Banca centrale europea — regolamento interno
SINTESI DI:
Decisione 2004/257/CE — regolamento interno della Banca centrale europea
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?
Esso completa il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, fornendo ulteriori dettagli sul funzionamento degli organi decisionali della BCE:
PUNTI CHIAVE
Il consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo è composto da:
- i sei membri del comitato esecutivo; e
- i governatori delle banche centrali dei paesi dell’eurozona.
- Il consiglio direttivo si riunisce due volte al mese. Le riunioni possono essere convocate anche dal presidente su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
- La partecipazione è limitata ai membri, al presidente del Consiglio europeo e a un membro della Commissione europea. Ogni governatore può venire accompagnato da una sola persona.
- Affinché il consiglio direttivo possa validamente votare, è necessario il raggiungimento di un quorum pari ai due terzi dei suoi membri.
- Il presidente può avviare una votazione a scrutinio segreto in seno al consiglio direttivo su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le decisioni possono essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri.
- Il consiglio direttivo può costituire e sciogliere comitati per facilitare il lavoro degli organi decisionali della BCE.
- Il consiglio direttivo adotta regolamenti, linee guida, decisioni raccomandazioni e opinioni della BCE. Ha facoltà di delegare alcuni poteri al comitato esecutivo per attuare i regolamenti e le linee guida.
Il comitato esecutivo
- Il comitato esecutivo adotta le istruzioni della BCE. In talune circostanze, può adottare anche decisioni, raccomandazioni e pareri.
- Il comitato esecutivo decide su numero, nome e rispettive competenze di ciascuna delle unità di operative della BCE. Il comitato esecutivo si consulta con il consiglio direttivo su tali decisioni, che sono rese pubbliche.
Il consiglio generale
- Il consiglio generale può presentare osservazioni al Consiglio direttivo su alcune questioni, tra cui le raccomandazioni in materia di statistiche, le condizioni di impiego per il personale e la relazione annuale.
La decisione 2004/257/CE è stata modificata più volte:
- La decisione 2009/328/CE ha introdotto un sistema di rotazione in forza del quale i governatori delle banche centrali ricevono a turno il diritto di voto nel consiglio direttivo.
- La decisione 2014/179/UE impone al consiglio direttivo di adottare e tenere aggiornato un codice di condotta per i suoi membri e i membri supplenti, e di istituire un comitato di controllo ad alto livello per rafforzare i livelli di controllo esterni e interni, consolidando in questo modo la governance interna della BCE.
- La decisione (UE) 2015/716 allinea la decisione con il regolamento (UE) 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. La decisione chiarisce le situazioni in cui decisioni possono essere prese mediante procedura scritta.
- La decisione (UE) 2016/1717 riguarda atti legali quali gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea (BCE) e come devono venire notificati alle banche centrali e alle autorità nazionali. le decisioni della BCE aventi per destinatari soggetti vigilati o enti che hanno presentato richiesta di autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio, e decisioni che irrogano sanzioni nei confronti di terzi dovranno ora essere firmate dal segretario del consiglio direttivo (invece che dal presidente della BCE con i destinatari) per accertarne la conformità con le decisioni del consiglio direttivo.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?
È entrata in vigore il 19 febbraio 2004.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).
Le modifiche successive alla decisione 2004/257/CE sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2015/529 della Banca centrale europea, del 21 gennaio 2015, che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2015/1) (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 64).
Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag 63).
Decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42).
Cfr. la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 28.08.2023