Accordo tra Unione europea e Svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e nelle misure doganali di sicurezza
SINTESI DI:
Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
Decisione n. 1/2013 del Comitato misto Unione europea-Svizzera che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
Decisione n. 1/2021 del comitato misto Unione europea-Svizzera che modifica il capitolo III, e gli allegati I e II, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?
- L’accordo del 2009 mira ad agevolare i controlli doganali e le formalità. Esso riguarda:
- le merci che attraversano le frontiere tra la Svizzera e l’Unione europea (Unione);
- le misure doganali di sicurezza sulle merci destinate e provenienti dai paesi terzi.
- La decisione n. 1/2013 modifica l’accordo per allinearlo alle successive misure doganali di sicurezza dell’Unione per far sì che l’Unione e la Svizzera dispongano del medesimo livello di sicurezza.
- La decisione n. 1/2021 modifica le misure doganali di sicurezza (capitolo III) dell’accordo del 2009 e gli allegati I e II per tenere conto, in particolare, delle nuove misure doganali di sicurezza introdotte da un atto di esecuzione della Commissione europea, ovvero la decisione (UE) 2019/2151.
PUNTI CHIAVE
L’accordo si applica al territorio doganale dell’Unione e della Svizzera, che comprende le sue enclavi doganali e il territorio doganale del Liechtenstein, finché è legato alla Svizzera da un’unione doganale.
L’Unione e la Svizzera concordano le seguenti azioni.
- L’esecuzione di:
- controlli e formalità nel minor tempo necessario e, nella misura del possibile, nello stesso luogo;
- controlli mediante campionamento, basati sul numero di spedizioni che transitano attraverso un posto di frontiera e non sul numero totale di merci che costituiscono una singola spedizione, salvo in circostanze debitamente giustificate;
- la distribuzione degli uffici doganali sul proprio territorio per tenere conto dei requisiti degli operatori commerciali;
- la delega ai servizi pertinenti dell’autorità di controllare la validità e l’autenticità di documenti e merci;
- il riconoscimento reciproco dei controlli e della validità dei documenti rilasciati;
- la garanzia di apertura dei posti di frontiera, dove il volume di traffico lo giustifica, affinché:
- sia possibile attraversare le frontiere 24 ore al giorno ed effettuare controlli e formalità su merci trasportate in regime doganale di transito;
- sia possibile effettuare controlli e formalità per le merci che non circolano in regime doganale di transito, tranne durante i giorni festivi, per periodi continui (dieci ore da lunedì a venerdì e sei ore il sabato);
- l’istituzione di corsie di passaggio rapido presso i posti di frontiera, laddove tecnicamente possibile e giustificato dai volumi di traffico, per le merci che circolano in regime doganale di transito;
- la cooperazione a livello nazionale, regionale e locale tra autorità e dipartimenti che espletano controlli e formalità da entrambe le parti di tali frontiere;
- la comunicazione reciproca quando si prevede di introdurre nuovi controlli o formalità;
- l’adozione di misure per prevenire tempi di attesa troppo lunghi durante i controlli;
- la fornitura reciproca, sia in caso di richiesta o di propria iniziativa, di tutte le informazioni disponibili per garantire che gli scambi commerciali procedano senza inconvenienti.
L’accordo istituisce i seguenti organi amministrativi:
- un comitato misto che:
- agisce in base a un mutuo accordo;
- si riunisce almeno una volta all’anno;
- gestisce l’accordo e ne garantisce la corretta attuazione;
- formula raccomandazioni e prende decisioni;
- monitora e, ove necessario, modifica le disposizioni dell’accordo relative alle misure doganali di sicurezza (capitolo III) e gli allegati pertinenti;
- chiede una risoluzione amichevole di eventuali controversie tra l’Unione e la Svizzera in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’accordo;
- gruppi di concertazione che si occupano delle questioni pratiche, tecniche e organizzative.
Le disposizioni in materia di evoluzioni del diritto richiedono:
- all’Unione di chiedere pareri a esperti svizzeri quando elabora una normativa in ambiti disciplinati dal capitolo III, allo stesso modo con cui chiede sistematicamente il parere di esperti nazionali dell’Unione;
- alla Commissione di inviare una copia della proposta di legge alla Svizzera;
- uno scambio preliminare di opinioni se una delle parti lo richiede;
- modifiche al capitolo III in virtù dell’evoluzione della normativa dell’Unione da decidere quanto prima in modo che possano essere attuate contemporaneamente.
L’Unione permette agli esperti svizzeri di partecipare in qualità di osservatori al comitato del codice doganale quando si discutono aspetti trattati dal capitolo III.
L’Unione e la Svizzera confermano che eventuali accordi conclusi da una di esse con un paese terzo in un ambito disciplinato dal capitolo III non creano obblighi per l’altra parte contraente, salvo decisione contraria del comitato misto.
L’accordo:
- lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, giustificati da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, sicurezza o salute pubblica, tutela di tesori nazionali o di proprietà industriali o commerciali.
- non si applica ai controlli né alle formalità concernenti le navi e gli aeromobili; esso si applica invece ai veicoli e alle merci trasportati con detti mezzi.
L’allegato III definisce i dettagli di una procedura di arbitrato.
La decisione n. 1/2013 ha apportato modifiche iniziali agli allegati I e II dell’accordo.
La decisione n. 1/2021 del comitato misto Unione europea-Svizzera sostituisce gli articoli da 9 a 14 del capitolo III (misure doganali di sicurezza) e gli allegati I e II dell’accordo.
L’Unione e la Svizzera:
- garantiscono un livello di sicurezza equivalente presso le proprie frontiere esterne tramite l’applicazione delle medesime misure doganali di sicurezza alle merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi;
- rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali;
- prima di concludere un accordo con un paese terzo si concertano per garantire la coerenza nell’attuazione dell’accordo del 2009.
Le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita:
- sono richieste per le merci trasportate in provenienza da o a destinazione di paesi terzi, tranne per quelle che transitano per mare o aereo;
- devono essere fornite prima che le merci entrino o lascino il territorio doganale di una delle due parti;
- sono presentate dal trasportatore, importatore o dalla persona che presenta le merci (dichiarazione sommaria di entrata) e dalle persone identificate dall’Unione e dalla Svizzera (dichiarazione sommaria di uscita).
L’allegato I fornisce dettagli sulle dichiarazioni sommarie di entrata e uscita e concerne:
- il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) utilizzato;
- il modulo e i particolari delle dichiarazioni;
- le eccezioni alla richiesta di dichiarazioni sommarie;
- località e limiti di tempo per la presentazione delle dichiarazioni;
- modalità tecniche per i sistemi elettronici;
- meccanismi di finanziamento del sistema di controllo delle importazioni.
Ogni parte designa operatori economici autorizzati nell’ambito della propria competenza. Nel caso della Svizzera, ciò comprende le exclavi doganali di Samnaun e Sampuoir. Gli operatori:
- fruiscono di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali inerenti alla sicurezza;
- sono riconosciuti dall’altra parte, in particolare ai fini dell’attuazione di accordi con paesi terzi.
L’allegato II stabilisce:
- i criteri relativi alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato e le condizioni di applicazione di tali criteri;
- i tipi di agevolazioni concesse (ad esempio, gli operatori economici autorizzati sono sottoposti a minori controlli di sicurezza fisici e basati su documenti rispetto ad altre persone);
- norme relative alla sospensione e alla revoca della qualifica;
- modalità di scambio di informazioni tra l’Unione e la Svizzera relative ai rispettivi operatori economici autorizzati.
I controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza:
- si fondano principalmente sull’analisi dei rischi mediante tecniche informatiche di trattamento dei dati per il rilevamento e la valutazione dei rischi e l’elaborazione di contromisure;
- sono effettuati sulla base di un quadro di gestione dei rischi comune, che è altresì impiegato per lo scambio di informazioni relative ai rischi, subordinate al segreto professionale e alle norme in materia di protezione dei dati personali.
A marzo 2021, è stata adottata la decisione n. 130/2021 del comitato misto dello Spazio economico europeo. Essa:
- modifica il protocollo 10 dell’accordo sullo Spazio economico europeo relativo all’agevolazione dei controlli e delle formalità per consentire alla Norvegia di aderire al sistema di controllo delle importazioni (ICS2), praticamente alle stesse condizioni della Svizzera;
- tiene conto della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione che stabilisce un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi doganali elettronici;
- non si applica a Islanda e Liechtenstein, ma potrebbe farlo in futuro.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
- L’accordo è entrato in vigore il 1o luglio 2009.
- La decisione n. 1/2013 è entrata in vigore il 7 giugno 2013.
- La decisione n. 1/2021 è entrata in vigore il 15 marzo 2021.
CONTESTO
Il sistema ICS2 coadiuva la gestione dei controlli doganali alle frontiere e sostiene il programma dell’Unione in materia di sicurezza doganale prima dell’arrivo. Permette ai funzionari doganali di svolgere una migliore valutazione dei rischi sulla base di informazioni comuni, proteggendo l’Unione e i suoi cittadini da importazioni rischiose, pericolose o illegali.
La decisione del comitato misto Unione europea-Svizzera del 12 marzo 2021 e la decisione del comitato misto dello Spazio economico europeo del 15 marzo 2021 garantiscono l’applicazione delle stesse misure di sicurezza dell’Unione da parte di Svizzera e Norvegia. Di conseguenza, gli scambi commerciali tra i due paesi e l’Unione non richiedono la presentazione di dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita.
Per maggiori informazioni, si veda:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24).
Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione n. 1/2013 del comitato misto Unione europea-Svizzera, del 6 giugno 2013, che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (2013/330/UE) (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 73).
Decisione n. 1/2021 del comitato misto Unione europea-Svizzera del 12 marzo 2021 che modifica il capitolo III, e gli allegati I e II, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (2021/714) (GU L 152 del 3.5.2021, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2021 del 15 marzo 2021 che modifica il protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci (2021/1039) (GU L 226 del 25.6.2021, pag. 41).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019 che istituisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e alla diffusione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).
Accordo sullo Spazio economico europeo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazioni dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS — Accordi — Verbale concordato — Dichiarazioni di una o più parti contraenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 08.12.2021