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Accordi internazionali e competenze esterne dell’UE

 

SINTESI DI:

Articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Articolo 4 del TFUE

Articolo 207 del TFUE

Articolo 216 del TFUE

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ARTICOLI?

Gli articoli stabiliscono i poteri giuridici dell’UE per negoziare e concludere accordi internazionali e le competenze, che siano esse esclusive o condivise, per concludere tali accordi.

PUNTI CHIAVE

Accordi internazionali (convenzioni, trattati)

  • Gli accordi internazionali con paesi terzi o con organizzazioni internazionali sono parte integrante del diritto dell’UE. Tali accordi sono separati dal diritto primario e dal diritto derivato e formano una categoria sui generis. Secondo alcune sentenze della CGUE, possono avere un effetto diretto e la loro forza giuridica è superiore al diritto derivato, che pertanto deve attenervisi.
  • Sono trattati che si fondano sul diritto internazionale pubblico e producono diritti e doveri per le parti contraenti.
  • A differenza degli atti unilaterali, le convenzioni e gli accordi non sono il risultato di una procedura legislativa o della sola volontà di un’istituzione.
  • L’Articolo 216 del TFUE cita i casi in cui l’UE è autorizzata a concludere tali accordi.
  • Dopo essere stati negoziati e sottoscritti e a seconda della materia in questione, essi potrebbero richiedere la ratifica mediante un atto di diritto derivato.
  • Gli accordi internazionali devono essere applicati in tutta l’UE. Essi hanno una maggiore valenza rispetto agli atti unilaterali derivati di diritto, che devono quindi essere conformi ai primi.
  • Inoltre, l’Articolo 207 del TFUE disciplina la politica commerciale dell’UE — una competenza esterna chiave dell’UE e un elemento centrale delle sue relazioni con il resto del mondo.

Competenze esterne dell’UE

  • L’UE ha personalità giuridica ed è quindi oggetto di diritto internazionale che è in grado di negoziare e concludere accordi internazionali per proprio conto, vale a dire ha competenze (o poteri) in questo campo conferitole dai trattati.
  • Qualora l’oggetto di un accordo non rientri nella competenza esclusiva dell’UE, anche i paesi dell’UE dovranno sottoscrivere l’accordo. In tal caso di parla di «accordi misti» .

Competenza esclusiva e competenza condivisa

  • L’ assegnazione delle competenze tra l’UE e gli Stati membri si applica anche a livello internazionale. Laddove l’UE negozia e conclude un accordo internazionale, ha competenza esclusiva oppure competenza condivisa con i paesi dell’UE.
  • Laddove ha competenza esclusiva, solo l’UE ha il potere di negoziare e concludere l’accordo. L’Articolo 3 del TFUE specifica le aree in cui l’UE ha competenza esclusiva per concludere accordi internazionali, compresi gli accordi commerciali.
  • Laddove la sua competenza è condivisa con i paesi dell’UE, l’accordo è concluso sia dall’UE che dai paesi dell’UE. Si tratta allora di un accordo misto al quale i paesi dell’UE devono dare il proprio consenso. Gli accordi misti possono altresì prevedere che un atto interno dell’UE venga adottato per ripartire gli obblighi tra i paesi dell’UE e l’UE. L’Articolo 4 del TFUE definisce le competenze condivise.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte prima — Principi — Titolo I — Categorie e settori di competenza dell’Unione — Articolo 3 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 51).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte I — Principi — Titolo I — Categorie e settori di competenza dell’Unione — Articolo 4 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 51).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo V — Accordi internazionali — articolo 216 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 08.04.2020

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