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Importazione sicura di latte e prodotti a base di latte

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione — Condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano

SINTESI

CHE COSA FA QUESTO REGOLAMENTO?

  • Tutela la salute degli animali nell’Unione europea (UE), assicurando che il latte e i prodotti a base di latte importati soddisfino determinati criteri di base relativi alla salute degli animali.
  • Stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i requisiti di certificazione per l’importazione di latte crudo e di prodotti a base di latte nell’UE, compresi gli eventuali trattamenti necessari.
  • Elenca i paesi dai quali sono state autorizzate le importazioni.

PUNTI CHIAVE

L’importazione da paesi terzi di prodotti a base di latte derivanti da latte crudo è consentita solo se si tratta di paesi autorizzati, ma in base alle condizioni di polizia sanitaria nel paese di origine si applicano vari tipi di trattamento termico.

Le varie categorie dei paesi autorizzati sono elencate nell’allegato I del regolamento.

  • Le importazioni di latte crudo e di prodotti a base di latte sono autorizzate dai paesi elencati nella colonna A dell’allegato, senza dover essere sottoposti ad alcun trattamento termico.
  • Le importazioni di prodotti a base di latte crudo di mucche, pecore, capre e bufale provenienti dai paesi elencati nelle colonne B e C dell’allegato devono essere trattati mediante pastorizzazione o trattamenti di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) o a temperatura ultra-alta (UHT), in base alla colonna (B o C) nella quale compare il paese.
  • Il latte e i prodotti a base di latte di animali diversi da mucche, pecore, capre e bufale devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione o UHT.

Il latte e i prodotti a base di latte non devono provenire da aree a rischio di afta epizootica.

Tale requisito non si applica ai paesi elencati nella colonna A dell’allegato. Tuttavia, il latte e i prodotti a base di latte dovranno essere sottoposti a un trattamento termico qualora provengano da paesi in cui si sia verificato un focolaio di afta epizootica o in cui siano state effettuate vaccinazioni nei 12 mesi precedenti.

Tutte le importazioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario firmato da un veterinario. Le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di latte e prodotti a base di latte sono indicate nella direttiva 2002/99/CE.

Le partite di latte crudo e prodotti a base di latte che attraversano l’UE per raggiungere un paese terzo saranno autorizzate ai sensi di questo regolamento soltanto se:

  • provengono da un paese autorizzato e sono state sottoposte a trattamenti termici adeguati secondo la categoria (colonna A o B) del paese di origine;
  • risultano conformi alle condizioni di polizia sanitaria specifiche indicate nelle regole di certificazione e sono accompagnate da un certificato sanitario;
  • sono state autorizzate al transito e, laddove appropriato, alla conservazione a seguito di un’ispezione veterinaria effettuata in un posto di frontiera.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 30 luglio 2010.

CONTESTO

Importazione di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano sul sito Internet della Commissione europea

ATTO

Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pagg. 1-24)

Successive modifiche e correzioni al regolamento (UE) n. 605/2010 sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pagg. 11-20). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 25.11.2015

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