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Linee guida per la presentazione di programmi di sviluppo

 

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 — Condizioni uniformi per la presentazione di informazioni relative ai programmi di sviluppo dell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso stabilisce modelli uniformi per la presentazione di informazioni relative ai programmi operativi:
    • un modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione dell’Unione europea (Unione);
    • e un altro per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea.
  • Tali norme garantiscono che le informazioni fornite siano coerenti, confrontabili e, ove necessario, possano essere aggregate.
  • Garantiscono inoltre che i programmi perseguano gli obiettivi per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

PUNTI CHIAVE

Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione contribuiscono allo sviluppo e alla realizzazione di azioni dell’Unione che ne rafforzano la coesione economica, sociale e territoriale, perseguendo due obiettivi principali.

  • 1)
    Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione

    Il regolamento di modifica (UE) 2021/435 ha sostituito l’allegato I del regolamento (UE) n. 288/2014, introducendo modifiche ai modelli per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione al fine di fornire assistenza nel quadro dell’obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia».

    Tale modifica teneva conto della possibilità di applicare temporaneamente un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo di coesione.

    Il modello stabilito nel regolamento per la presentazione di informazioni su tali programmi definisce le seguenti linee guida:

    • il finanziamento è principalmente fornito mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo, così come tramite l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile;
    • le risorse sono assegnate a tre categorie di regioni europee:
      • meno sviluppate*,
      • in transizione*,
      • più sviluppate*;
    • i programmi operativi sono costituiti da assi prioritari che possono riguardare più di una categoria di regioni e combinare investimenti provenienti da diversi fondi dell’Unione;
    • in che modo il programma operativo contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale, compresa una giustificazione delle scelte politiche, delle priorità di investimento e del livello di finanziamento;
    • se un asse prioritario copre più di un fondo, il sostegno dell’Unione e quello della controparte nazionale sono ripartiti per fondo con un tasso di cofinanziamento separato per ciascun fondo;
    • se un asse prioritario copre più di una categoria di regioni, il sostegno dell’Unione e quello della controparte nazionale sono ripartiti per categoria di regioni con un tasso di cofinanziamento distinto per ciascuna categoria;
    • il programma operativo si prefigge di:
  • 2)
    Cooperazione territoriale europea (Interreg)

    Il regolamento di modifica (UE) 2021/435 modifica altresì l’allegato II del regolamento (UE) n. 288/2014, introducendo modifiche ai modelli per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea al fine di fornire assistenza nel quadro dell’obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia».

    Tale modifica tiene conto della possibilità di applicare temporaneamente un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo di coesione.

    Il modello stabilito nel regolamento per la presentazione di informazioni su tali programmi definisce le seguenti linee guida:

    • per il periodo 2021–2027, Interreg intende incentivare lo sviluppo economico, sociale e territoriale armonico dell’Unione nel suo insieme e nel suo vicinato, nonché promuovere l’affermarsi di un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio, una migliore governance di cooperazione e un’Europa più sicura e protetta;
    • laddove i programmi delle regioni più periferiche dell’Unione combinano elementi transfrontalieri e transnazionali, per ciascuno di essi saranno definiti assi prioritari separati;
    • in che modo il programma contribuisce agli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento di una coesione economica, sociale e territoriale, compresa una giustificazione delle scelte politiche, delle priorità di investimento e del livello di finanziamento;
    • comprende una descrizione dell’approccio allo sviluppo territoriale, che preveda, ove opportuno:
    • contiene indicatori di risultato comuni e specifici del programma, compresi gli obiettivi finali;
    • laddove i programmi delle regioni più periferiche combinano gli stanziamenti per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, saranno stabiliti gli assi prioritari separati per ciascuno di essi;
    • rispetta determinati principi generali:
      • sviluppo sostenibile;
      • pari opportunità e non discriminazione;
      • parità di trattamento tra uomini e donne.

L’azione di coesione per i rifugiati in Europa (CARE) — sostegno di emergenza alle persone in fuga dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/872 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 recando modifiche al modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione (allegato I) e al modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea (allegato II) con riguardo all’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE), adottata nell’ambito del regolamento (UE) 2022/562, un’iniziativa che permette agli Stati membri e alle regioni di fornire un sostegno di emergenza alle persone in fuga dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 23 marzo 2014.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Regioni meno sviluppate. Regioni in cui il prodotto interno lordo (PIL) per abitante è inferiore al 75 % della media europea.
Regioni in transizione. Regioni in cui il PIL per abitante è compreso tra il 75 % e il 90 % della media europea.
Regioni più sviluppate. Regioni in cui il PIL per abitante è maggiore del 90 % della media europea.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 288/2014 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell’8.4.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Ultimo aggiornamento: 18.07.2022

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