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La direttiva (UE) 2024/1203, la nuova direttiva sui reati ambientali, mira a stabilire norme minime in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) per la definizione dei reati ambientali e l’imposizione di sanzioni al fine di proteggere l’ambiente. Uno dei suoi obiettivi è garantire una migliore applicazione del diritto ambientale dell’Unione, congiuntamente a quello di incrementare l’efficacia della prevenzione e della lotta contro i reati ambientali.
PUNTI CHIAVE
Attività criminose
La direttiva impone agli Stati membri di punire penalmente gli atti intenzionali che danneggiano l’ambiente, nonché in alcuni casi quelli commessi per negligenza almeno grave. Tra questi vi sono:
inquinamento: causare intenzionalmente o minacciare di provocare gravi danni o morte scaricando, emettendo o introducendo una quantità di materiali o sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nell’acqua;
reati connessi ai prodotti: immissione sul mercato di prodotti che violano un divieto o un altro requisito volto a proteggere l’ambiente, provocando danni rilevanti allo stesso;
reati chimici: fabbricazione, immissione o messa a disposizione sul mercato, esportazione o utilizzo di sostanze regolamentate dai regolamenti dell’Unione, come quelle sulle sostanze chimiche, che comportano gravi impatti ecologici o sulla salute;
reati sul mercurio: violazione delle leggi attraverso la fabbricazione, l’impiego, lo stoccaggio, l’importazione o l’esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio;
esecuzione illecita di progetti: l’esecuzione di progetti ai sensi della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale, qualora tale condotta sia eseguita senza autorizzazione e causi o rischi di provocare danni significativi all’ambiente;
gestione illecita dei rifiuti e spedizioni illegali di rifiuti: la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché la spedizione dei rifiuti;
riciclaggio illegale delle navi e inquinamento provocato dalle navi: la violazione dell’obbligo di riciclaggio delle navi negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo e lo scarico degli inquinanti prodotti dalle navi che hanno effetti negativi sulla qualità dell’acqua o sugli ecosistemi marini;
impianti pericolosi: l’esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un’attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, oppure la costruzione, l’esercizio e la dismissione illeciti di un impianto offshore che pongano un rischio di provocare danni significativi o danni ambientali;
reati connessi al nucleare: il trattamento illecito di materiali radioattivi o sostanze radioattive;
estrazione illecita di acque: l’estrazione illegale di acque superficiali o sotterranee;
reati connessi alla fauna selvatica: l’abbattimento, la distruzione, la cattura, il possesso, l’offerta in vendita, la vendita o il commercio illegale di una specie protetta riconosciuta dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che provoca il deterioramento degli habitat all’interno di un sito protetto o l’esecuzione di reati connessi al commercio di legname;
specie invasive: l’introduzione nel territorio dell’Unione, l’immissione sul mercato, la detenzione, l’allevamento, il trasporto, l’utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell’ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell’Unione;
sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati: sostanze che riducono illecitamente lo strato di ozono o gas fluorurati.
Reati qualificati. Si applicano sanzioni più severe se gli atti illeciti sopra elencati provocano danni irreversibili o duraturi a un ecosistema di dimensioni considerevoli o danneggiano in modo sostanziale la qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua.
Grave negligenza. Ai sensi della direttiva, sono punite anche le attività che provocano danni ambientali significativi a causa di una grave negligenza.
Gli Stati membri devono garantire che anche l’istigazione o il favoreggiamento e il concorso a tali reati siano punibili come reati. Inoltre, il tentativo di commettere un reato è punibile nella maggior parte dei reati coperti dalla direttiva.
Sanzioni per le persone fisiche e giuridiche
In termini di gravità e portata, la direttiva impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Le persone sono sottoposte a sanzioni, comprese le pene detentive per reati gravi, in particolare quelli che comportano il decesso o danni significativi all’ambiente. Possono inoltre subire sanzioni o misure accessorie, quali ammende, squalifiche o l’obbligo di ripristinare l’ambiente, oppure di risarcire i danni causati allo stesso.
Le persone giuridiche (entità riconosciute dal diritto nazionale, ma esclusi gli organismi statali e le organizzazioni internazionali) possono essere ritenute responsabili per reati commessi a loro vantaggio da persone che si trovano in una posizione preminente, con sanzioni che comprendono sanzioni o misure significative e accessorie, comprese restrizioni operative e misure correttive obbligatorie.
Le circostanze aggravanti comprendono l’entità del danno, il coinvolgimento nella criminalità organizzata e le decisioni di condanna emesse in precedenza.
Le circostanze attenuanti comprendono gli sforzi per ripristinare l’ambiente e la cooperazione con le autorità giudiziarie.
Giurisdizione ed esecuzione
Competenza giurisdizionale. Gli Stati membri sono competenti per i reati commessi sul loro territorio, sulle loro navi o aeromobili immatricolati o quando l’autore del reato è un proprio cittadino.
Cooperazione tra gli Stati membri e altri organismi, istituzioni e autorità competenti. La direttiva richiede la collaborazione tra gli Stati membri e con gli organismi dell’Unione quali l’Agenzia dell’Unione europea per la giustizia penale (Eurojust) e la Procura europea nell’ambito delle rispettive competenze giurisdizionali per affrontare efficacemente i reati ambientali transfrontalieri. Inoltre, la direttiva prevede un insieme di norme che contribuiranno a migliorare considerevolmente l’efficacia di tutti gli attori lungo la catena dell’esecuzione al fine di combattere i reati ambientali, tra cui l’obbligo di garantire risorse e strumenti investigativi adeguati, una formazione specializzata regolare e l’elaborazione di strategie nazionali in materia di lotta contro questi reati. Le strategie nazionali devono essere elaborate e attuate entro maggio 2027, con aggiornamenti e valutazioni regolari secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi.
Raccolta dei dati e relazione
La direttiva impone agli Stati membri di raccogliere e pubblicare dati sui reati ambientali per valutare l’efficacia delle misure attuate.
La direttiva contiene inoltre disposizioni su:
congelamento e confisca, comprese le misure per rintracciare e confiscare i mezzi e i proventi da reato;
termini di prescrizione, volti a garantire un’azione penale tempestiva e l’esecuzione delle sanzioni;
strumenti investigativi da utilizzare per perseguire i reati ambientali;
risorse necessarie affinché le autorità nazionali possano svolgere efficacemente le proprie funzioni in relazione all’attuazione della presente direttiva;
formazione dei giudici, dei pubblici ministeri, del personale di polizia e giudiziario e del personale delle autorità competenti in materia di procedimenti e indagini penali in relazione agli obiettivi della presente direttiva;
riconoscimento del ruolo della società civile e dei suoi diritti procedurali, compresi i diritti delle persone colpite e delle organizzazioni non governative, per consentire loro di partecipare a procedimenti giudiziari e di accedere alle decisioni giudiziarie.
Attuazione e revisione
Sono stati fissati termini per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale e per la relazione degli Stati membri sull’attuazione.
Le revisioni e gli aggiornamenti regolari devono adattarsi alle mutazioni del contesto ambientale e giuridico.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il .
Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L 2024/1203 del ).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del , pag. 17).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2019/1937 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del , pag. 39).
Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per violazioni (GU L 280 del , pag. 52).
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (GU L 20 del , pag. 7).
Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del , sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del , pag. 42).
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del , pag. 28).
Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del , relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’, pag. 42).
Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per violazioni (GU L 255 del , pag. 11).
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (GU L 143 del , pag. 56).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del , pag. 7).