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Combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1805 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Esso mira a garantire che il trasporto marittimo dell’Unione europea (Unione) soddisfi gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e il 2050 e svolga un ruolo chiave nell’attuazione della normativa europea sul clima.

PUNTI CHIAVE

Iniziativa marittima FuelEU

  • Il regolamento «FuelEU maritime» è un elemento chiave del pacchetto di misure Pronti per il 55 % dell’Unione, progettato per l’attuazione del Green Deal europeo. Si prefigge di aumentare la domanda e l’uso coerente di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo, allo stesso modo del regolamento (UE) 2023/2405 «refuelEU aviation» (si veda la sintesi) per il settore dell’aviazione. Il regolamento è stato adottato insieme al regolamento (UE) 2023/1804 (si veda la sintesi) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.
  • Le norme messe a punto garantiscono che l’intensità dei combustibili utilizzati dal settore marittimo diminuirà gradualmente nel tempo, del 2 % nel 2025 fino all’80 % entro il 2050.
  • Tra i combustibili certificati come atti a contribuire alla riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra, il regolamento cita i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), che hanno un alto potenziale di decarbonizzazione. Include uno speciale incentivo a sostenere la diffusione di tali combustibili. I combustibili fossili sono esclusi dal processo di certificazione del regolamento.
  • A partire dal 2030, le navi passeggeri e portacontainer dovranno usare l’alimentazione elettrica da terra per tutte le esigenze di energia elettrica, quando sono ormeggiate nei principali porti dell’Unione per ridurre l’inquinamento atmosferico.
  • Un meccanismo di messa in comune volontaria permette alle navi di riunire i propri saldi di conformità con una o più altre navi: il pool, nel suo complesso, deve rispettare in media i limiti di intensità dei gas a effetto serra.
  • Sono incluse eccezioni limitate nel tempo, che concedono un trattamento specifico alle regioni ultraperiferiche, alle piccole isole e alle zone dell’Unione economicamente dipendenti dalla loro connettività.
  • Qualsiasi entrate generate da sanzioni per il mancato rispetto del regolamento devono essere utilizzate per progetti a sostegno della decarbonizzazione del settore marittimo con un meccanismo di trasparenza rafforzato.
  • L’attuazione del regolamento viene monitorata attraverso il processo di comunicazione e revisione della Commissione europea.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2025, a eccezione di due articoli relativi al piano di monitoraggio che si applicano dal 31 agosto 2024.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un nuovo approccio per un’economia blu sostenibile nell’UE — Trasformare l’economia blu dell’UE per un futuro sostenibile [COM(2021) 240 final del 17.5.2021].

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1999 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.09.2024

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