Accordi internazionali e competenze esterne dell’UE
SINTESI DI:
Articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
Articolo 4 del TFUE
Articolo 207 del TFUE
Articolo 216 del TFUE
QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ARTICOLI?
Gli articoli stabiliscono i poteri giuridici dell’UE per negoziare e concludere accordi internazionali e le competenze, che siano esse esclusive o condivise, per concludere tali accordi.
PUNTI CHIAVE
Accordi internazionali (convenzioni, trattati)
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Gli accordi internazionali con paesi terzi o con organizzazioni internazionali sono parte integrante del diritto dell’UE. Tali accordi sono separati dal diritto primario e dal diritto derivato e formano una categoria sui generis. Secondo alcune sentenze della CGUE, possono avere un effetto diretto e la loro forza giuridica è superiore al diritto derivato, che pertanto deve attenervisi.
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Sono trattati che si fondano sul diritto internazionale pubblico e producono diritti e doveri per le parti contraenti.
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A differenza degli atti unilaterali, le convenzioni e gli accordi non sono il risultato di una procedura legislativa o della sola volontà di un’istituzione.
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L’Articolo 216 del TFUE cita i casi in cui l’UE è autorizzata a concludere tali accordi.
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Dopo essere stati negoziati e sottoscritti e a seconda della materia in questione, essi potrebbero richiedere la ratifica mediante un atto di diritto derivato.
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Gli accordi internazionali devono essere applicati in tutta l’UE. Essi hanno una maggiore valenza rispetto agli atti unilaterali derivati di diritto, che devono quindi essere conformi ai primi.
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Inoltre, l’Articolo 207 del TFUE disciplina la politica commerciale dell’UE — una competenza esterna chiave dell’UE e un elemento centrale delle sue relazioni con il resto del mondo.
Competenze esterne dell’UE
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L’UE ha personalità giuridica ed è quindi oggetto di diritto internazionale che è in grado di negoziare e concludere accordi internazionali per proprio conto, vale a dire ha competenze (o poteri) in questo campo conferitole dai trattati.
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Qualora l’oggetto di un accordo non rientri nella competenza esclusiva dell’UE, anche i paesi dell’UE dovranno sottoscrivere l’accordo. In tal caso di parla di
«accordi misti»
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Competenza esclusiva e competenza condivisa
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L’
assegnazione delle competenze
tra l’UE e gli Stati membri si applica anche a livello internazionale. Laddove l’UE negozia e conclude un accordo internazionale, ha competenza esclusiva oppure competenza condivisa con i paesi dell’UE.
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Laddove ha competenza esclusiva, solo l’UE ha il potere di negoziare e concludere l’accordo. L’Articolo 3 del TFUE specifica le aree in cui l’UE ha competenza esclusiva per concludere accordi internazionali, compresi gli accordi commerciali.
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Laddove la sua competenza è condivisa con i paesi dell’UE, l’accordo è concluso sia dall’UE che dai paesi dell’UE. Si tratta allora di un accordo misto al quale i paesi dell’UE devono dare il proprio consenso. Gli accordi misti possono altresì prevedere che un atto interno dell’UE venga adottato per ripartire gli obblighi tra i paesi dell’UE e l’UE. L’Articolo 4 del TFUE definisce le competenze condivise.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte prima — Principi — Titolo I — Categorie e settori di competenza dell’Unione — Articolo 3 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 51).
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte I — Principi — Titolo I — Categorie e settori di competenza dell’Unione — Articolo 4 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 51).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo V — Accordi internazionali — articolo 216 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).
Ultimo aggiornamento: 08.04.2020
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