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Regimi di certificazione della qualità alimentare

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari

QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE?

Stabilisce gli orientamenti sulle migliori pratiche relative ai regimi facoltativi di certificazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dei metodi di produzione e dei sistemi di gestione associati.

PUNTI CHIAVE

Sebbene alcuni regimi di certificazione per prodotti agricoli e alimentari riguardino la conformità con gli standard obbligatori, questi orientamenti trattano nello specifico i regimi facoltativi di certificazione. Questi sono stati concepiti per garantire determinati livelli di qualità in termini di gusto, colore e odore nonché, ad esempio, di fattori ambientali, benessere degli animali e commercio equo.

Gli orientamenti hanno lo scopo di rendere questi regimi facoltativi di certificazione più efficaci:

  • indicando le migliori pratiche;
  • chiarendo i requisiti dei regimi;
  • incrementando le opportunità di mercato e riducendo i costi per agricoltori e produttori;
  • tutelando la responsabilità e la reputazione di grossisti e dettaglianti per quanto riguarda il prodotto e le indicazioni riportate sull’etichetta;
  • fornendo ai consumatori informazioni affidabili e degne di fiducia sul prodotto;
  • garantendo la conformità alle norme del mercato interno dell’UE, in particolare in relazione ai comportamenti anticoncorrenziali.

Gli orientamenti indicano che i regimi, pur potendo essere elaborati da gruppi di esperti, devono essere strutturati in maniera tale da incoraggiare la partecipazione di tutte le parti interessate, ovvero produttori, agricoltori, autorità pubbliche, gruppi di interesse e clienti.

I regimi devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • la certificazione deve essere effettuata da un organismo indipendente;
  • occorre effettuare ispezioni regolari presso i partecipanti al regime, adottando criteri ed elenchi di controllo chiari;
  • occorre determinare le soglie per le sanzioni con chiare procedure per la gestione dei casi di inottemperanza;
  • devono essere predisposti meccanismi di feedback, con una partecipazione continua nello sviluppo futuro.

Gli orientamenti indicano che le etichette non devono contenere informazioni false o fuorvianti sul prodotto per quanto riguarda:

  • la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il metodo di fabbricazione o di ottenimento;
  • l’attribuzione al prodotto alimentare di proprietà che non possiede o di caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
  • la promozione dei prodotti fatta in maniera tale da screditare, o cercare di screditare, la sicurezza di altri prodotti esistenti sul mercato o l’affidabilità dei controlli ufficiali.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU C 341 del 16.12.2010, pagg. 5-11)

ATTO COLLEGATO

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pagg. 1-24)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 178/2002 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.07.2016

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