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La direttiva istituisce un sistema armonizzato per il riconoscimento delle qualifiche di tutti i membri del personale di coperta che lavorano sulle vie navigabili interne dell’Unione europea (Unione), consentendo a tali membri dell’equipaggio di operare in tutta l’Unione.
Essa mira a rimuovere gli ostacoli alla mobilità della manodopera, a migliorare la sicurezza, a sviluppare le competenze e l’occupabilità dei giovani, a offrire migliori prospettive di carriera a tutti i membri dell’equipaggio e a facilitare il passaggio di lavoratori esperti da altri settori.
La direttiva introduce un sistema armonizzato per la certificazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che gestiscono imbarcazioni sulle vie navigabili interne, consentendo ai titolari di certificati di operare in tutta l’Unione. Ciò include ora il Reno, che era stato escluso dalla direttiva 91/672/CEE e dalla direttiva 96/50/CE, che questa legislazione abroga a partire dal 17 gennaio 2022 (si veda la sintesi).
Ambito di applicazione
Il sistema si applica a tutti i membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri che lavorano su navi passeggeri e altre imbarcazioni di lunghezza superiore a 20 metri (come pure su altri tipi specifici di navi), tranne nei casi in cui la navigazione è per lo sport o il tempo libero, o interessa le forze armate o i servizi di emergenza.
Certificati di qualifica dell’Unione
La direttiva prevede quanto segue:
La direttiva fissa requisiti minimi relativamente a età, adempimenti amministrativi, competenza e tempo di navigazione per le diverse qualifiche. Essa richiede inoltre che i membri del personale di coperta soddisfino determinati standard di idoneità medica.
La direttiva tiene conto delle diverse caratteristiche degli Stati membri consentendo esenzioni da talune misure. Ciò interessa in particolare gli Stati Membri le cui vie navigabili sono prive di collegamenti a quelle di altri Stati membri e in cui la navigazione interna è un’attività stagionale o molto limitata. Tutti gli altri Stati membri con vie navigabili interne devono adottare le misure necessarie per attuare il sistema di riconoscimento dei certificati previsto dalla direttiva per tali vie navigabili.
Riconoscimento
I certificati di qualifica dell’Unione, i registri di servizio e i giornali di bordo rilasciati dalle autorità competenti sono validi per tutte le vie navigabili interne dell’Unione. I certificati rilasciati in conformità con i regolamenti per il personale di navigazione del Reno, che stabiliscono requisiti identici a quelli della direttiva, sono validi anche per tutte le vie navigabili dell’Unione. Qualsiasi paese terzo può richiedere alla Commissione Europea il riconoscimento di certificati, registri di servizio o giornali di bordo emessi dalle sue autorità. Ogni otto anni la Commissione valuta la conformità del sistema di certificazione del paese terzo alla presente direttiva.
Approccio basato sulla competenza
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari di certificati di qualifica abbiano i livelli minimi di competenza corrispondenti, accertati sulla base di un’opportuna valutazione. Tali valutazioni potrebbero assumere la forma di esami amministrativi o potrebbero far parte di programmi di formazione riconosciuti. La direttiva prevede anche la possibilità di eseguire gli esami su simulatori.
Criteri di classificazione di alcuni tratti delle vie navigabili interne
La direttiva stabilisce criteri obiettivi e trasparenti per l’identificazione da parte degli Stati membri di vie navigabili interne con rischi specifici e per la classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo.
Sistema di scambio delle informazioni
La direttiva prevede la creazione di un sistema di informazione per facilitare lo scambio di dati sui certificati di qualifica, sui registri di servizio e sui giornali di bordo tra le autorità incaricate dell’attuazione e dell’applicazione della direttiva.
Posti di lavoro e competenze
La Commissione ha adottato i seguenti atti di esecuzione e atti delegati relativi a posti di lavoro e competenze nel trasporto per vie navigabili:
La direttiva è in vigore dal 16 gennaio 2018 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 17 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).
Le modifiche successive della direttiva (UE) 2017/2397 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 15).
Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo (GU L 100 del 1.4.2020, pag. 1).
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/182 della Commissione, del 14 gennaio 2020, relativo ai modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (GU L 38 dell’11.2.2020, pag. 1).
Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).
Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 91/672/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 14.02.2022