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Accordo di associazione euromediterranea tra l’Unione europea e la Tunisia

 

SINTESI DI

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina

Decisione 98/238/CE, CECA — relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

Gli obiettivi dell’accordo sono:

  • fornire una base adeguata per il dialogo politico tra l’Unione e la Tunisia, per consentire lo sviluppo di rapporti stretti in tutte le aree che le parti considerano rilevanti ai fini di questo dialogo;
  • stabilire le condizioni per la liberalizzazione graduale degli scambi di merci, servizi e capitali;
  • promuovere gli scambi e l’espansione di armoniosi rapporti economici e sociali, in particolare modo attraverso il dialogo e la cooperazione, al fine di favorire lo sviluppo e la prosperità della Tunisia e dei suoi abitanti;
  • incoraggiare l’integrazione dei cinque paesi dell’area del Maghreb (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco, Tunisia) attraverso la promozione degli scambi e la cooperazione tra la Repubblica tunisina e gli altri paesi di quella regione;
  • promuovere la cooperazione economica, sociale, culturale e finanziaria.

La decisione rende concluso l’accordo per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

L’accordo comprende otto punti.

  • 1.
    Dialogo politico

    L’accordo mira a sviluppare ulteriormente il dialogo politico e la cooperazione tra le parti, in particolare al fine di:

    • migliorare le relazioni attraverso una migliore comprensione reciproca e un coordinamento continuo sulle problematiche internazionali di interesse comune;
    • consentire a ciascuna parte di prendere in considerazione la posizione e gli interessi dell’altra;
    • contribuire al consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione del Mediterraneo e in particolare nel Maghreb;
    • sostenere lo sviluppo di iniziative comuni.
  • 2.
    Libera circolazione delle merci
    • Le due parti si impegnano ad istituire progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo non superiore a 12 anni.
    • L’accordo stabilisce un processo di riduzione ed eliminazione delle tariffe doganali e delle quote fisse sui prodotti provenienti dall’Unione e dalla Tunisia.
  • 3.
    Insediamento e servizi

    Le parti:

    • riconfermano i loro obblighi derivanti dall’Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), in particolare l’obbligo di concedersi reciprocamente il trattamento di nazione più favorita, offrendo all’altra parte le condizioni di scambio più favorevoli nei settori dei servizi specifici per tale obbligo.
    • concordano di ampliare l’ambito dell’accordo includendo il diritto di imprese di una delle due parti a insediarsi nel territorio dell’altra parte e la liberalizzazione della fornitura di servizi da parte di aziende di una parte a consumatori dell’altra parte.
  • 4.
    Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche
    • Pagamenti correnti relativi a transazioni correnti devono venire effettuati in una valuta liberamente convertibile.
    • I capitali relativi a investimenti in Tunisia in imprese che siano costituite secondo la legislazione corrente devono potersi muovere liberamente, e i rendimenti e i profitti derivanti da tali investimenti devono essere liquidabili e trasferibili al di fuori del paese.
    • Attraverso consultazioni, le parti si propongono di attuare a tempo debito la piena liberalizzazione del movimento di capitali tra l’Unione e la Tunisia.
    • Entrambe le parti sono tenute al rispetto delle regole della concorrenza, basate sul diritto dell’Unione, in relazione ad azioni che possano influenzare gli scambi tra le due parti.
  • 5.
    Cooperazione economica

    L’accordo si propone di sostenere gli sforzi della Repubblica tunisina per raggiungere uno sviluppo economico e sociale sostenibile. I metodi di cooperazione previsti includono:

    • un dialogo continuativo su tutti gli aspetti delle politiche macro-economiche;
    • cooperazione e scambio di informazioni;
    • consulenza, accesso a pareri di esperti e formazione;
    • imprese con partecipazione comune;
    • assistenza in materie tecniche, amministrative e di regolamentazione.

    La cooperazione ricopre una vasta gamma di aree normative, tra le quali:

    • istruzione e formazione;
    • ambiente;
    • la cooperazione regionale;
    • cooperazione in ambiti scientifici, tecnici e tecnologici;
    • servizi finanziari;
    • trasporti.
  • 6.
    Cooperazione in ambito sociale e culturale
    • I cittadini della Repubblica tunisina legalmente occupati in uno stato dell’Unione saranno esenti da qualsiasi discriminazione rispetto ai cittadini di quello stato. I cittadini dell’Unione che lavorano in Tunisia riceveranno lo stesso trattamento.
    • Le parti intratterranno un dialogo regolare su tutte le questioni sociali di comune interesse.
    • Le parti si impegnano a mantenere una cooperazione culturale continuativa per promuovere la conoscenza e la comprensione reciproca.
  • 7.
    Cooperazione finanziaria

    In aggiunta alle aree sopra descritte, la cooperazione includerà anche:

    • il supporto delle riforme rivolte a modernizzare l’economia;
    • l’aggiornamento dell’infrastruttura economica;
    • la promozione degli investimenti privati e delle iniziative per la creazione di posti di lavoro;
    • la presa in atto degli effetti sull’economia della Tunisia della introduzione progressiva di un’area di libero scambio, in particolare per quanto concerne l’aggiornamento e la ristrutturazione dell’industria;
    • l’affiancamento delle politiche sociali attuate con misure adeguate.
  • 8.
    Disposizioni istituzionali e generali

    Un Consiglio di associazione è incaricato di supervisionare l’applicazione e l’attuazione dell’accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore l’1o marzo 1998.

CONTESTO

  • L’accordo si basa sul partenariato euromediterraneo (EuroMed) stipulato tra l’Unione e i paesi del Mediterraneo del Sud.
  • EuroMed è parte del programma ENI, lo strumento europeo di vicinato.
  • I negoziati per la costituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito (Deep and Comprehensive Free Trade Area — DCFTA) tra l’Unione e la Repubblica tunisina sono iniziati il 13 ottobre 2015.

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2).

Le successive modifiche all’accordo sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 2018, relativa all’adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 [2018/1792] (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 39).

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Rapporti individuali e schede informative degli Accordi di libero scambio dell’Unione europea (EFTA) — che accompagna il documento — Rapporto della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla attuazione degli accordi di libero scambio 1o gennaio 2017, 31 dicembre 2017 [SWD(2018) 454 final del 31.10.2018].

Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU L 296 del 14.10.2014, pag. 3).

Strategia commerciale e di investimento dell’UE nella sponda meridionale del Mediterraneo in seguito alle rivoluzioni della primavera araba Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul Commercio per il cambiamento: Strategia commerciale e di investimento dell’UE nella sponda meridionale del Mediterraneo in seguito alle rivoluzioni della primavera araba [2011/2113(INI)] (GU C 261E del 10.9.2013, pag. 21).

2009/819/CE: Decisione n. 1/2009 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 22 ottobre 2009, che modifica la decisione n. 1/1999 relativa all’attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all’articolo 10 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 29).

2006/612/CE: Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 28 luglio 2006, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 260 del 21.9.2006, pag. 1).

Decisione 2005/720/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (GU L 278 del 21.10.2005, pag. 1).

Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (GU L 278 del 21.10.2005, pag. 3).

Decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell’accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92).

Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (GU L 132 del 6.5.1998, pag. 14).

Ultimo aggiornamento: 23.10.2019

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