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Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono

 

SINTESI DI:

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono

Decisione 88/540/CEE relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

  • La convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono stabilisce i principi per proteggere lo strato di ozono*, in seguito ad avvertimenti scientifici che la riduzione rappresenta un pericolo per la salute umana e l’ambiente.
  • È una convenzione quadro che mira principalmente a promuovere la cooperazione internazionale attraverso lo scambio di informazioni sull’impatto delle attività umane sullo strato di ozono. Essa non richiede alle parti* di adottare misure specifiche. Queste giungeranno successivamente alla convenzione di Vienna sotto forma del Protocollo di Montreal.
  • La Convenzione di Vienna è stata la prima convenzione in assoluto a essere firmata da tutti i paesi coinvolti. È entrata in vigore nel 1988 e ha ottenuto la ratifica universale nel 2009.
  • La decisione 88/540/CEE fornisce all’Unione l’approvazione legale della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

PUNTI CHIAVE

Come obbligo generale, le parti devono adottare le misure appropriate per proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi derivanti o che potrebbero derivare da attività umane che modificano o che possono modificare lo strato di ozono. In particolare, sulla base di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti, le parti devono:

  • prendere appropriati provvedimenti legislativi o amministrativi;
  • cooperare
    • nelle osservazioni sistematiche, nella ricerca e nello scambio di informazioni per meglio comprendere le questioni interessate
    • nella formulazione di misure, procedure, norme e nell’armonizzazione delle politiche appropriate
    • con gli organismi internazionali competenti per attuare efficacemente la convenzione e i suoi protocolli.

La ricerca sullo strato di ozono e le valutazioni scientifiche che coinvolgono le parti, direttamente o all’interno di organismi internazionali, si concentrano su:

  • processi chimici e fisici;
  • salute umana e altri effetti biologici, in particolare i cambiamenti nella radiazione solare ultravioletta;
  • effetti climatici;
  • sostanze, pratiche, processi e attività e il loro impatto cumulativo;
  • effetti derivanti da eventuali modifiche dello strato di ozono;
  • sostanze e tecnologie alternative;
  • questioni socio-economiche correlate;
  • fattori più dettagliati, quali la fisica e la chimica dell’atmosfera e sostanze chimiche specifiche, sono descritti negli allegati.

Inoltre, le parti sono tenute a:

  • facilitare e incoraggiare lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche, commerciali e giuridiche pertinenti alla convenzione (l’allegato II contiene una spiegazione più dettagliata);
  • cooperare, tenendo conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, nel promuovere lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia
    • aiutando i partner ad acquisire tecnologie alternative
    • fornendo le informazioni necessarie, quali manuali e guide
    • fornendo attrezzature e strutture per la ricerca
    • formando il personale scientifico e tecnico;
  • informare l’organo decisionale (la Conferenza delle parti) delle misure che hanno adottato per attuare la convenzione.

La Conferenza delle parti (in cui tutti i paesi firmatari sono rappresentati e hanno diritto di voto):

  • vigila sull’attuazione della convenzione;
  • esamina le informazioni scientifiche;
  • promuove adeguate politiche, strategie e misure armonizzate;
  • adotta programmi di ricerca, cooperazione scientifica e tecnologica, scambio di informazioni e trasferimento di tecnologia e conoscenza;
  • considera e adotta le modifiche alla convenzione e ai possibili protocolli aggiuntivi;
  • se del caso, ricorre alle competenze di organismi quali l’Organizzazione meteorologica mondiale e l’Organizzazione mondiale della sanità;
  • cerca di risolvere eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione della convenzione mediante negoziazione o mediazione di terzi. Se non si raggiunge una soluzione, la questione può essere sottoposta a una commissione di conciliazione o alla Corte internazionale di giustizia;
  • è supportata da una segreteria.

Dopo che la convenzione è rimasta in vigore per quattro anni, una parte può annunciare la propria intenzione di uscire. Ciò ha effetto un anno più tardi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA CONVENZIONE E LA DECISIONE?

  • La convenzione è entrata in vigore il 22 settembre 1988.
  • La decisione si applica dal 25 ottobre 1988.

CONTESTO

  • La Convenzione di Vienna è stata adottata il 22 marzo 1985 ed è entrata in vigore il 22 settembre 1988. Dalla sua entrata in vigore, l’azione internazionale ha ridotto del 98 % il consumo globale di sostanze che riducono lo strato di ozono; tuttavia si prevede che lo strato di ozono si potrà riprendere completamente solo nella seconda metà di questo secolo.
  • L’Unione attua la convenzione e il suo protocollo di Montreal attraverso la propria legislazione sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e sui gas fluorurati a effetto serra — tra le più severe e avanzate al mondo.
  • Il regolamento dell’UE sull’ozono [regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono], va oltre i requisiti del protocollo di Montreal in diversi casi; ad esempio:
    • ha tempi di riduzione più ambiziosi;
    • copre più sostanze; e
    • regola la loro presenza anche nei prodotti e nelle attrezzature (non solo quando sfuse, come il protocollo di Montreal).
  • Il regolamento UE sui gas fluorurati [regolamento (UE) n. 517/2014sui gas fluorurati a effetto serra] prevede una riduzione più ambiziosa nell’Unione per i gas a effetto serra applicabile già dal 2015 e include i gas a effetto serra nei prodotti e nelle apparecchiature (non solo sfuse come nel Protocollo di Montreal).
  • Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Strato di ozono: lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta.
Parte: uno Stato che ha ratificato la convenzione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 10).

Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1005/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono — Dichiarazione della Comunità economica europea (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21).

Decisione 82/795/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1982, sul rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell’ambiente (GU L 329 del 25.11.1982, pag. 29).

Decisione del Consiglio 80/372/CEE del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell’ambiente (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 45).

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

Ultimo aggiornamento: 12.12.2019

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