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Document 02018D0011(01)-20180406

Consolidated text: Decisione (UE) 2018/547 della Banca centrale europea, del 27 marzo 2018, che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di fondi propri (BCE/2018/11)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/547/2018-04-06

02018D0011(01) — IT — 06.04.2018 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

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DECISIONE (UE) 2018/547 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 marzo 2018

che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di fondi propri (BCE/2018/11)

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(GU L 090 del 6.4.2018, pag. 110)


Rettificata da:

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Rettifica, GU L 273, 20.8.2020, pag.  16 (2018/547)




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▼C1

DECISIONE (UE) 2018/547 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 marzo 2018

che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di fondi propri (BCE/2018/11)

▼B



Articolo 1

Decisioni delegate in materia di fondi propri

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2018/546 (ECB/2018/10) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:

a) 

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;

b) 

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o

c) 

se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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