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Norme specifiche per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 889/2008 che stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Si tratta di un atto di esecuzione che stabilisce norme di produzione specifiche sulla produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti (ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007 sulla produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici — si veda la sintesi) agricoli, compresi i prodotti dell’acquacoltura:
    • vivi o prodotti agricoli non trasformati;
    • prodotti agricoli trasformati utilizzati come alimenti;
    • i mangimi;
    • il materiale di moltiplicazione* vegetativa e i semi per la coltivazione;
    • i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.
  • Per quanto riguarda il bestiame, riguarda solo i bovini delle specie Bubalus e Bison, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli [di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 889/2008] e le api.
  • Per quanto riguarda i prodotti dell’acquacoltura, esso si applica solo alle specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi elencati nell’allegato XIII bis [nella versione consolidata del regolamento (CE) n. 889/2008].
  • I prodotti di caccia e pesca non sono considerati prodotti biologici.

Produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti biologici

Le norme, che riguardano anche la prevenzione delle malattie e i trattamenti veterinari, disciplinano le aree indicate di seguito.

  • Produzione vegetale
    • gestione e fertilizzazione dei suoli;
    • lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti;
    • norme specifiche applicabili alla produzione di funghi;
    • la coltura idroponica è vietata.
  • Produzione di alghe marine
    • salute dell’ambiente acquatico e piano di gestione sostenibile;
    • raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche;
    • coltivazione di alghe marine;
    • misure anti-vegetative e pulizia delle attrezzature e degli impianti.
  • Produzione di bestiame
    • origine degli animali biologici e non biologici;
    • condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento, comprese disposizioni specifiche per i mammiferi, le specie avicole e l’apicoltura;
    • accesso agli spazi all’aperto;
    • densità degli animali;
    • la produzione di animali «senza terra» è vietata;
    • produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico;
    • gestione degli animali, evitando crudeltà e sofferenza.
  • Alimentazione
    • alimenti provenienti dall’azienda stessa o da altre fonti;
    • alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali;
    • alimenti in conversione (ad es. durante il periodo di conversione dei terreni da non biologico a biologico);
    • utilizzo di taluni prodotti e sostanze nei mangimi.
  • Produzioni di animali da acquacoltura
    • salute dell’ambiente acquatico e piano di gestione sostenibile;
    • produzione simultanea di animali di acquacoltura allevati con metodo biologico e non biologico;
    • origine degli animali di acquacoltura biologici;
    • origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici;
    • pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura;
    • norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici;
    • gestione degli animali di acquacoltura;
    • divieto di utilizzazione degli ormoni nell’allevamento.
  • Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi
    • norme generali aventi come priorità la salute degli animali, la qualità del prodotto e lo scarso impatto ambientale;
    • norme specifiche sull’alimentazione degli animali d’acquacoltura carnivori, novellame biologico e molluschi (comprese le ostriche).
  • Prodotti conservati e trasformati
    • norme sulla conservazione e la produzione di alimenti e mangimi trasformati;
    • utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione alimentare;
    • utilizzo di taluni ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione alimentare;
    • norme specifiche per la produzione di alghe marine e di vino.
  • Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio.

Sono previste norme aggiuntive riguardanti:

  • prodotti di terreni in corso di conversione da non biologico a biologico;
  • vincoli climatici, geografici o strutturali, comprese le regole sulla stabulazione fissa, la produzione parallela e l’apicoltura;
  • indisponibilità di fattori di produzione biologici;
  • utilizzo di prodotti e sostanze specifici nella trasformazione;
  • circostanze calamitose;
  • banca dati delle sementi;
  • etichettatura, compreso il logo comunitario per la produzione biologica, i marchi commerciali e le indicazioni specifiche sui mangimi;
  • infrazioni e scambio di informazioni;
  • supervisione delle autorità competenti;
  • dati biologici nel piano di controllo pluriennale e nella relazione annuale.

Controlli

Le disposizioni sui controlli riguardano requisiti specifici per la produzione vegetale, le alghe marine, il bestiame, l’apicoltura e l’acquacoltura e comprendono:

  • impegno dell’operatore;
  • visite annuali da parte delle autorità di controllo;
  • documenti contabili:
  • accesso agli impianti;
  • importazioni di prodotti biologici da paesi terzi;
  • unità che appaltano a terzi;
  • unità addette alla preparazione di mangimi.

Trasmissione di informazioni

Entro il 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea i dati statistici annuali sulla produzione biologica.

Abrogazioni

Il regolamento abroga i regolamenti (CEE) n. 207/93, (CE) n. 223/2003 e (CE) n. 1452/2003.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2009.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Materiali di moltiplicazione: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesto. Alcuni esempi sono i bulbi, i rizomi etc.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 889/2008 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTO CORRELATO

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.06.2020

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