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L’iniziativa dei cittadini europei

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/788 riguardante l’iniziativa dei cittadini europei

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2019/788 aggiorna le norme sull’iniziativa dei cittadini europei, volta a contribuire a rafforzare la democrazia attraverso la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e politica dell’Unione.
  • Essa punta a dare più voce nelle UE politiche che incidono sulla loro vita grazie a una procedura che consenta loro di invitare la Commissione europea a proporre nuove leggi nelle aree in cui la Commissione ha le competenze per farlo.

PUNTI CHIAVE

L’articolo 11 del trattato sull’Unione europea ha sancito il diritto all’iniziativa dei cittadini europei. L’articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea definisce le procedure e le condizioni richieste relative alle iniziative dei cittadini europei.

Diritto di sostenere un’iniziativa dei cittadini europei

  • Ogni cittadino dell’UE ha il diritto di presentare una dichiarazione di sostegno a un’iniziativa dei cittadini europei dopo che è stata registrata dalla Commissione Dopo aver raccolto un milione di firme, gli organizzatori dell’iniziativa possono rivolgersi direttamente alla Commissione con una richiesta invitandola a presentare una proposta di atto legislativo dell’UE, a condizione che l’iniziativa riguardi un settore del diritto dell’UE in cui la Commissione ha la competenza per farlo ai fini dell’attuazione dei trattati dell’UE.
  • Ogni cittadino dell’Unione che ha raggiunto l’età alla quale si acquisisce il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo ha il diritto di sostenere un’iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno. Gli Stati membri possono fissare l’età minima a 16 anni per sostenere un’iniziativa. Una volta che l’iniziativa ha raccolto 1 milione di firme, la Commissione decide sull’eventuale seguito da intraprendere.
  • I cittadini con disabilità dovrebbero avere eguale accesso alle informazioni e le stesse opportunità di sostenerla.

Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati membri

  • La Commissione:
    • offre ai cittadini e ai gruppi di organizzatori informazioni facilmente accessibili e complete e assistenza in merito all’iniziativa dei cittadini europei, in particolare indirizzandoli verso le fonti di informazione e assistenza pertinenti;
    • pubblica per via elettronica e su carta una guida sull’iniziativa dei cittadini europei in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione;
    • mette gratuitamente a disposizione una piattaforma collaborativa online per l’iniziativa dei cittadini europei.
    • fornisce la traduzione delle iniziative registrate in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
  • La piattaforma offre consulenza pratica e legale nonché uno spazio di discussione riguardo all’iniziativa dei cittadini europei per lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra cittadini, gruppi di organizzatori, portatori di interesse, organizzazioni non governative, esperti e altre istituzioni e organi dell’Unione che intendano parteciparvi.
  • La Commissione garantisce che le informazioni sulle iniziative registrate siano pubblicate nel registro online istituito a tale scopo.
  • Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire gratuitamente informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori.

Registrazione

  • Il gruppo di organizzatori deve presentare il modulo di registrazione alla Commissione tramite il registro.
  • La Commissione dovrebbe:
    • verificare che siano stati soddisfatti i criteri di registrazione definiti dal regolamento;
    • motivare il rifiuto della registrazione e informare il gruppo di organizzatori di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziali a sua disposizione;
    • rendere pubblicamente disponibili nel registro online pubblico tutte le decisioni che ha adottato relativamente alle richieste di registrazione delle proposte dei gruppi di organizzatori di iniziative dei cittadini.

Raccolta delle dichiarazioni di sostegno

  • Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa registrata dispone di 12 mesi per la raccolta del numero necessario di dichiarazioni di sostegno (un milione in totale con soglie minime da raggiungere in almeno un quarto degli Stati membri).
  • I modelli per le dichiarazioni di sostegno figurano nell’allegato III del regolamento.
  • Gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica o su carta.
  • La Commissione rende disponibile un sistema centrale di raccolta elettronica che il gruppo di organizzatori può utilizzare per la raccolta delle dichiarazioni online.
  • Una volta raccolto il numero minimo di dichiarazioni di sostegno, ogni Stato membro deve verificare e certificare che le dichiarazioni di sostegno firmate dai propri cittadini siano conformi ai requisiti del regolamento. A tal fine, il gruppo di organizzatori trasmette le dichiarazioni di sostegno (raccolte per via elettronica e su carta) agli Stati membri interessati entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta di dodici mesi. Per farlo possono utilizzare il servizio di trasferimento di file della Commissione, tuttavia ciò è facoltativo se hanno utilizzato il proprio sistema individuale di raccolta elettronica anziché il sistema centrale di raccolta elettronica della Commissione. Gli organizzatori possono anche utilizzare il servizio di trasferimento di file della Commissione per trasferire le dichiarazioni raccolte su carta, o decidere di trasferire essi stessi tali dichiarazioni.

Pubblicazione e audizione pubblica

  • Quando riceve un’iniziativa valida che ha ottenuto il numero richiesto di dichiarazioni valide di sostegno, la Commissione pubblica un avviso in tal senso nel registro e trasmette l’iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.
  • Entro tre mesi dalla presentazione dell’iniziativa, il gruppo di organizzatori ha l’opportunità di presentare l’iniziativa in un’audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo.
  • In seguito all’audizione pubblica tenutasi presso la sua sede, il Parlamento europeo valuta il sostegno politico dell’iniziativa (vedere di seguito).

Esame da parte della Commissione e valutazione da parte del Parlamento

  • Entro sei mesi dalla pubblicazione dell’iniziativa e dopo l’audizione pubblica presso il Parlamento europeo, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all’iniziativa, l’azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.
  • Qualora la Commissione intenda intervenire in risposta all’iniziativa, anche, se del caso, adottando una o più proposte relative a un atto giuridico dell’Unione, la comunicazione illustra altresì il calendario previsto per tali azioni. La Commissione fornisce, nel registro e sul sito web pubblico sull’iniziativa dei cittadini europei, aggiornamenti sulle misure adottate in risposta all’iniziativa.
  • Il Parlamento europeo valuta le misure adottate dalla Commissione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2019/788 viene applicato dal 1o gennaio 2020, tranne l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 5 e gli articoli dal 20 al 24, che sono applicati fino al 6 giugno 2019.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) n. 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sull’iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 17.5.2019, pagg. 55).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/788 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo II — Disposizioni relative ai principi democratici Articolo 11 (GU C-202 del 7.6.2016, pag. 21).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte seconda — Non discriminazione e cittadinanza dell’unione — Articolo 24 (ex articolo 21 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 58).

Ultimo aggiornamento: 31.01.2023

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