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Utilizzo, stoccaggio e commercio del mercurio

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/852 — proteggere la salute umana e l’ambiente dall’esposizione al mercurio e ai suoi composti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2017/852 (regolamento sul mercurio) punta a tutelare la salute umana e l’ambiente istituendo misure e condizioni riguardanti:

  • l’uso, lo stoccaggio e il commercio di mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio;
  • la produzione e il commercio di prodotti con aggiunta di mercurio, compreso l’amalgama dentale;
  • l’uso del mercurio e dei composti del mercurio in processi di fabbricazione;
  • la gestione dei rifiuti di mercurio.

PUNTI CHIAVE

Commercio di mercurio, composti del mercurio e miscele di mercurio

Il regolamento vieta:

  • le esportazioni di mercurio a partire dal ;
  • le esportazioni di miscele di mercurio e composti del mercurio elencati nell’allegato I a decorrere dal o dal (a seconda del composto in questione);
  • le importazioni di mercurio e delle miscele di mercurio elencate nell’allegato I, a partire dal .

La commercializzazione, la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio

Il regolamento vieta:

  • l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione nell’Unione europea (Unione) dei prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell’allegato II (comprese pile, interruttori e relè, alcune lampade, cosmetici, pesticidi, barometri e termometri) a partire dalle date specificate nell’allegato, a seconda del prodotto;
  • la fabbricazione e l’immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio1, a meno che non si dimostri di apportare significativi benefici ambientali o per la salute e che non siano autorizzati dalla Commissione europea mediante un atto di esecuzione.

Amalgama dentale

Il regolamento vieta:

  • l’uso dell’amalgama dentale per le otturazioni dei denti decidui e per le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento dal ;
  • l’uso dell’amalgama dentale per le cure odontoiatriche nell’Unione a partire dal (agli Stati membri dell’Unione che necessitano di più tempo per adattare il proprio sistema sanitario nazionale viene concessa una deroga fino al );
  • l’esportazione di amalgama dentale a partire dal ;
  • la produzione e l’importazione di amalgama dentale a partire dal .

In deroga, l’uso, l’importazione e la produzione di amalgama dentale sono autorizzati per il trattamento odontoiatrico quando l’odontoiatra lo ritiene strettamente necessario in base alle specifiche esigenze mediche del paziente.

Utilizzo del mercurio nei processi di fabbricazione

Il regolamento vieta:

  • l’uso del mercurio e dei composti del mercurio in processi di fabbricazione in cui:
    • il mercurio o i composti del mercurio sono utilizzati come catalizzatori2 (dal ), compresa la produzione di poliuretano;
    • il mercurio è utilizzato come elettrodo3 (dal );
  • i nuovi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio o composti del mercurio4, a meno che non provino di apportare significativi benefici per l’ambiente o per la salute e siano formalmente autorizzati dalla Commissione.

Uso del mercurio in attività di estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala

Le attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all’amalgamazione del mercurio per l’estrazione dell’oro dal minerale sono vietate a decorrere dal .

Gestione dei rifiuti

  • Gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti possono effettuare lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in forma liquida, in attesa dello smaltimento definitivo, purché siano rispettati i requisiti specifici e tale stoccaggio sia effettuato in strutture in superficie destinate e attrezzate allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio.
  • Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida non sarà più consentito a decorrere dal (regolamento delegato (UE) 2022/2526).
  • Il regolamento introduce un sistema per garantire la tracciabilità lungo tutta la catena di gestione dei rifiuti di mercurio. I produttori di rifiuti e gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro informativo.

Emissioni di mercurio dai crematori

Entro il , la Commissione pubblicherà orientamenti sulle tecnologie di abbattimento delle emissioni di mercurio e di composti del mercurio provenienti dai crematori.

Segnalazione

Entro il e successivamente a intervalli adeguati, gli Stati membri devono riferire alla Commissione e rendere disponibili al pubblico:

  • informazioni riguardanti l’attuazione del presente regolamento;
  • informazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’UE ai sensi della convenzione di Minamata;
  • una sintesi delle informazioni fornite annualmente dagli operatori economici di fonti specifiche (ad esempio purificazione del gas naturale, operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi) alle autorità nazionali competenti in merito alla gestione dei loro rifiuti di mercurio;
  • informazioni sui siti che ospitano grandi quantità di mercurio o di rifiuti di mercurio (più di 50 tonnellate di mercurio) situati nei loro territori;
  • informazioni sulle misure attuate sulla base degli orientamenti della Commissione sulle tecnologie di abbattimento delle emissioni di mercurio dai crematori.

Entro il 31 maggio di un determinato anno civile, gli importatori e i produttori di amalgama dentale devono comunicare alle autorità competenti la quantità di amalgama dentale importata o prodotta nell’anno civile precedente.

Riesame

La Commissione deve riferire entro il su:

  • l’attuazione e l’impatto degli orientamenti sulle tecnologie di abbattimento delle emissioni di mercurio dai crematori;
  • la necessità di mantenere l’esenzione dal divieto di utilizzo, importazione e produzione di amalgama dentale sulla base delle specifiche esigenze mediche del paziente;
  • gli sviluppi nell’ambito della Convenzione di Minamata per quanto riguarda la graduale eliminazione dell’uso illegale del mercurio nei cosmetici;
  • la necessità di eliminare gradualmente gli altri usi del mercurio;
  • la necessità di ampliare l’elenco delle fonti di rifiuti di mercurio;
  • la necessità di ampliare l’elenco dei composti del mercurio.

Diritto nazionale

Gli Stati membri possono applicare disposizioni più severe di quelle previste dal presente regolamento.

Convenzione di Minamata

Il regolamento consente all’Unione europea e agli Stati membri di approvare e attuare la Convenzione di Minamata 2013 sul mercurio firmata dall’Unione europea e dagli Stati membri, e garantisce che il diritto dell’UE sia allineato con la convenzione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio. Prodotti con aggiunta di mercurio che non siano stati fabbricati prima del .
  2. Catalizzatore. Una sostanza che aumenta la velocità di una reazione chimica senza subire cambiamenti chimici permanenti.
  3. Elettrodo. Conduttore attraverso il quale una corrente elettrica entra in o esce da un oggetto, una sostanza o una regione.
  4. Nuovo processo di fabbricazione che comporta l’utilizzo del mercurio o dei suoi composti. Processo produttivo che non era utilizzato prima del .

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul mercurio, che abroga il Regolamento (UE) n. 1102/2008 (GU L 137, del , pag.1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/852 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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