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Lotta contro l’afta epizootica

SINTESI DI:

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio relativa a misure unionali di lotta contro l’afta epizootica

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

  • Stabilisce i controlli minimi che devono essere applicati qualora insorga un’epidemia di afta epizootica.
  • Comprende misure preventive volte a sensibilizzare e a preparare le autorità interessate e la comunità agricola. I paesi dell’Unione europea (UE), se lo desiderano, possono mettere in atto misure più severe.

PUNTI CHIAVE

  • L’afta epizootica è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria. I proprietari o i gestori di animali e i veterinari devono segnalarne eventuali epidemie.
  • Quando viene denunciato un caso sospetto, le autorità competenti devono garantire che:
    • l’azienda agricola sia posta sotto controllo;
    • si proceda al censimento di tutti gli animali e i prodotti di origine animale presenti;
    • sia vietato qualsiasi movimento, in provenienza dall’azienda o a sua destinazione, di animali o persone;
    • le entrate e le uscite dai fabbricati vengano disinfettate;
    • possa essere istituita una zona di controllo temporaneo, vietando il movimento di animali su un’area più ampia;
    • possa essere attuato un programma preventivo di eradicazione, che comprenda l’abbattimento degli animali.
  • Quando un’epidemia viene confermata, le autorità competenti devono garantire che:
    • tutti gli animali infetti vengano abbattuti immediatamente;
    • le carcasse vengano interrate o incenerite;
    • tutti i fabbricati e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali, e se necessario anche la zona riservata all’abitazione umana e la zona amministrativa, vengano disinfettati;
    • tutti i prodotti che possono essere usciti dall’azienda prima dell’introduzione delle misure di controllo vengano localizzati e trasformati;
    • vengano assunte misure volte a proteggere dalla malattie gli animali nei laboratori, negli zoo e nei parchi naturali nelle vicinanze;
    • tutti gli animali presenti in macelli, posti d’ispezione frontalieri e mezzi di trasporto presso cui venga confermato un caso, vengano immediatamente abbattuti;
    • vengano delimitate zone di protezione e di sorveglianza, la prima con un raggio minimo di 3 km, la seconda di 10 km;
    • in tali zone si applichino misure speciali: ad esempio, sia vietata la vendita di prodotti provenienti da animali che rientrano nei parametri.
  • Le restrizioni applicate nelle zone di protezione possono essere revocate 15 giorni dopo l’abbattimento e l’eliminazione dell’ultimo animale infetto. Il limite di tempo per le zone di sorveglianza è di 30 giorni.
  • Norme speciali si applicano per l’uso, la produzione e la vendita di vaccini contro l’afta epizootica.
  • Le autorità nazionali controllano severamente i laboratori che manipolano virus vivi dell’afta epizootica e, a tal proposito, designano un centro nazionale di controllo.
  • Le autorità nazionali predispongono piani di emergenza da attuare qualora si verifichi un’epidemia e possono anche eseguire esercitazioni in tempo reale.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2016/429 abroga la direttiva 2003/85/CE a partire dal 21 aprile 2021.

CONTESTO

L’afta epizootica è molto contagiosa e colpisce animali artiodattili domestici e selvatici, quali vacche, bufali e bisonti.

L’epidemia più recente, scoppiata nel 2001 nel Regno Unito (1), ha colpito oltre 2 000 aziende agricole e ha causato notevoli difficoltà alle comunità rurali, nonché una diffusa preoccupazione nella popolazione riguardo alla sicurezza della carne bovina.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 22 novembre 2003. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 30 giugno 2004.

CONTESTO

Afta epizootica sul sito Internet della Commissione europea

ATTO

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pagg. 1-87)

Le modifiche successive alla direttiva 2003/85/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 2007/18/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante approvazione dei piani di emergenza per la lotta contro l’afta epizootica conformemente alla direttiva 2003/85/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pagg 36-37)

Decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l’afta epizootica (GU L 368 del 31.12.1991, pagg. 21-25) Si veda la versione consolidata.

Decisione 2001/75/CE della Commissione, del 18 gennaio 2001, concernente la verifica della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini contro l'afta epizootica e la febbre catarrale (GU L 26 del 27.1.2001, pagg. 38-39)

Decisione 2009/486/CE della Commissione, del 22 giugno 2009, relativa all’acquisto di antigeni del virus dell’afta epizootica (GU L 160 del 23.6.2009, pagg. 27-28)

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pagg. 1-208)

Ultimo aggiornamento: 24.05.2016



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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