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Alimenti per lattanti
La presente direttiva stabilisce le prescrizioni cui devono rispondere la composizione e l’etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati a essere somministrati ai lattanti in buona salute.
ATTO
Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE.
SINTESI
La direttiva 2006/141/CE è una direttiva specifica adottata in applicazione della direttiva quadro relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.
Campo d’applicazione
La presente direttiva stabilisce le prescrizioni cui devono rispondere la composizione e l’etichettatura degli alimenti per lattanti * e degli alimenti di proseguimento * destinati a essere somministrati ai lattanti * in buona salute nella Comunità.
Composizione
Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento sono a base di proteine del latte vaccino o isolati proteici della soia e di altre sostanze alimentari (sostanze minerali, vitamine, amminoacidi, ecc.) che figurano nell’allegato della direttiva.
Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini *.
Commercializzazione
Quando un alimento per lattanti o un alimento di proseguimento viene immesso sul mercato, il fabbricante o l’importatore di detto alimento è tenuto a trasmettere un campione dell’etichetta utilizzata all’autorità competente dello Stato membro di commercializzazione del prodotto. Questa misura agevola la sorveglianza ufficiale sugli alimenti commercializzati.
Residui di antiparassitari
Il tenore massimo autorizzato di residui di antiparassitari negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento è fissato a 0,01mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo.
I pesticidi elencati nell’allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
Etichettatura
La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è rispettivamente «Alimento per lattanti» e «Alimento di proseguimento», salvo nel caso in cui essi siano fabbricati interamente con proteine di latte vaccino. In tal caso, la denominazione di vendita è rispettivamente: «Latte per lattanti» e «Latte di proseguimento».
Alle norme generali di etichettatura dei prodotti alimentari si aggiungono diciture obbligatorie che precisano:
L'etichetta degli alimenti per lattanti non deve contenere illustrazioni di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano a idealizzare l’uso del prodotto.
Pubblicità
La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e a quelle scientifiche.
Gli Stati membri provvedono affinché la pubblicità non avvalori l’idea che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno. In ogni caso, gli Stati membri possono ulteriormente limitare o vietare la pubblicità per gli alimenti destinati ai lattanti.
Termini chiave dell’atto
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 2006/141/CE |
19.1.2007 |
31.12.2007 |
GU L 401 del 30.12.2006 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2006/141/CE del Consiglio sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
Ultima modifica: 14.09.2010