) Regulations 2019 (Statutory Instrument 2019/1517) è stata modificata da tali misure nazionali, in particolare dalle Regulations 2(6)(b)(iii), 2(7) e 2(8) dell’Official Controls (Plant Health and Genetically Modified Organisms) (England) (Amendment) Regulations 2020 (6) («la regolamentazione del Regno Unito»). Tali misure sono entrate in vigore prima di qualsiasi discussione in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(16) |
Per quanto riguarda la Xylella fastidiosa, la regolamentazione del Regno Unito stabilisce le misure che il Regno Unito aveva notificato alla Commissione il 10 marzo 2020. |
(17) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 stabilisce misure contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa. In base agli sviluppi scientifici e tecnici, le prescrizioni relative agli spostamenti all’interno del territorio dell’Unione delle piante ospiti di tale organismo nocivo sono state modificate da vari atti, l’ultimo dei quali è la decisione di esecuzione (UE) 2018/1511 della Commissione (7). Le misure in questione si fondano su una serie di pareri scientifici recenti dell’Autorità (8). Sono state stabilite prescrizioni per gli spostamenti di piante sensibili all’interno dell’Unione a partire sia dalle aree delimitate sia da altre parti dell’Unione. Tali misure sono state ulteriormente discusse in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi al fine di adottare un nuovo regolamento di esecuzione della Commissione inteso ad abrogare e sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2015/789. |
(18) |
A tale riguardo, le misure previste dalla regolamentazione del Regno Unito non sono proporzionate al rischio individuato. Nonostante alcune disposizioni si applichino a piante originarie di zone diverse dalle aree delimitate, nelle quali non è nota la presenza della Xylella fastidiosa, la regolamentazione del Regno Unito prescrive che le piante siano state coltivate per almeno un anno prima dell’esportazione in un luogo di produzione registrato e controllato, circondato da una zona con un raggio di 200 m che sia notoriamente indenne dall’organismo nocivo, e che siano state oggetto di ispezioni annuali, basate su campionamenti e prove intensivi, e di un’ulteriore ispezione effettuata immediatamente prima dello spostamento. Tale misura introduce ulteriori restrizioni all’articolo 9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, le cui disposizioni prevedono già condizioni rafforzate per gli spostamenti di tali piante se originarie di zone diverse dalle aree delimitate. La misura è sproporzionata rispetto al rischio individuato in quanto perturba gravemente ed ex post il commercio delle piante interessate, in modo più severo di quanto giustificato in base al più recente parere scientifico dell’Autorità pubblicato nel maggio 2019 (9). Per di più, dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 nel 2018, si è verificato solo un numero trascurabile di intercettazioni (e di certo nessuna nel 2020) rispetto al volume dei relativi scambi commerciali negli spostamenti di piante ospiti della Xylella fastidiosa all’interno dell’Unione. Inoltre, per quanto riguarda il periodo asintomatico delle piante infette cui ha fatto riferimento il Regno Unito, l’Autorità, nel suo più recente parere del maggio 2019, ha dichiarato che le ispezioni basate su sintomi visibili possono risultare problematiche per l’individuazione precoce dell’organismo nocivo nel caso di determinate piante ospiti, anche a causa della molteplicità di fattori che contribuiscono alla comparsa di tali sintomi (ad esempio tipo di specie vegetali, livello di inoculo batterico, sottospecie di Xylella fastidiosa, condizioni climatiche). È per questo motivo che, per le piante oggetto della regolamentazione del Regno Unito, la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 stabilisce l’obbligo di effettuare ispezioni intensive basate su campionamenti e prove, indipendentemente dalla presenza di sintomi. Le discussioni sul progetto di atto inteso ad abrogare e sostituire tale decisione, che si sono tenute in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, hanno confermato tale approccio, sulla base della valutazione scientifica e tecnica disponibile. |
(19) |
Le misure temporanee adottate dal Regno Unito non sono quindi adeguatamente motivate. I risultati delle campagne di monitoraggio intensivo condotte dagli Stati membri, conformemente alla decisione in questione, confermano inoltre la presenza della Xylella fastidiosa in alcune parti dell’Italia, della Francia, della Spagna e del Portogallo, dove le aree dei focolai sono state adeguatamente delimitate e sono sottoposte a misure di controllo rigorose. |
(20) |
Quanto sopra vale anche per la misura della regolamentazione del Regno Unito relativa alle importazioni di Olea europaea L. e Prunus dulcis nel Regno Unito da zone in cui è nota la presenza della Xylella fastidiosa, che sono consentite da tale regolamentazione solo se le piante sono state coltivate in un sito fisicamente protetto per almeno quattro anni prima della loro esportazione o, se si tratta di piante più giovani, per tutto il loro ciclo vitale. Le attuali misure dell’Unione prevedono già condizioni rigorose nel caso in cui tali piante siano coltivate nelle aree delimitate. Il periodo di quattro anni previsto dalla regolamentazione del Regno Unito mira a garantire che sia trascorso un tempo sufficiente affinché, qualora l’organismo nocivo sia presente sulla pianta, i suoi sintomi si manifestino. Lo stesso obiettivo è perseguito dall’articolo 9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, che impone che tali piante siano coltivate in strutture a prova di insetto e sottoposte a campionamenti e prove intensivi durante il loro ciclo vegetativo indipendentemente dalla presenza di sintomi, con ispezioni ufficiali effettuate il più vicino possibile al momento dello spostamento. |
(21) |
Trattandosi di misure mirate in modo specifico, le misure temporanee adottate da uno Stato membro conformemente all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 per attenuare il rischio di cui all’articolo 52, paragrafo 1, devono presentare esclusivamente un carattere di eccezionalità. Inoltre, anche sulla base delle discussioni svoltesi in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nel 2019 e nel 2020, nessuna delle misure adottate dalla regolamentazione del Regno Unito è stata giudicata proporzionata o motivata per essere inserita nell’atto inteso ad abrogare e sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2015/789. Le misure temporanee di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 devono presentare un carattere di eccezionalità e non possono costituire un mezzo per eludere il voto a maggioranza. |
(22) |
Per quanto riguarda il Ceratocystis platani, la regolamentazione del Regno Unito stabilisce le misure che il Regno Unito aveva notificato alla Commissione il 10 marzo 2020. Tali misure sono più rigorose della prescrizione corrispondente contenuta nell’allegato VIII, punto 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, la quale consente l’ulteriore opzione che le rispettive piante da impianto possano essere originarie di un luogo di produzione indenne dall’organismo nocivo, a determinate condizioni, e non solo di una zona indenne dall’organismo nocivo. Le misure previste nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per gli spostamenti interni di piante da impianto di Platanus L. si basano sul più recente parere scientifico dell’Autorità in merito alla valutazione del rischio e alle opzioni di riduzione per il Ceratocystis platani nell’UE (10). Dall’adozione di tale regolamento non sono state rese disponibili nuove prove scientifiche o tecniche, né il Regno Unito ha fornito nuove informazioni. Rispetto alle misure stabilite dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (11), l’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ha introdotto condizioni aggiuntive per i luoghi di produzione indenni allo scopo di rendere ancora più certa l’indennità dall’organismo nocivo delle piante da impianto di Platanus L. oggetto di scambi commerciali. La misura prevista dalla regolamentazione del Regno Unito non è pertanto adeguatamente motivata da nuove prove scientifiche o tecniche pubblicate dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(23) |
La regolamentazione del Regno Unito dispone inoltre che tutte le piante e i prodotti vegetali in questione possano essere spostati dall’Unione nel suo territorio solo se accompagnati da dichiarazioni ufficiali attestanti la conformità alle disposizioni della regolamentazione stessa. |
(24) |
A seguito dell’entrata in vigore della regolamentazione del Regno Unito, il 28 aprile 2020 la Commissione ha informato il Regno Unito che le nuove misure nazionali vanno oltre le prescrizioni esistenti, non sono suffragate dai dati scientifici più recenti e sono sproporzionate. La Commissione ha quindi chiesto al Regno Unito di abrogare o modificare tali misure, conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031. Ad oggi né l’abrogazione né le modifiche sono state effettuate e il Regno Unito non ha indicato che avrebbe agito di conseguenza. |
(25) |
In tale contesto è opportuno decidere che le misure previste dalla regolamentazione del Regno Unito, che riguardano gli organismi nocivi specificati e introducono prescrizioni più rigorose di quelle previste dalle norme dell’Unione per gli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali interessati all’interno dell’Unione, devono essere modificate di conseguenza affinché la regolamentazione in questione sia conforme alla legislazione dell’Unione. |
(26) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Obbligo di modificare l’Official Controls (Plant Health and Genetically Modified Organisms) (England) Regulations 2019
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) |
«la regolamentazione del Regno Unito sui controlli ufficiali del 2019», l’Official Controls (Plant Health and Genetically Modified Organisms) (England) Regulations 2019 (Statutory Instrument 2019/1517); |
b) |
«la regolamentazione del Regno Unito sui controlli ufficiali del 2020», l’Official Controls (Plant Health and Genetically Modified Organisms) (England) (Amendment) Regulations 2020 [in particolare Regulation 2(6)(b)(iii), Regulation 2(7) e Regulation 2(8)], entrata in vigore il 21 aprile 2020. |
2. Il Regno Unito modifica la regolamentazione del Regno Unito sui controlli ufficiali del 2019 sopprimendo le modifiche relative alla Xylella fastidiosa e al Ceratocystis platani che erano state introdotte in tale regolamentazione dalla regolamentazione del Regno Unito sui controlli ufficiali del 2020.
Articolo 2
Termine per conformarsi all’obbligo
Il Regno Unito mette in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 20 giugno 2020.
Articolo 3
Destinatario
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020
Per la Commissione
STELLA KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(3) Department for Environment, Food and Rural Affairs, Rapid Pest Risk Analysis (PRA) for Xylella fastidiosa, febbraio 2020; https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/pras/Xylella-Draft-PRA.pdf
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(6) The Official Controls (Plant Health and Genetically Modified Organisms) (England) (Amendment) Regulations 2020, UK Statutory Instruments , 2020 No. 381 , Regulation 2.
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1511 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 255 dell’11.10.2018, pag. 16).
(8) EFSA Journal 2015;13(1):3989, 262 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2015.3989.
EFSA Journal 2016; 14(10):4601, 19 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4601.
(9) EFSA Journal 2019;17(5):5665, 200 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5665
(10) EFSA Journal 2016;14(12):4640, 65 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4640.
(11) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).