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Lo strumento europeo di vicinato (2014-2020)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 232/2014 che istituisce uno strumento europeo di vicinato

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce lo strumento europeo di vicinato (ENI).
  • Lo strumento europeo di vicinato mira a creare un’area di prosperità condivisa e di buon vicinato fra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) e i paesi partner attraverso:
    • la promozione dei diritti umani, dello stato di diritto, di una democrazia sostenibile e della partecipazione della cittadinanza;
    • una crescita sostenibile e inclusiva e lo sviluppo economico, sociale e territoriale, inclusa la progressiva integrazione nel mercato interno dell’Unione;
    • la mobilità e i contatti interpersonali, inclusi gli scambi studenteschi;
    • l’integrazione regionale, compresi programmi di cooperazione transfrontaliera.
  • Il rispetto dei diritti umani, della democrazia e del buon governo saranno un criterio importante che influenzerà l’assegnazione dei fondi ai paesi partner.
  • Poiché il regolamento (UE) n. 232/2014 non è più in vigore dal 31 dicembre 2020, norme specifiche sono ora stabilite in un regolamento separato, il regolamento (UE) 2022/2192, per la continua attuazione dei programmi di cooperazione la cui attuazione è stata ostacolata dall’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e dalla pandemia di COVID-19.

PUNTI CHIAVE

  • L’ENI offre la maggior parte dei finanziamenti ai 16 paesi partner coperti dalla politica europea di vicinato, rivista nel 2015 per rispondere alle nuove sfide poste da un vicinato in evoluzione e basata sui concetti di differenziazione, comproprietà e flessibilità.
  • Questo strumento di finanziamento cerca di rafforzare le relazioni con i beneficiari attraverso programmi bilaterali, multilaterali e di cooperazione transfrontaliera.

Paesi partner

I beneficiari dell’ENI sono: Algeria, Armenia, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Palestina*, Siria, Tunisia e Ucraina.

La cooperazione transfrontaliera e transnazionale con la Russia (che non era un paese partner, ma poteva partecipare a progetti di cooperazione regionale) e la Bielorussia è stata sospesa dal marzo 2022, in seguito all’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina.

L’ENI sostiene inoltre l’attuazione delle strategie regionali e macroregionali (come previsto dalla sinergia del Mar Nero).

Strategia di sostegno

  • L’ENI differenzierà i livelli di sostegno, regolando l’assistenza in base alle esigenze e ai progressi dei paesi partner.
  • Il sostegno dell’Unione:
    • si basa un approccio basato su incentivi, noto come principio più progressi, più aiuti, per garantire un sostegno maggiore ai partner che attuano realmente una democrazia sostenibile;
    • si concentra su programmi di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e i paesi partner;
    • intende rafforzare i legami tra i cittadini dell’Unione e quelli dei paesi partner, consentendo la partecipazione a programmi interni dell’Unione quali Orizzonte 2020 ed Erasmus+.
  • L’ENI incoraggia inoltre le organizzazioni dei cittadini e le autorità locali a partecipare alla preparazione, all’attuazione e al monitoraggio del sostegno dell’Unione. La programmazione congiunta con gli Stati membri serve a migliorare il coordinamento dell’Unione, nonché a individuare ed elaborare priorità comuni.
  • I paesi dell’ENI possono inoltre beneficiare di:
    • gemellaggi, uno strumento dell’Unione che incentiva la condivisione delle competenze attraverso la cooperazione istituzionale tra le pubbliche amministrazioni degli Stati membri e quelle dei paesi beneficiari o partner;
    • TAIEX (assistenza tecnica e scambio di informazioni), un altro strumento che offre un’assistenza a breve termine ai paesi partner, mettendo a disposizione competenze sull’incorporazione delle leggi dell’Unione nel diritto nazionale e le successive applicazione ed esecuzione.

Bilancio e attuazione

  • Il bilancio dell’ENI per il periodo 2014-2020 è di 15 433 miliardi di euro.
  • Le principali regole e procedure per l’attuazione di questo programma si trovano nel regolamento (UE) n. 236/2014 sui fondi elargiti mediante gli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione.
  • La Commissione europea ha adottato un atto di esecuzione [il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014] che definisce regole specifiche per l’attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati dall’ENI. Copre aspetti relativi ai programmi quali:
    • preparazione;
    • contenuto;
    • adozione;
    • adeguamenti e revisione;
    • accordi di finanziamento;
    • metodi di attuazione;
    • cofinanziamento e contributi in natura;
    • periodo di esecuzione;
    • strutture dei programmi;
    • sistemi di gestione e controllo.
  • Nel 2020, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2020/879 che modifica il regolamento (UE) n. 897/2014 per allineare le norme di attuazione per i programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati dall’ENI con misure specifiche in risposta alla pandemia COVID-19. Ciò consente ai programmi di cooperazione transfrontaliera di contribuire in modo flessibile ed efficace alle misure in risposta alle esigenze che stanno emergendo rapidamente nei settori più colpiti, quali la sanità, le imprese, comprese le piccole e medie imprese, e il mercato del lavoro, come pure di promuovere la ripresa socioeconomica nelle aree dei programmi. Tra gli altri aspetti, il regolamento di modifica stabilisce che:
    • la regola del cofinanziamento non si applica al contributo dell’UE relativo alle spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali dei programmi per il periodo contabile che inizia il 1o luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021;
    • il termine del 31 dicembre 2021 previsto per la firma di tutti i contratti, ad eccezione dei contratti già conclusi riguardanti grandi progetti di infrastrutture, viene prorogato fino al 31 dicembre 2022;
    • le attività dei progetti finanziati dai programmi non potranno concludersi entro il 31 dicembre 2022. Tale termine è prorogato fino al 31 dicembre 2023;
    • per quanto riguarda il periodo contabile che va dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020, le autorità di audit potranno impiegare un metodo di campionamento non statistico.
    • in casi eccezionali la selezione dei progetti può avvenire tramite aggiudicazione senza invito a presentare proposte con la dovuta giustificazione legata al contesto della pandemia di COVID-19;
    • le fasi della procedura cui deve attenersi la Commissione dovrebbero essere abbreviate, abolendo l’obbligo di presentazione della proposta completa di progetto alla Commissione ai fini della valutazione del progetto stesso.
    • l’ammissibilità delle spese volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 è autorizzata in via eccezionale a decorrere dal 1o febbraio 2020;
    • al fine di garantire la coerenza tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui fondi strutturali e di coesione (si veda la sintesi) e quelle del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, l’attuazione di entrambi i tipi di programmi di cooperazione transfrontaliera è allineata: il periodo di esecuzione dei programmi è prorogata di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2025.

Affrontare le perturbazioni nell’attuazione dei programmi

Per affrontare le perturbazioni nell’attuazione dei programmi a causa degli impatti dell’invasione russa dell’Ucraina e della pandemia di COVID-19, il regolamento (UE) 2022/2192 intende:

  • facilitare l’uso delle risorse dell’ENI da parte degli Stati membri e delle regioni per sostenere misure volte ad affrontare le sfide migratorie alla luce dell’aggressione militare della Russia;
  • prevedere un’esenzione dalle norme di cofinanziamento attualmente applicabili per fornire la flessibilità necessaria a mobilitare le risorse di investimento esistenti per affrontare tali perturbazioni; e
  • facilitare la certezza del diritto per gli altri aspetti che le autorità dei programmi devono affrontare.

Il regolamento consente, ad esempio:

  • il 100 % del cofinanziamento dell’Unione dei programmi ENI-cooperazione transfrontaliera per gli esercizi contabili a partire dal 1o luglio 2021, dal 1o luglio 2022 e dal 1o luglio 2023, il che significa che non sarebbe più necessario un cofinanziamento nazionale;
  • la concessione di un’ammissibilità retroattiva rispetto all’inizio dell’invasione russa per i progetti che affrontano le sfide migratorie nell’ambito dei programmi ENI-cooperazione transfrontaliera;
  • un’esenzione eccezionale dall’obbligo per tutti i progetti di avere almeno un beneficiario di un paese partner e che tutte le attività abbiano un impatto e benefici reali a livello transfrontaliero o transnazionale;
  • le attività delle autorità di gestione dei programmi volte ad accelerare i cambiamenti necessari ai progetti già approvati e a metà della loro attuazione, compresi i grandi progetti infrastrutturali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 2014.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 2022, che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell’attuazione dei programmi (GU L 292 dell’11.11.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione, del 23 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all’attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid‐19 (GU L 203 del 26.6.2020, pag. 59).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l’esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 897/2014 sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.


* Tale designazione non dovrebbe essere interpretata come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

Ultimo aggiornamento: 30.03.2023

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