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Sicurezza ed efficacia dei prodotti fertilizzanti sul mercato dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso apre il mercato unico dell’Unione europea (Unione) per i prodotti fertilizzanti in precedenza non disciplinati da norme di armonizzazione, tra cui concimi organici* e concimi organico-minerali*, ammendanti del suolo*, inibitori*, biostimolanti delle piante* o substrati di coltivazione*.
  • Stabilisce norme comuni in materia di sicurezza, requisiti di qualità ed etichettatura per i prodotti fertilizzanti.
  • Introduce per la prima volta limiti relativi ai contaminanti tossici. Ciò garantisce un elevato livello di protezione del suolo, riducendo i rischi per la salute e l’ambiente, consentendo al contempo ai produttori di adattare il proprio processo di produzione per rispettare i nuovi valori limite.
  • Mantiene un’armonizzazione facoltativa, in quanto non osta alla messa a disposizione di prodotti fertilizzanti non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione.
  • L’ultima versione consolidata del regolamento contiene cinque emendamenti adottati dalla Commissione europea mediante atti delegati. Tali atti aggiornano gli allegati del regolamento, sia per adeguarli al progresso tecnico sia per aggiungere i materiali costituenti.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda sette categorie di prodotti fertilizzanti, ovvero:

  • concimi, compresi:
    • concimi inorganici,
    • concimi organico-minerali, e
    • concimi organici,
  • ammendanti del suolo,
  • materiali di calcinazione,
  • substrati di coltivazione,
  • inibitori,
  • biostimolanti delle piante,
  • miscele fisiche di prodotti fertilizzanti.

Non si applica:

Le norme si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti fertilizzanti sul mercato dell’Unione. Il regolamento non si applica all’uso o al metodo di applicazione dei prodotti fertilizzanti dell’Unione.

Requisiti

  • Il regolamento stabilisce le norme per i prodotti fertilizzanti dell’Unione recanti la marcatura CE, compresi i requisiti per:
    • livelli massimi di contaminanti e agenti patogeni (microrganismi che causano malattie);
    • contenuto minimo di nutrienti e altre caratteristiche pertinenti a seconda della categoria del prodotto;
    • etichettatura.
  • Le prove della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’Unione sono effettuate in modo affidabile e riproducibile.

Libera circolazione

  • Gli Stati membri dell’Unione non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all’etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal presente regolamento, la libera circolazione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’Unione conformi alle norme del presente regolamento.
  • Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme riguardanti l’uso di prodotti fertilizzanti dell’Unione volte a proteggere la salute umana e l’ambiente che siano conformi ai trattati dell’Unione, purché non richiedano la modifica di prodotti fertilizzanti dell’Unione conformi al presente regolamento e non influenzino le condizioni per la loro messa a disposizione sul mercato.

La Commissione ha adottato diversi atti delegati per modificare o integrare il regolamento:

  • il regolamento (UE) 2022/1519 che stabilisce le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell’Unione contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato;
  • il regolamento (UE) 2022/1171 che modifica gli allegati II, III e IV al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’Unione;
  • il regolamento (UE) 2022/973 che stabilisce i criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’Unione;
  • il regolamento (UE) 2021/2088 che modifica gli allegati II, III e IV al fine di aggiungere i materiali di pirolisi e gassificazione come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’Unione;
  • il regolamento (UE) 2021/2087 che modifica gli allegati II, III e IV al fine di aggiungere i materiali di ossidazione termica e i loro derivati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’Unione;
  • il regolamento (UE) 2021/2086 che modifica gli allegati II e IV al fine di aggiungere i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’Unione;
  • il regolamento (UE) 2021/1768 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV.

Abrogazione

Dal 16 luglio 2022, il regolamento (UE) 2019/1009 ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 2003/2003, che riguardava in particolare i concimi inorganici.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 16 luglio 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Concimi organici. Sottoprodotti di origine animale o vegetale utilizzati per nutrire le piante; possono essere composti da letame, guano, compost e da residui di produzione di biogas.
Concimi organico-minerali. Sottoprodotti di origine animale, vegetale e minerale utilizzati per nutrire le piante.
Ammendanti del suolo. Materiali che migliorano la qualità e le proprietà del suolo.
Inibitori. Materiali aggiunti a un concime per rallentare il rilascio di azoto ed evitare così le perdite di azoto.
Biostimolanti delle piante. Materiali che migliorano i processi nutrizionali delle colture, in particolare migliorandone l’utilizzo efficiente delle sostanze nutritive e la resistenza alle condizioni ambientali.
Substrati di coltivazione. Materiali diversi dal suolo in cui crescono le piante.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’Unione, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2019/1009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell’Unione contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato (GU L 236 del 13.9.2022, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione, del 22 marzo 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’Unione (GU L 183 dell’8.7.2022, pag. 2).

Regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione, del 14 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’Unione (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.09.2022

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