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Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti
La direttiva si applica alle persone, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti (compresi i mezzi di trasporto) nei porti e zone limitrofe.
Gli Stati membri sono tenuti ad approvare un’autorità di sicurezza del porto per ciascuna area portuale.
Ciascun porto dispone, ove possibile, di un agente di sicurezza distinto. Tuttavia, se necessario, può condividere lo stesso agente di sicurezza.
Gli agenti di sicurezza dei porti fungono da punti di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale e devono avere sufficiente autorità e conoscenza locale per garantire in maniera adeguata e coordinare l’elaborazione, l’aggiornamento e il monitoraggio delle valutazioni di sicurezza del porto e dei piani di sicurezza del porto.
Gli Stati membri assicurano che le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza dei porti siano riveduti ove opportuno e in ogni caso almeno una volta ogni cinque anni.
La direttiva è entrata in vigore il e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali degli Stati membri entro il .
In seguito all’epidemia da COVID-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:
Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del , pag. 28).
Le successive modifiche alla direttiva 2005/65/CE sono state integrate al testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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