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Salvaguardia dei diritti a pensione complementare
La presente direttiva ha lo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, pur salvaguardando i loro diritti a pensione complementare quando si spostano da uno Stato membro all'altro. Questa protezione riguarda entrambi i regimi pensionistici, sia volontari che obbligatori , ad eccezione dei regimi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004.
ATTO
Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.
SINTESI
La presente direttiva si applica agli iscritti a regimi pensionistici complementari e agli altri aventi diritto a titolo di tali regimi che hanno acquisito o stanno acquisendo diritti in uno o più Stati membri.
La presente direttiva prevede quattro misure principali per la salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità:
Parità di trattamento nel mantenimento dei diritti a pensione
Gli Stati membri devono, per le persone che hanno lasciato un regime pensionistico complementare perché sono andate a lavorare in un altro Stato membro, adottare le misure necessarie per assicurare il mantenimento dei diritti a pensione acquisiti nella stessa misura riservata agli iscritti nei confronti dei quali i contributi non vengono più versati, ma che restano nello stesso Stato membro.
La direttiva 2014/50/UE, che deve essere integrata nella legislazione nazionale dei paesi dell'UE entro il 21.5.2018, assicura che chiunque abbia diritti a pensione complementare non li perda quando va a vivere o lavorare in un altro paese dell'UE. Si richiede che:
Pagamenti transfrontalieri
Gli Stati membri provvedono affinché i regimi pensionistici complementari eroghino i pagamenti in altri Stati membri, al netto di eventuali imposte e spese di transazione, di tutte le prestazioni dovute in virtù di questi regimi complementari.
Lavoratori distaccati e pensioni complementari
I lavoratori distaccati hanno la possibilità di rimanere nel regime pensionistico del loro paese d'origine durante il periodo di distacco in un altro Stato membro. I lavoratori distaccati e, se del caso, i loro datori di lavoro sono quindi esentati da qualsiasi obbligo di versare contributi ad un regime pensionistico complementare in un altro Stato membro.
Informazione degli iscritti
I datori di lavoro, gli amministratori o altri responsabili della gestione di un regime pensionistico complementare devono informare adeguatamente gli iscritti dei loro diritti a pensione e delle altre possibilità offerte loro dal regime complementare, quando si spostano in un altro Stato membro.
Ai sensi della direttiva 2014/50/UE, i lavoratori in un regime pensionistico complementare possono chiedere in che modo l'interruzione del lavoro o lo spostamento influenzi i loro diritti a pensione complementare e le condizioni che si applicherebbero per il futuro trattamento di tali diritti.
Le persone che hanno lasciato il regime devono essere informate circa il valore e il trattamento dei loro diritti.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Direttiva 98/49/CE |
25.7.1998 |
25.1.2002 |
GU L 209 del 25.7.1998 |
ATTI COLLEGATI
Libro verde del 7 luglio 2010 Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa [COM (2010)365 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].
Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari [Gazzetta ufficiale L 128 del 30.4.2014].
Ultima modifica: 04.08.2014