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Accordo Interbus: servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

SINTESI DI:

Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)

Decisione 2002/917/CE relativa alla conclusione dell’accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

Protocollo dell’accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

Decisione (UE) 2023/911 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un protocollo dell’accordo Interbus

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO, DEL PROTOCOLLO E DELLE DECISIONI?

  • L’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus intende raggiungere un grado di liberalizzazione corrispondente a quello raggiunto nell’ambito dell’accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), firmato a Dublino nel maggio del 1982.
  • La decisione 2002/917/CE segna la conclusione dell’accordo Interbus per conto della Comunità europea, attualmente Unione europea (Unione).
  • Il protocollo sostituisce un altro protocollo dell’accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, aperti alla firma tra il e il , sottoscritti solo dall’Unione in quel momento, sulla base del decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio. Dal momento che nessun’altra parte contraente ha firmato il protocollo, esso non è entrato in vigore. La Commissione europea ha quindi ricevuto un nuovo mandato per negoziarne la modifica.
  • Questo nuovo protocollo riguarda i servizi internazionali regolari e regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, settori importanti che forniscono mobilità ai cittadini e ai visitatori a un prezzo accessibile e che forniscono posti di lavoro. I viaggi effettuati con autobus sostituiscono anche altre modalità di viaggio, come aerei e auto, riducendo così gli impatti negativi delle emissioni sull’ambiente.
  • La decisione (UE) 2023/911 conclude, a nome dell’Unione, il protocollo dell’accordo Interbus.

PUNTI CHIAVE

Accordo Interbus

L’accordo si applica ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori di qualsiasi nazionalità e agli spostamenti a vuoto degli autobus adibiti a tali servizi nei territori dell’Unione, nonché in Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, Ucraina e Regno Unito.

L’accordo:

  • disciplina il traffico non solo tra gli Stati membri dell’Unione e i paesi terzi interessati, ma anche tra i paesi terzi stessi, stabilendo così un certo grado di armonizzazione fiscale, sociale e tecnica oltre alle regole di accesso al mercato;
  • consente l’adesione, successivamente alla sua entrata in vigore, da parte di qualsiasi membro della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (attualmente Forum internazionale dei trasporti), e da parte di San Marino e Principato di Monaco;
  • sostituisce gli accordi bilaterali sull’argomento, conclusi tra le parti contraenti;
  • incorpora la maggior parte delle misure di liberalizzazione dell’accordo ASOR e aggiunge misure sociali, fiscali e tecniche basate sul principio di non discriminazione tra le diverse parti contraenti.

Il principio di non discriminazione basato sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell’operatore del trasporto e sull’origine o sulla destinazione dell’autobus va ritenuta una condizione di base che si applica alla prestazione di servizi internazionali di trasporto.

Procedure di ispezione semplificate

Per semplificare le procedure di ispezione, l’accordo introduce modelli uniformi per:

  • i documenti di trasporto, ad esempio il documento di controllo per i servizi occasionali liberalizzati;
  • il modulo di autorizzazione e di domanda per i servizi non liberalizzati.

Esenzioni

Gli autobus sono esentati da:

  • qualsiasi tassa o imposta di circolazione o di possesso di veicoli;
  • qualsiasi tassa o imposta speciale sulle operazioni di trasporto nel territorio delle altre parti contraenti.

Tuttavia, gli autobus non sono esentati:

  • dal pagamento di tasse e imposte sui carburanti;
  • dall’imposta sul valore aggiunto sui servizi di trasporto;
  • dai pedaggi stradali e da altri diritti di utenza riscossi per l’uso di infrastrutture.

Gestione e applicazione dell’accordo

L’accordo istituisce un comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’accordo. In particolare, esso è responsabile di:

  • stendere un elenco delle autorità competenti incaricate di alcuni compiti indicati nell’accordo;
  • modificare o adattare i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati del presente accordo;
  • modificare o adattare gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus;
  • sulla base delle informazioni comunicate dalle parti contraenti, redigere un elenco di tutti i dazi, tasse e prelievi;
  • modificare o adattare le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale al fine di incorporarvi le nuove misure adottate nella Comunità europea;
  • risolvere le controversie relative all’attuazione o all’interpretazione del presente accordo;
  • raccomandare nuove misure intese a liberalizzare i servizi occasionali ancora soggetti ad autorizzazione.

Durata dell’accordo

L’accordo è stato concluso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La durata del presente accordo è automaticamente prorogata per un nuovo quinquennio per le parti contraenti che non esprimono l’intenzione di non prorogare l’accordo.

Protocollo dell’accordo Interbus

Il protocollo estende l’accordo Interbus ai servizi internazionali regolari e regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus. Non modifica o duplica le norme comuni, ma fa riferimento alle disposizioni di base dell’accordo Interbus. Le parti contraenti possono firmare e concludere, ratificare o aderire al protocollo solo dopo aver firmato e concluso, ratificato o aderito all’accordo Interbus; ciò garantisce che le norme Interbus siano accettate e applicate da tali parti quando firmano e concludono, ratificano o aderiscono al protocollo.

Ambito di applicazione

Il protocollo si applica, a determinate condizioni:

  • ai servizi internazionali di trasporto di passeggeri, di qualsiasi nazionalità, su strada con servizi regolari e regolari specializzati effettuati con autobus; e
  • agli spostamenti a vuoto degli autobus adibiti a tali servizi.

Il protocollo non consente l’esercizio di servizi regolari o regolari specializzati con origine e destinazione nella stessa parte contraente da parte di operatori stabiliti in un’altra parte contraente (cabotaggio). Tuttavia, quando il trasporto fa parte di un servizio verso o dal territorio in cui l’operatore del trasporto ha sede, i passeggeri possono essere imbarcati o sbarcati nel territorio di qualsiasi parte contraente lungo il tragitto che consenta una fermata sul suo territorio.

Non si applica all’uso di autobus progettati per il trasporto di passeggeri per il trasporto di merci a fini commerciali o servizi per conto proprio.

Accesso al mercato

Il protocollo stabilisce norme sui servizi internazionali regolari e regolari specializzati soggetti ad autorizzazione. Le parti contraenti e gli Stati membri possono decidere di effettuare servizi regolari o regolari specializzati tra loro, soggetti ad accordi di partenariato tra gli operatori dell’origine e della destinazione del servizio. Gli operatori delle parti contraenti o degli Stati membri attraversati lungo il tragitto con passeggeri imbarcati o sbarcati hanno il diritto di aderire a tali partenariati.

Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada

Queste si trovano nell’allegato I del protocollo e sono soggette alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1071/2009 sulle norme operative per le imprese di trasporto (si veda la sintesi) e nel regolamento (UE) n.181/2011 sui diritti dei passeggeri di autobus (si veda la sintesi).

Autorizzazioni

Sono stabilite norme dettagliate per quanto riguarda le autorità autorizzate a rilasciare autorizzazioni, le procedure di domanda che gli operatori devono seguire, i periodi di validità delle autorizzazioni, i rinnovi, gli elementi da specificare nelle autorizzazioni e l’uso di veicoli aggiuntivi in circostanze temporanee ed eccezionali.

Un comitato misto composto dai rappresentanti delle parti contraenti gestisce il protocollo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il .

Il protocollo è entrato in vigore l’ per le parti contraenti che lo hanno approvato o ratificato (l’Unione europea, la Moldova e la Bosnia-Erzegovina). Il protocollo entra in vigore l’ per l’Albania, che ha depositato lo strumento di adesione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (GU L 321 del , pag. 13).

Le correzioni successive all’accordo sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321, del , pag. 11).

Protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 122 del , pag. 3).

Decisione (UE) 2023/911 del Consiglio del relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, di un protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 122 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento:

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