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Determina i requisiti minimi in tutta l’Unione europea (Unione) per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
Ambito di applicazione
Obblighi dei datori di lavoro
Divieti
La direttiva vieta la produzione, la fabbricazione e l’uso di talune sostanze chimiche. Queste sono indicate nell’allegato III. Sono consentite deroghe in determinate circostanze, come la ricerca e la sperimentazione scientifica. In tali casi, i datori di lavoro devono fornire alle autorità informazioni quali le quantità da utilizzare e il numero dei lavoratori che possono essere coinvolti.
Sorveglianza sanitaria
Gli Stati membri dell’Unione devono predisporre un’adeguata sorveglianza sanitaria per i lavoratori la cui salute potrebbe essere a rischio. Sono richiesti i documenti sanitari e di esposizione delle persone.
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele
La direttiva 2014/27/UE modifica la direttiva 98/24/CE (e molte altre) allineandola al nuovo sistema fissato all’interno del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (si veda la sintesi). Tale direttiva identifica le sostanze chimiche pericolose e informa gli utenti dei rischi connessi attraverso simboli e testi standard sulle etichette di confezionamento e sulle schede informative in materia di sicurezza.
Relazioni
Gli Stati membri devono riferire alla Commissione europea ogni cinque anni in merito all’attuazione delle varie misure contemplate dalla direttiva.
Atti delegati
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).
Le successive modifiche alla direttiva 98/24/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul posto di lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 16.12.2021