Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2019/1154 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Il regolamento riguarda:
- navi dell’Unione che praticano la pesca commerciale o ricreativa, che catturano, effettuano il trasbordo* o trasportano a bordo pesce spada del Mediterraneo, sia all’interno che al di fuori della zona della convenzione ICCAT;
- navi di paesi terzi
- che praticano la pesca commerciale o ricreativa di pesce spada del Mediterraneo nelle acque dell’Unione;
- ispezionate nei porti degli Stati membri dell’Unione aventi a bordo pesce spada del Mediterraneo o altri prodotti della pesca.
Il piano di ricostituzione è cominciato nel 2017 e proseguirà fino al 2031.
Misure di gestione
Gli Stati membri devono:
- garantire che lo sforzo di pesca* delle proprie navi rispetti le possibilità di pesca* accordate;
- adottare criteri trasparenti e oggettivi, ossia criteri di carattere ambientale, sociale ed economico, nella ripartizione dei contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto delle esigenze della pesca tradizionale e artigianale;
- prevedere una cattura accessoria* massima di pesce spada all’interno del proprio contingente;
- limitare il numero di navi autorizzate alla cattura di pesce spada del Mediterraneo al numero annuale medio di navi impegnate in attività di pesca tra il 2013 e il 2016;
- mettere in atto programmi nazionali di osservazione scientifica per le navi con palangari pelagici e garantire la presenza di osservatori a bordo di almeno il 10 % delle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri (l’allegato I stabilisce i termini e gli obblighi dei programmi).
Tecniche di conservazione
- La pesca non è autorizzata tra il 1o gennaio e il 31 marzo di ogni anno. Un ulteriore periodo di divieto, tra il 1o ottobre e il 30 novembre, si applica ai pescherecci con palangari che praticano la pesca del tonno bianco del Mediterraneo.
- È vietato catturare, sbarcare, immagazzinare, vendere o esporre pesce spada del Mediterraneo di lunghezza inferiore a 100 cm e di peso inferiore a 11,4 kg.
- Le navi non possono utilizzare più di 2 500 ami e i palangari non devono superare le 30 miglia nautiche (55,56 km).
Controlli
I pescherecci:
- hanno bisogno dell’autorizzazione degli Stati membri e devono essere presenti nel registro ICCAT;
- devono trasmettere continuamente dati dal proprio sistema di controllo dei pescherecci, anche quando si trovano nel porto, ai centri di monitoraggio nazionali che inoltreranno queste informazioni almeno ogni due ore alla Commissione europea che a sua volta le invierà al segretariato ICCAT;
- non possono essere noleggiati per la cattura di pesce spada del Mediterraneo;
- devono tenere un giornale di pesca (l’allegato II definisce i dati da registrare) e fornirne i dati alle proprie autorità nazionali;
- possono unicamente sbarcare o trasbordare le catture di pesce spada del Mediterraneo e catture accessorie in porti designati (il trasbordo in mare è vietato) e devono fornire previa comunicazione ai porti prima del proprio arrivo.
Gli Stati membri devono informare la Commissione quando viene raggiunto il contingente dell’80 % di pesce spada e in seguito presentare una relazione sulle catture ogni settimana.
Ispezioni
Gli Stati membri devono:
- stabilire e attuare piani di ispezione annuali che la Commissione si occuperà di integrare in un piano di ispezione dell’Unione;
- posizionare una nave di ispezione e controllo quando oltre 50 delle proprie navi sono impegnate nella cattura di pesce spada;
- ispezionare fisicamente, in porto o in mare, le navi che violano le norme.
Le ispezioni reciproche internazionali sono condotte in base al programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT (l’allegato III fornisce i dettagli sul loro funzionamento).
La Commissione può assegnare ispettori dell’Unione per assistere gli ispettori nazionali.
Attività di pesca ricreativa
Gli Stati membri devono:
- stabilire il contingente per le attività di pesca ricreativa all’interno del proprio contingente nazionale;
- proibire la vendita o la commercializzazione del pesce spada catturato durante le attività di pesca ricreativa;
- permettere esclusivamente a navi con lenze a canna di partecipare alle attività di pesca ricreativa;
- richiedere i dettagli sulle navi interessate, sui proprietari e sui dati relativi alle catture, compreso il peso di ciascun pesce spada catturato.
Gli Stati membri devono altresì presentare una vasta serie di informazioni, ovvero relazioni annuali, piani di pesca, dettagli delle navi autorizzate, ispezioni svolte e dati raccolti dagli osservatori scientifici, alla Commissione, che ne inoltrerà la maggior parte al segretariato ICCAT.
La Commissione:
Il regolamento apporta modifiche minori:
- al regolamento (UE) 2017/2107 relativo alle misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione dell’ICCAT, eliminando gli articoli da 20 a 26;
- al regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo allo sfruttamento sostenibile degli stock ittici nel Mar Mediterraneo (si veda la sintesi) riducendo il numero di ami per nave da 3 500 a 2 500.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 15 luglio 2019.
CONTESTO
- La convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (si veda la sintesi) prevede la cooperazione regionale sulla conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell’Oceano Atlantico e nei mari adiacenti, e istituisce l’ICCAT. L’Unione è parte contraente della convenzione ICCAT dal 14 novembre 1997.
- L’Unione rappresenta circa il 70 % delle catture complessive di pesce spada del Mediterraneo. Grecia, Spagna e Italia ne catturano la maggior parte, mentre un ulteriore 10 % è ripartito tra Francia, Croazia, Cipro e Malta. Gli altri paesi, ovvero Algeria, Marocco, Tunisia e Turchia ne sfruttano a loro volta lo stock.
- In sostanza, il regolamento attua il piano pluriennale di ricostituzione adottato dall’ICCAT nel 2016. Tuttavia, introduce alcuni obblighi di controllo e monitoraggio più stringenti.
TERMINI CHIAVE
Rendimento massimo sostenibile: la cattura massima che può essere presa da uno stock senza cagionare danni alla sua salute a lungo termine.
Trasbordo: trasferimento di una cattura da una nave a un’altra nave.
Sforzo di pesca: una misura della quantità di pesca basata su informazioni quali giorni in mare, lunghezza delle reti e numero degli ami.
Possibilità di pesca: diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture o di sforzo di pesca.
Cattura accessoria: specie ittiche e marine indesiderate catturate accidentalmente.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/2107 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 23.09.2021