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Emissione acustica ambientale delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Essa punta a:
Essa abroga e sostituisce nove strumenti giuridici relativi alle emissioni acustiche per ciascun tipo di impianti e attrezzature per la costruzione, oltre alla direttiva 84/538/CEE sui tosaerba.
PUNTI CHIAVE
Lo scopo della direttiva è articolato in quattro direzioni:
Sono escluse le seguenti categorie di dispositivi:
Gli Stati membri hanno la responsabilità di verificare l’applicazione delle norme stabilite dalla direttiva. Gli allegati da V a VIII contengono le diverse procedure di valutazione della conformità che devono essere utilizzate.
Il fabbricante o la persona che immette l’attrezzatura sul mercato o la mette in servizio deve garantire (articoli 4 e 8) di:
Qualora uno Stato membro accerti che l’attrezzatura non è conforme a tali condizioni, deve ritirarla dal mercato o vietarne l’uso.
L’etichettatura è obbligatoria per tutti gli articoli coperti dalla direttiva e deve contenere:
I limiti di emissione acustica stabiliti per alcuni tipi di macchine e attrezzature prevedono due fasi, in modo da consentire alle aziende di adeguarsi ai nuovi regolamenti. I limiti delle emissioni per la fase 1 sono divenuti effettivi due anni dopo l’entrata in vigore della direttiva e nel 2006 sono entrati in vigore limiti più stringenti.
Gli Stati membri possono istituire organismi notificati responsabili del monitoraggio dei limiti di emissione acustica applicabili alle macchine e alle attrezzature. Questi controlli di monitoraggio si applicano sia alla fase di progettazione che a quella di produzione delle macchine e delle attrezzature. Si noti, tuttavia, che non è necessario monitorare la progettazione di macchine e attrezzature soggette solo alla marcatura obbligatoria.
Al fine di valutare l’impatto della direttiva, è stata istituita una procedura per la raccolta dei dati relativi alle emissioni acustiche. Queste informazioni rappresentano la base per i clienti nella scelta di macchine e attrezzature meno rumorose e per definire incentivi economici e riconoscimenti. I fabbricanti o i loro rappresentanti autorizzati sono tenuti a inviare alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformità CE per le macchine e le attrezzature immesse sul mercato.
La direttiva contiene 24 articoli e dieci allegati riguardanti:
Possibili revisioni della legislazione
Da maggio 2017 sono in corso una valutazione e uno studio di valutazione dell’impatto della direttiva 2000/14/CE. I risultati, così come gli studi precedentemente completati, saranno utilizzati dalla Commissione come base per l’imminente processo di revisione della legislazione dell’UE in questo campo. Nel gennaio 2018 è stata avviata una consultazione pubblica che si è svolta fino all’aprile 2018.
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 3 gennaio 2002 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 3 luglio 2001.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).
Modifiche successive alla direttiva 2000/14/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Raccomandazione della Commissione, del 6 agosto 2003, concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell’attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità (GU L 212 del 22.8.2003, pag. 49).
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 19.07.2018