This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Etichettatura delle calzature
L’etichettatura delle calzature e dei relativi componenti fornisce ai clienti le informazioni necessarie per consentire loro di operare scelte informate all’atto dell’acquisto. Contribuisce inoltre a proteggere il settore dalla concorrenza sleale e a migliorare il funzionamento del mercato interno nell’Unione europea (UE).
ATTO
Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore
SINTESI
L’etichettatura delle calzature e dei relativi componenti fornisce ai clienti le informazioni necessarie per consentire loro di operare scelte informate all’atto dell’acquisto. Contribuisce inoltre a proteggere il settore dalla concorrenza sleale e a migliorare il funzionamento del mercato interno nell’Unione europea (UE).
CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?
Stabilisce le regole relative all’etichettatura delle calzature per quanto riguarda:
PUNTI CHIAVE
Nell’UE esiste inoltre un marchio Ecolabel volontario per le calzature. Questo marchio aiuta i consumatori a identificare le calzature il cui ciclo di vita (produzione, uso e smaltimento) ha un impatto ridotto sull’ambiente.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 94/11/CE |
9.5.1994 |
23.09.1995 |
Atti modificatori |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2006/96/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
|
Direttiva 2013/15/UE |
1.7.2013 |
1.7.2013 |
Le modifiche successive alla direttiva 94/11/CE sono state incorporate nel testo base. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.
Ultimo aggiornamento: 19.08.2015