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L’accordo si applica ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori di qualsiasi nazionalità e agli spostamenti a vuoto degli autobus adibiti a tali servizi nei territori dell’Unione, nonché in Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, Ucraina e Regno Unito.
L’accordo:
Il principio di non discriminazione basato sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell’operatore del trasporto e sull’origine o sulla destinazione dell’autobus va ritenuta una condizione di base che si applica alla prestazione di servizi internazionali di trasporto.
Per semplificare le procedure di ispezione, l’accordo introduce modelli uniformi per:
Gli autobus sono esentati da:
Tuttavia, gli autobus non sono esentati:
L’accordo istituisce un comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’accordo. In particolare, esso è responsabile di:
L’accordo è stato concluso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La durata del presente accordo è automaticamente prorogata per un nuovo quinquennio per le parti contraenti che non esprimono l’intenzione di non prorogare l’accordo.
Il protocollo estende l’accordo Interbus ai servizi internazionali regolari e regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus. Non modifica o duplica le norme comuni, ma fa riferimento alle disposizioni di base dell’accordo Interbus. Le parti contraenti possono firmare e concludere, ratificare o aderire al protocollo solo dopo aver firmato e concluso, ratificato o aderito all’accordo Interbus; ciò garantisce che le norme Interbus siano accettate e applicate da tali parti quando firmano e concludono, ratificano o aderiscono al protocollo.
Il protocollo si applica, a determinate condizioni:
Il protocollo non consente l’esercizio di servizi regolari o regolari specializzati con origine e destinazione nella stessa parte contraente da parte di operatori stabiliti in un’altra parte contraente (cabotaggio). Tuttavia, quando il trasporto fa parte di un servizio verso o dal territorio in cui l’operatore del trasporto ha sede, i passeggeri possono essere imbarcati o sbarcati nel territorio di qualsiasi parte contraente lungo il tragitto che consenta una fermata sul suo territorio.
Non si applica all’uso di autobus progettati per il trasporto di passeggeri per il trasporto di merci a fini commerciali o servizi per conto proprio.
Il protocollo stabilisce norme sui servizi internazionali regolari e regolari specializzati soggetti ad autorizzazione. Le parti contraenti e gli Stati membri possono decidere di effettuare servizi regolari o regolari specializzati tra loro, soggetti ad accordi di partenariato tra gli operatori dell’origine e della destinazione del servizio. Gli operatori delle parti contraenti o degli Stati membri attraversati lungo il tragitto con passeggeri imbarcati o sbarcati hanno il diritto di aderire a tali partenariati.
Queste si trovano nell’allegato I del protocollo e sono soggette alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1071/2009 sulle norme operative per le imprese di trasporto (si veda la sintesi) e nel regolamento (UE) n.181/2011 sui diritti dei passeggeri di autobus (si veda la sintesi).
Sono stabilite norme dettagliate per quanto riguarda le autorità autorizzate a rilasciare autorizzazioni, le procedure di domanda che gli operatori devono seguire, i periodi di validità delle autorizzazioni, i rinnovi, gli elementi da specificare nelle autorizzazioni e l’uso di veicoli aggiuntivi in circostanze temporanee ed eccezionali.
Un comitato misto composto dai rappresentanti delle parti contraenti gestisce il protocollo.
L’accordo è entrato in vigore il .
Il protocollo è entrato in vigore l’ per le parti contraenti che lo hanno approvato o ratificato (l’Unione europea, la Moldova e la Bosnia-Erzegovina). Il protocollo entra in vigore l’ per l’Albania, che ha depositato lo strumento di adesione.
Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (GU L 321 del , pag. 13).
Le correzioni successive all’accordo sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321, del , pag. 11).
Protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 122 del , pag. 3).
Decisione (UE) 2023/911 del Consiglio del relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 122 del , pag. 1).
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