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Salute per la crescita: programma dell’UE in materia di salute (2014-2020)
Nel 2014, l’Unione europea (UE) ha lanciato il suo terzo programma in materia di salute. Il programma è volto a promuovere la salute in Europa incoraggiando la cooperazione tra i paesi dell’UE per migliorare le politiche sanitarie che apportano vantaggi ai cittadini. Inoltre, incoraggia la condivisione di risorse ove le economie di scala possano fornire soluzioni ottimali.
ATTO
Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE.
SINTESI
Il programma in materia di salute è volto a migliorare la salute dei cittadini europei e a ridurre le disuguaglianze in termini di salute, integrando le politiche sanitarie degli Stati membri in quattro aree. Il programma si propone di:
Azioni sovvenzionate
Il regolamento prevede varie tipologie e vari livelli di intervento (cfr. articolo 7). I progetti devono poter dimostrare un chiaro valore aggiunto dell’intervento dell’Unione rispetto alle spese sostenute da un singolo paese (valore aggiunto dell’Unione).
Sono previste anche norme riguardanti i progetti detti di utilità eccezionale, dove almeno il 30 % della dotazione di bilancio dell’azione proposta è assegnato a Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % della media dell’UE, ove almeno 14 paesi partecipino all’azione stessa. Per tali casi, il contributo dell’Unione può arrivare fino all’80 % dei costi ammissibili.
Le sovvenzioni erogate dall’UE non devono essere superiori al 60 % dei costi ammissibili per un’azione relativa a un obiettivo del programma o per il funzionamento di un ente non governativo.
Ammissibilità
Il programma è aperto anche alla partecipazione di altri paesi, quali i membri dello Spazio economico europeo, i paesi candidati o potenziali candidati all’adesione all’UE e alcuni altri paesi limitrofi (cfr. articolo 6).
Bilancio
Nel periodo 2014-2020, sono disponibili fondi destinati ai progetti ammissibili per un importo di circa 450 milioni di euro.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (UE) n. 282/2014 |
1.1.2014 |
- |
GU L 86 del 21.3.2014 |
Ultima modifica: 28.07.2014