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Prodotti alimentari — Criteri microbiologici
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Criteri microbiologici
Il regolamento stabilisce due tipologie di criteri microbiologici ai quali gli operatori del settore alimentare devono conformarsi, elencato nell’allegato I:
gli operatori del settore alimentare adottano provvedimenti, in ogni fase della produzione, della lavorazione e della distribuzione, inclusa la vendita al dettaglio, nell’ambito delle loro procedure basate sui principi HACCP* e sulle loro prassi corrette in materia d’igiene, per garantire che:
Per ciascuna categoria alimentare, il regolamento e l’allegato specificano:
Analisi e relativo ambito
Gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti alimentari siano conformi ai criteri pertinenti ed effettuare le analisi appropriate ai criteri stabiliti nell’allegato I. I criteri riguardano i seguenti prodotti:
Le norme per il campionamento e la preparazione dei campioni da analizzare sono contenute nell’allegato I.
Risultati
Qualora i risultati delle prove destinate a verificare il rispetto dei criteri siano insoddisfacenti, gli operatori del settore alimentare adottano i provvedimenti stabiliti dal regolamento. Qualora essi osservino una tendenza verso risultati insoddisfacenti, adottano sollecitamente provvedimenti adeguati per prevenire l’insorgere di rischi microbiologici.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Viene applicato dal 1 gennaio 2006.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2073/2005 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 17.05.2019