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Requisito in materia di copertura della liquidità per gli enti creditizi
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Il presente regolamento delegato illustra in dettaglio come applicare il principio generale introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013, il regolamento sui requisiti patrimoniali, secondo cui gli enti creditizi devono disporre di fondi sufficienti per soddisfare le richieste di ritiro in un periodo di 30 giorni.
Nota come regolamento delegato LCR (liquidity coverage ratio), specifica quali beni devono essere considerati come attività liquide*. Stabilisce in che modo devono essere calcolati i flussi finanziari in entrata e in entrata in un periodo di 30 giorni.
PUNTI CHIAVE
Gli enti creditizi devono mantenere un livello di copertura della liquidità pari ad almeno il 100 %. Ciò è pari al rapporto tra le riserve di liquidità* e i flussi netti di liquidità in uscita* su 30 giorni.
Un ente creditizio è sotto stress* nelle situazioni seguenti (elenco non esaustivo):
Le attività liquide devono:
Le attività liquide sono suddivise in varie categorie:
Gli enti creditizi devono garantire che:
Vengono utilizzati regole e calcoli dettagliati per determinare e misurare i deflussi e gli afflussi di liquidità e le procedure da adottare.
Il regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione ha apportato alcune modifiche alla legislazione del 2015 per migliorarne l’applicazione pratica. Le più importanti sono:
Il regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/1620 si applica a partire dal 30 aprile 2020.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
È stato applicato dal giovedì 1 ottobre 2015.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento delegato (UE) n. 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 10).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 680/2014 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 94/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, sui sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 16.01.2019