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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Turchia

 

SINTESI DI:

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia

QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO?

  • Esso punta a intensificare la cooperazione tra l’UE e la Turchia per combattere più efficacemente l’immigrazione irregolare;
  • Esso instaura procedure efficaci e rapide per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di persone in posizione irregolare in Turchia o in uno Stato membro.
  • Definisce procedure per facilitare il transito di tali persone.

PUNTI CHIAVE

Campo di applicazione

  • L’accordo si applica alle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia o di uno degli Stati membri dell’Unione (a seconda dello «Stato richiedente»).
  • Restrizioni territoriali: l’accordo non si applica all’Irlanda, a meno che questo paese non decida di aderire, e al Regno di Danimarca. Il Regno Unito (1) ha aderito.

Obblighi di riammissione

Quando ciò venga richiesto da uno Stato membro e indipendentemente dalla volontà delle persone interessate, la Turchia deve riammettere:

  • i propri cittadini e le seguenti persone correlate o assimilate:
    • i figli minorenni e non coniugati che non hanno un diritto di soggiorno autonomo o un diritto di soggiorno tramite l’altro genitore nel paese UE richiedente,
    • il coniuge (in un matrimonio riconosciuto dalla Turchia) che ha o ottiene il diritto di ingresso o di soggiorno in Turchia, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente, e
    • coloro che, conformemente alla sua legislazione, sono stati privati della cittadinanza turca, o che vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati;
  • cittadini di paesi terzi e di apolidi*:
    • persone che possiedono un visto valido per la Turchia e che sono entrate nel territorio di uno Stato direttamente dalla Turchia, o che possiedono un permesso di soggiorno turco, o che sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della Turchia o esservi transitate,
    • salvo il caso in cui:
      • le persone si siano trovate soltanto in transito per un aeroporto internazionale della Turchia, o
      • abbiano utilizzato un visto o un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente per entrare in quel paese (senza essere in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore), o
      • godano dell’esenzione dall’obbligo di visto per l’accesso nel territorio dello Stato membro richiedente, o
      • abbiano lasciato il territorio della Turchia più di cinque anni prima che lo Stato membro richiedente abbia preso conoscenza di tali persone, a meno che le condizioni necessarie alla loro riammissione in Turchia possano essere accertate in base ai documenti.

Reciprocamente, gli Stati membri si impegnano allo stesso modo rispetto alla Turchia, alle medesime condizioni e con gli stessi limiti e quando ciò venga richiesto dalla Turchia a riammettere i propri cittadini e le persone correlate o assimilate, o cittadini di paesi terzi o non turchi o apolidi.

Procedura di riammissione

  • L’accordo e i relativi allegati definiscono le prove ammissibili della nazionalità (in relazione all’obbligo di riammissione dei propri cittadini) e le condizioni per l’obbligo di riammissione di cittadini di paesi terzi o apolidi.
  • Ogni domanda di riammissione deve ricevere una rapida risposta scritta, e ogni rigetto alla domanda di riammissione deve indicare una motivazione.
  • Viene fissata la procedura per la rapida consegna del documento di viaggio necessario con il periodo di validità necessario, compresi i termini dell’effettivo trasferimento dallo stato richiedente della persona riammessa. L’accordo affronta inoltre le questioni legate al trasferimento e al trasporto.
  • In caso di riammissione indebita, la parte interessata può comunque richiedere il rientro della persona interessata.
  • La domanda di riammissione deve utilizzare il formato comune riportato in uno degli allegati all’accordo, che contiene le informazioni richieste.

Transito

  • I paesi membri e la Turchia acconsentono a limitare il transito dei cittadini di paesi terzi e non turchi o le persone apolidi, cioè il loro passaggio attraverso il territorio del paese richiesto durante il viaggio dal paese richiedente al paese di destinazione, ai casi in cui essi non possano essere rimpatriati direttamente nello stato di destinazione.
  • Dall’altro lato, essi si impegnano reciprocamente a consentire il transito richiesto se il proseguimento del viaggio è garantito, a meno che non sussistano motivazioni valide (come fissate nell’accordo) per un rigetto.
  • L’accordo fissa una procedura di transito basata su requisiti per presentazione della domanda simili a quelli per la riammissione.

L’accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri e della Turchia, in particolare per quanto concerne le garanzie procedurali che emergono:

DA QUANDO VIENE APPLICATO L’ACCORDO?

L’accordo è entrato in vigore il 1o ottobre 2014.

Tuttavia, gli obblighi reciproci sulla riammissione di cittadini di paesi terzi sono entrati in vigore solo il 1o ottobre 2017.

CONTESTO

La crisi migratoria occupa una posizione di rilievo nell’agenda politica dell’UE, come dimostrato da:

TERMINI CHIAVE

Apolide: qualsiasi persona priva di cittadinanza.
Giurisprudenza: le disposizioni di legge definite in base all’esito di cause precedenti.

ATTO PRINCIPALE

Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia (GU L 134, del 7.5.2014, pagg. 3-27)

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Settima relazione sui progressi compiuti nell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia [COM(2017) 470 final, del 6.9.2017]

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pagg. 98-107)

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pagg. 44–53)

Si veda la versione consolidata

Direttiva 2003/86/EC del Consiglio, del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, 3.10.2003, pagg. 12-18)

accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU L 361, del 31.12.1977, pagg. 29-43)

Ultimo aggiornamento: 30.10.2018



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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