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Salute per la crescita: programma dell’UE in materia di salute (2014-2020)

Nel 2014, l’Unione europea (UE) ha lanciato il suo terzo programma in materia di salute. Il programma è volto a promuovere la salute in Europa incoraggiando la cooperazione tra i paesi dell’UE per migliorare le politiche sanitarie che apportano vantaggi ai cittadini. Inoltre, incoraggia la condivisione di risorse ove le economie di scala possano fornire soluzioni ottimali.

ATTO

Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE.

SINTESI

Il programma in materia di salute è volto a migliorare la salute dei cittadini europei e a ridurre le disuguaglianze in termini di salute, integrando le politiche sanitarie degli Stati membri in quattro aree. Il programma si propone di:

  • promuovere la buona salute e prevenire le malattie: i paesi si scambieranno informazioni e buone pratiche su come affrontare i vari fattori di rischio, quali tabagismo, abuso di alcol e droghe, cattive abitudini alimentari e inattività fisica;
  • proteggere i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere: l’aumento dei viaggi internazionali e del commercio ha fatto sì che i cittadini dell’UE siano potenzialmente esposti ad una più ampia gamma di minacce sanitarie rispetto al passato, le quali richiedono una risposta rapida e coordinata;
  • favorire l’innovazione e la sostenibilità dei sistemi sanitari dei paesi dell’UE: il programma è volto sostenere lo sviluppo di capacità nel settore sanitario, individuando strategie ottimali per sfruttare al meglio le scarse risorse a disposizione e incoraggiare l’integrazione delle innovazioni in materia di approccio, pratiche di lavoro e tecnologie;
  • facilitare l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità e sicura: ciò significa, per esempio, assicurare la disponibilità delle competenze mediche aldilà dei confini nazionali, incoraggiando la creazione delle reti di centri di eccellenza in tutta l’UE.

Azioni sovvenzionate

Il regolamento prevede varie tipologie e vari livelli di intervento (cfr. articolo 7). I progetti devono poter dimostrare un chiaro valore aggiunto dell’intervento dell’Unione rispetto alle spese sostenute da un singolo paese (valore aggiunto dell’Unione).

Sono previste anche norme riguardanti i progetti detti di utilità eccezionale, dove almeno il 30 % della dotazione di bilancio dell’azione proposta è assegnato a Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % della media dell’UE, ove almeno 14 paesi partecipino all’azione stessa. Per tali casi, il contributo dell’Unione può arrivare fino all’80 % dei costi ammissibili.

Le sovvenzioni erogate dall’UE non devono essere superiori al 60 % dei costi ammissibili per un’azione relativa a un obiettivo del programma o per il funzionamento di un ente non governativo.

Ammissibilità

Il programma è aperto anche alla partecipazione di altri paesi, quali i membri dello Spazio economico europeo, i paesi candidati o potenziali candidati all’adesione all’UE e alcuni altri paesi limitrofi (cfr. articolo 6).

Bilancio

Nel periodo 2014-2020, sono disponibili fondi destinati ai progetti ammissibili per un importo di circa 450 milioni di euro.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 282/2014

1.1.2014

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GU L 86 del 21.3.2014

Ultima modifica: 28.07.2014

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