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Accordo di associazione euromediterranea tra l’Unione europea e la Tunisia
SINTESI DI
QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?
Gli obiettivi dell’accordo sono:
La decisione rende concluso l’accordo per conto dell’UE.
PUNTI CHIAVE
L’accordo comprende otto punti.
L’accordo mira a sviluppare ulteriormente il dialogo politico e la cooperazione tra le parti, in particolare al fine di:
Le parti:
L’accordo si propone di sostenere gli sforzi della Repubblica tunisina per raggiungere uno sviluppo economico e sociale sostenibile. I metodi di cooperazione previsti includono:
La cooperazione ricopre una vasta gamma di aree normative, tra le quali:
In aggiunta alle aree sopra descritte, la cooperazione includerà anche:
Un Consiglio di associazione è incaricato di supervisionare l’applicazione e l’attuazione dell’accordo.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’accordo è entrato in vigore l’1o marzo 1998.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2).
Le successive modifiche all’accordo sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.
Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 2018, relativa all’adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 [2018/1792] (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 39).
Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Rapporti individuali e schede informative degli Accordi di libero scambio dell’Unione europea (EFTA) — che accompagna il documento — Rapporto della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla attuazione degli accordi di libero scambio 1o gennaio 2017, 31 dicembre 2017 [SWD(2018) 454 final del 31.10.2018].
Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU L 296 del 14.10.2014, pag. 3).
Strategia commerciale e di investimento dell’UE nella sponda meridionale del Mediterraneo in seguito alle rivoluzioni della primavera araba Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sul Commercio per il cambiamento: Strategia commerciale e di investimento dell’UE nella sponda meridionale del Mediterraneo in seguito alle rivoluzioni della primavera araba [2011/2113(INI)] (GU C 261E del 10.9.2013, pag. 21).
2009/819/CE: Decisione n. 1/2009 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 22 ottobre 2009, che modifica la decisione n. 1/1999 relativa all’attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all’articolo 10 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 29).
2006/612/CE: Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 28 luglio 2006, che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 260 del 21.9.2006, pag. 1).
Decisione 2005/720/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (GU L 278 del 21.10.2005, pag. 1).
Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (GU L 278 del 21.10.2005, pag. 3).
Decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell’accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92).
Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (GU L 132 del 6.5.1998, pag. 14).
Ultimo aggiornamento: 23.10.2019