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Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce requisiti uniformi per:

  • la prestazione di servizi di crowdfunding1;
  • l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding;
  • la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding.

PUNTI CHIAVE

I fornitori di servizi di crowdfunding devono:

  • essere ufficialmente autorizzati;
  • agire in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti;
  • non accettare remunerazioni per l’attività di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding;
  • condurre un livello minimo di diligenza dovuta sui titolari di progetti2 cercare crowdfunding;
  • porre in essere procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti;
  • rispettare i requisiti sul conflitto di interesse, quali il divieto di investire nelle offerte presenti sulla loro piattaforma;
  • adottare tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio operativo quando si affidano a terzi per lo svolgimento delle funzioni;
  • soddisfare i requisiti di specifici presidi prudenziali;
  • fornire alle autorità nazionali un elenco annuale riservato dei progetti finanziati attraverso le loro piattaforme;
  • conservare la documentazione relativa ai loro servizi e operazioni per un periodo di almeno cinque anni.

L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l’applicazione di politiche e procedure adeguate a garantire un’attività efficace e prudente.

Le autorità nazionali:

  • devono valutare attentamente la persona giuridica che intende fornire servizi di crowdfunding;
  • devono decidere entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa se autorizzare o rifiutare un candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
  • hanno il potere di revocare l’autorizzazione per successivi comportamenti illeciti o in caso di mancato utilizzo della piattaforma per nove mesi consecutivi;
  • devono pubblicare informazioni aggiornate sui propri siti web su disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding;
  • dispongono di specifici poteri di indagine, compreso quello di eseguire ispezioni in loco;
  • devono cooperare e scambiare informazioni tra di loro e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA);
  • devono istituire procedure che consentono ai clienti, alle parti interessate e alle associazioni dei consumatori di presentare reclami;
  • possono applicare sanzioni amministrative, in aggiunta al proprio diritto di irrogare sanzioni penali.

L’ESMA è tenuta a:

  • elaborare e presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione a supporto della legislazione alla Commissione europea;
  • istituire un registro pubblico dei fornitori di servizi di crowdfunding, messo a disposizione del pubblico sul proprio sito web.

Le misure atte a garantire la tutela degli investitori prevedono che i fornitori di servizi di crowdfunding:

  • garantiscano che tutte le informazioni e le comunicazioni di marketing fornite ai clienti siano eque, chiare e non fuorvianti;
  • pubblichino annualmente il tasso di default dei progetti di crowdfunding sulle piattaforme di crowdfunding basato sul prestito almeno nel corso dei tre anni precedenti;
  • pubblichino un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
  • valutino se qualcuno dei loro servizi sarebbe appropriato per potenziali clienti non professionisti («investitori non sofisticati») e fornire un periodo di riflessione di quattro giorni prima di dare loro pieno accesso per investire in progetti di crowdfunding;
  • forniscano ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, compresa un’avvertenza sulle possibili perdite finanziarie.

Il regolamento non si applica alle persone che utilizzano il crowdfunding per motivi personali (ovvero non per la loro attività commerciale, professionale o imprenditoriale) o per campagne il cui valore sia superiore a cinque milioni di euro, che sono disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE su mercati finanziari (MiFiD II — si veda la sintesi) e dal Regolamento (UE) 2017/1129 sui prospetti da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli (si veda la sintesi).

Atti di esecuzione e atti delegati

Nei seguenti atti di esecuzione, la Commissione ha adottato norme tecniche per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503:

  • regolamento (UE) 2022/2120 per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding;
  • regolamento (UE) 2022/2121 per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese;
  • regolamento (UE) 2022/2122 per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese;
  • regolamento (UE) 2022/2123 per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti.

Ha inoltre adottato i seguenti atti delegati in relazione al regolamento (UE) 2020/1503:

  • regolamento (UE) 2022/1988 che estende il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale;
  • regolamento (UE) 2022/2111 per quanto riguarda gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding;
  • regolamento (UE) 2022/2112 per quanto riguarda i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding;
  • regolamento (UE) 2022/2113 per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese;
  • regolamento (UE) 2022/2114 per quanto riguarda il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding;
  • regolamento (UE) 2022/2115 per quanto riguarda il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding;
  • regolamento (UE) 2022/2116 per quanto riguarda le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding;
  • regolamento (UE) 2022/2117 per quanto riguarda i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami;
  • regolamento (UE) 2022/2118 per quanto riguarda la gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi;
  • regolamento (UE) 2022/2119 per quanto riguarda le norme per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.

Relazioni

La Commissione:

  • deve valutare entro il l’impatto del regolamento sui servizi di crowdfunding puramente nazionali e decidere sulla proroga del periodo transitorio per le piattaforme autorizzate prima del (si veda il regolamento delegato (UE) 2022/1988);
  • deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea una relazione sull’applicazione del regolamento entro il .

La legislazione modifica il regolamento (UE) 2017/1129 sui prospetti e la direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

  • Il crowdfunding è una forma di finanziamento che mette in contatto diretto persone che possono dare, prestare o investire denaro con coloro che necessitano di finanziamenti per un progetto specifico.
  • Le regole dell’Unione europea rendono più semplice per le piattaforme di crowdfunding sviluppare e offrire i propri servizi oltre i confini nazionali, sotto un unico regime. Per i piccoli investitori e le piccole imprese, in particolare le start-up, migliorano l’accesso a questa forma innovativa di finanziamento. Per gli investitori, offrono una migliore protezione e un livello più elevato di garanzie.
  • Il regolamento fa parte del piano d’azione per le tecnologie finanziarie per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo (FinTech) presentato dalla Commissione nel marzo 2018.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Servizio di crowdfunding. L’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti che ricercano finanziamenti, tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding. Per maggiori dettagli, si veda l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.
  2. Titolare di progetti. Una persona fisica o giuridica che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del , pag. 1).

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