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La direttiva stabilisce i requisiti minimi relativi alla segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in particolare:
Definisce inoltre i requisiti minimi per i segnali luminosi e acustici, i segnali gestuali e per la comunicazione verbale.
Obblighi dei datori di lavoro
Informazioni complementari
Il regolamento (UE) 2019/1243 modifica la direttiva 92/58/CEE conferendo alla Commissione europea il potere, a partire dal 26 luglio 2019, di adottare atti delegati per apportare modifiche di natura prettamente tecnica ai suoi allegati, al fine di tenere conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione relative alla progettazione e alla realizzazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute o dei dispositivi sul luogo di lavoro, nonché di progressi tecnici, di cambiamenti nei regolamenti internazionali o nelle specifiche e nei progressi delle conoscenze nell’ambito della segnaletica di sicurezza e/o di salute o dei dispositivi sul luogo di lavoro.
Abrogazione
La direttiva 92/58/CEE abroga la direttiva 77/576/CEE relativa alla segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro.
La direttiva è in vigore dal 27 luglio 1992 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 24 giugno 1994.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).
Le modifiche successive alla direttiva 92/58/CEE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 13.12.2021