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Sanzioni pecuniarie ai vettori

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, che integra l’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Questa direttiva mira a combattere l’immigrazione clandestina armonizzando le sanzioni pecuniarie imposte dai paesi dell’Unione europea (UE) ai vettori che trasportano cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari.

PUNTI CHIAVE

Integra l’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen che impone al vettore di assumersi la responsabilità dei cittadini di paesi terzi che trasporta alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre. In linea con l’articolo 26 della convenzione, il vettore deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che i cittadini di paesi terzi trasportati per via aerea o marittima, e i gruppi trasportati via terra in pullman, abbiano i documenti di viaggio necessari per l’ingresso nei paesi Schengen.

In linea con la direttiva, i vettori che non siano in grado di provvedere al ritorno di un cittadino di un paese terzo hanno l’obbligo di trovare il mezzo per ricondurlo. Allorché il cittadino non possa essere immediatamente ricondotto, il vettore deve farsi carico delle spese di soggiorno e di riconducimento del cittadino in questione.

La direttiva richiede inoltre ai paesi dell’UE di imporre sanzioni pecuniarie dissuasive, efficaci e proporzionate nei confronti dei vettori che violano i loro obblighi di garantire che le persone che si recano nello spazio Schengen abbiano i documenti necessari per l’ingresso. La direttiva stabilisce che:

  • l’importo massimo delle sanzioni non sia inferiore a 5 000 EUR a persona; oppure che
  • l’importo minimo delle sanzioni non sia inferiore a 3 000 EUR a persona; oppure che
  • l’importo massimo della sanzione applicata forfettariamente a ciascuna infrazione non sia inferiore a 500 000 EUR, indipendentemente dal numero di persone.

Queste sanzioni pecuniarie non si applicano in caso di richiesta di protezione internazionale da parte di un cittadino di un paese terzo.

I paesi dell’UE possono adottare in aggiunta sanzioni di altro tipo, quali il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto o il ritiro della licenza di esercizio.

Sono previsti diritti di difesa e di impugnazione effettivi per i vettori che hanno violato i loro obblighi e nei cui confronti sia stato avviato un procedimento.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal 9 agosto 2001.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

Ultimo aggiornamento: 23.04.2020

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