Analisi dell’olio d’oliva
SINTESI DI:
Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi a essi attinenti
Regolamento delegato (UE) 2018/1096 che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell’olio d’oliva
QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?
- Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione europea definisce le caratteristiche specifiche applicabili a ciascuna categoria di olio d’oliva e i tipi di analisi condotte per stabilirne la conformità. Stabilisce altresì i requisiti di controllo per gli Stati membri dell’Unione europea.
- Il regolamento delegato (UE) 2018/1096 della Commissione (si vedano gli atti delegati) rivede talune indicazioni per l’etichettatura dell’olio d’oliva per quanto concerne l’acidità e la campagna di raccolta.
PUNTI CHIAVE
Categorie di olio d’oliva
Esistono otto categorie di olio d’oliva:
- l’olio d’oliva extra-vergine è la categoria di qualità più elevata. Non presenta difetti organolettici ed è fruttato. Il suo livello di acidità non deve superare lo 0,8 %;
- l’olio d’oliva vergine può presentare alcuni difetti organolettici, ma a un livello molto basso. La sua acidità non deve superare il 2 %;
- l’olio di oliva lampante è un olio d’oliva vergine di qualità inferiore con un’acidità superiore al 2 %, privo di sentori fruttati e con difetti organolettici notevoli. È sottoposto a raffinazione o impiegato per usi industriali;
- l’olio d’oliva raffinato è ottenuto in seguito alla raffinazione per lo più di olio d’oliva lampante e talvolta di olio d’oliva vergine. Non è destinato al mercato al dettaglio e ha un grado di acidità fino allo 0,3 %;
- l’olio d’oliva costituito da olio d’oliva raffinato e oli d’oliva vergini derivante dalla miscela di olio d’oliva raffinato con oli d’oliva extra-vergini o vergini. Ha un grado di acidità fino all’1 %;
- l’olio di sansa d’oliva grezzo è ottenuto dalla pasta residua risultante dall’estrazione dell’olio con metodi meccanici;
- l’olio di sansa d’oliva raffinato è ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa d’oliva grezzo. Può avere un grado di acidità fino allo 0,3 %;
- l’olio di sansa d’oliva deriva dalla miscela di olio di sansa d’oliva raffinato e olio d’oliva extra-vergine o vergine e ha un grado di acidità fino all’1 %.
Metodi di analisi per stabilire la classificazione dell’olio
Le diverse categorie di oli d’oliva sono classificate secondo parametri di qualità, relativi a:
- caratteristiche fisico-chimiche, quali livello di acidità, indice dei perossidi, tenore in acidi grassi e composizione degli steroli;
- caratteristiche organolettiche (sensoriali), quali gusto fruttato e assenza di difetti organolettici.
Il regolamento delinea i diversi metodi di analisi per stabilire i seguenti aspetti della composizione:
- acidi grassi liberi, espressi come percentuale di acido oleico;
- indice dei perossidi;
- tenore in cere;
- composizione e contenuto di steroli e di dialcoli triterpenici;
- percentuale di 2-gliceril monopalmitato;
- composizione degli acidi grassi;
- caratteristiche organolettiche dell’olio d’oliva vergine;
- stigmastadieni;
- trigliceridi;
- cere, esteri metilici degli acidi grassi ed esteri etilici degli acidi grassi.
Conformità
Gli Stati membri devono garantire l’esecuzione di controlli di conformità adeguati, basati sull’analisi dei rischi per attestare che l’olio d’oliva in commercio rispecchi la categoria dichiarata. I criteri di valutazione dei rischi possono comprendere:
- la categoria dell’olio, il periodo di produzione, il prezzo degli oli rispetto ad altri oli vegetali, le operazioni di miscelazione e confezionamento, gli impianti e le condizioni di stoccaggio, il paese di origine, il paese di destinazione, i mezzi di trasporto o il volume del lotto;
- il posizionamento degli operatori nella catena di commercializzazione, il volume e il valore commercializzato, la gamma di categorie di olio, il tipo di attività eseguito, tra cui molitura, stoccaggio, raffinazione, miscelazione, confezionamento o vendita al dettaglio;
- risultati ottenuti nel corso di controlli precedenti, compresi il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità consueta degli oli commercializzati, le prestazioni delle attrezzature tecniche utilizzate;
- l’affidabilità dei sistemi di garanzia della qualità o sistemi di autocontrollo degli operatori per quanto riguarda la conformità alle norme di commercializzazione;
- il luogo in cui è stato effettuato il controllo, in particolare se si tratta del primo punto di ingresso o dell’ultimo punto di uscita dall’Unione europea o il luogo in cui gli oli sono prodotti, confezionati, caricati o venduti al consumatore finale.
Gli Stati membri devono indicare in anticipo i criteri di valutazione dei rischi di non conformità e il numero minimo di operatori, lotti e quantità subordinato a un controllo di conformità. Occorre eseguire almeno un controllo di conformità all’anno per 1 000 tonnellate di olio d’oliva commercializzate negli Stati membri.
Qualora un olio non corrisponda alla descrizione della sua categoria, lo Stato membro deve applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive a seconda della gravità dell’irregolarità e aumentare la frequenza dei controlli se le irregolarità sono considerevoli.
Caratteristiche organolettiche (sensoriali)
Gli Stati membri possono approvare l’istituzione di comitati di valutazione per valutare e verificare le caratteristiche organolettiche. Qualora gli Stati membri incontrino difficoltà nell’istituzione di gruppi di degustazione sul proprio territorio, possono richiedere l’assistenza di un gruppo di degustazione approvato in un altro Stato membro.
Etichettatura
Il regolamento delegato (UE) 2018/1096 modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva riguardo ad alcuni termini opzionali che possono essere inseriti sull’etichetta:
- un’indicazione dell’acidità massima prevista entro la data di durabilità minima;
- la campagna di raccolta.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
- Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è in vigore dal 6 settembre 1991.
- Il regolamento delegato (UE) n. 2018/1096 è in vigore dal 6 agosto 2018.
CONTESTO
Si veda anche:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi a essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CEE) n. 2568/91 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento delegato (UE) 2018/1096 della Commissione, del 22 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell’olio d’oliva (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 3).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (codificazione) (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 14.10.2021