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Cavalletti dei veicoli a due ruote

La presente direttiva s’inscrive nel quadro dell’armonizzazione delle normative nazionali in materia di omologazione CE dei veicoli a due o a tre ruote. Essa definisce le norme applicabili alla progettazione e alla produzione dei cavalletti utilizzati su questo tipo di veicoli.

ATTO

Direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

La presente direttiva stabilisce le disposizioni tecniche necessarie alla produzione e all’omologazione dei cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. Essa rientra nel contesto della direttiva 2002/24/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

Questa direttiva si applica ai seguenti tipi di veicoli:

  • ciclomotori: i veicoli a due o a tre ruote dotati di un motore con cilindrata non superiore a 50 cm3 e con una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
  • motocicli: i veicoli a due ruote, con o senza sidecar, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 e/o con una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

Un cavalletto è dispositivo fissato solidamente al veicolo mediante il quale il veicolo può essere mantenuto nella posizione di stazionamento verticale (o quasi verticale) quando è lasciato in sosta dal conducente.

Tutti i veicoli a due ruote devono essere muniti di almeno un cavalletto (laterale, centrale o entrambi) per garantirne la stabilità quando sono in sosta. L’allegato I della presente direttiva definisce le prescrizioni relative ai cavalletti laterali e centrali.

I veicoli possono anche essere dotati di una spia luminosa che indica la posizione del cavalletto (chiusa o di marcia).

La concessione dell’omologazione è soggetta alla procedura seguente:

  • la domanda di omologazione viene presentata dal costruttore o dal fabbricante all’autorità competente di uno Stato membro;
  • l'autorità competente procede all’omologazione del cavalletto se questo è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ai dati forniti dal fabbricante;
  • la stessa autorità redige, a tal fine, il certificato di omologazione riportato in allegato alla direttiva.

La presente direttiva abroga la direttiva 93/31/CEE e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/78/CE

23.9.2009

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GU L 231 del 3.9.2009

Ultima modifica: 13.01.2010

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