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Targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote

La presente direttiva stabilisce le prescrizioni tecniche applicabili all’alloggiamento della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

ATTO

Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

La presente direttiva definisce le norme applicabili all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione di qualsiasi tipo di veicolo della categoria L.

Tipi di veicoli disciplinati dalla direttiva

  • ciclomotori: veicoli a due ruote (L1e) o tre ruote (L2e) aventi una velocità massima non superiore a 45 km/h;
  • motocicli: veicoli a due ruote, senza carrozzetta (L3e) o con carrozzetta (L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
  • tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche (L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
  • quadricicli leggeri: veicoli di categoria L6e la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg e la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h;
  • quadricicli pesanti: veicoli di categoria L7e la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg per i veicoli destinati al trasporto passeggeri e inferiore a 550 kg per i veicoli utilitari, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Caratteristiche richieste per la targa posteriore d'immatricolazione

L’alloggiamento della targa posteriore d’immatricolazione deve trovarsi sulla parte posteriore del veicolo tra i piani longitudinali che passano per le estremità esterne del veicolo.

La targa posteriore d’immatricolazione deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.

La presente direttiva fissa l’altezza massima e minima dell’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione. Per quest’ultimo deve essere garantita una visibilità geometrica.

Procedura di concessione dell’omologazione CE

Il costruttore del veicolo presenta una domanda di omologazione CE all’autorità di omologazione dello Stato membro, accompagnata da una scheda informativa.

Il certificato di conformità viene rilasciato dall’autorità competente, la quale deve avvertire le autorità competenti degli Stati membri entro il termine di un mese.

In caso di inosservanza dei requisiti della presente direttiva, gli Stati membri possono rifiutare l’omologazione CE per motivi riguardanti la targa posteriore d’immatricolazione.

Contesto

La presente direttiva abroga la direttiva 93/94/CEE.

Riferimento

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/62/CE

19.8.2009

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GU L 198 del 30.7.2009

Ultima modifica: 10.08.2010

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